Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22195 del 12/09/2018
Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 12/09/2018), n.22195
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19268/2016 proposto da:
ANAS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1,
presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO NAPPI giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 829/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/02/2016 R.G.N. 147/2013.
Fatto
RILEVATO
Che:
la Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di prime cure, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra C.S. e Anas s.p.a. l’1.2.2005 con conseguente ordine di ripristino del rapporto di lavoro e condanna al pagamento di un indennizzo ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32;
avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a due motivi;
il lavoratore ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
in corso di causa l’Anas s.p.a. ha depositato dichiarazione, debitamente sottoscritta dal Responsabile delle Risorse Umane e Organizzazione nonchè dall’avvocato della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale la società ha rinunciato al ricorso nei confronti del lavoratore per intervenuta transazione in sede sindacale (del 5.10.2017), dichiarazione notificata alla controparte;
il giudizio fra Anas s.p.a. e il lavoratore deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
le spese di lite sono compensate in adesione alla volontà espressa dalle parti nell’atto di transazione.
PQM
LA CORTE dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018