Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22195 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/09/2019, (ud. 18/02/2019, dep. 05/09/2019), n.22195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17825/2016 R.G. proposto da:

Univeg Trade Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gregorio Leone, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lorenza Roberta Leone,

sito in Roma, via Luigi Luciani, 42;

– ricorrente –

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 144/9/16, depositata il 25 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio

2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Univeg Trade Italia s.r.l. (già Bocchi Import s.r.l.) propone ricorso per cassazione avverso a sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 25 gennaio 2016, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha dichiarato la legittimità dell’avviso di rettifica dell’accertamento avente ad oggetto il recupero di diritti doganali non versati in relazione ad operazioni di importazione di aglio;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi traggono origine dal disconoscimento del regime daziario preferenziale di cui godeva la Rima France s.a.s., in ragione e nei limiti dei titoli di importazione di cui era titolare, in quanto questi ultimi erano stati utilizzati per eludere il divieto di cessione dei diritti derivanti dagli stessi e consentire alla Bocchi Import s.r.l., di acquistare una quantità di aglio a dazio preferenziale superiore a quella che le era permesso;

– il giudice di appello ha accolto il gravame dell’Ufficio, evidenziando che lo schema negoziale utilizzato dalle società configura una violazione della normativa imperativa Eurounitaria;

– il ricorso è affidato a un motivo, illustrato da memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. in cui la ricorrente ha puntualizzato e ribadito le proprie difese;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il motivo di ricorso proposto la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del principio dell’abuso del diritto, in relazione al Reg. CE n. 565/2002, art. 3, par. 3;

– il motivo è infondato;

– come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 aprile 2016, Cervate e Malvi, il diritto dell’Unione Europea non osta ad un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell’ambito del contingente GATT, si rivolga ad un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, la immetta nel mercato comunitario e, poi, la rivenda al primo operatore, a meno che tale operazione non dia luogo ad un abuso del diritto (cfr. Cass. 13 gennaio 2017, n. 707);

– al riguardo, al fine di escludere che l’acquisto della merce oggetto di contingente tariffario, da parte di un importatore tradizionale, tramite altri operatori economici si traduca in abuso del diritto, occorre accertare che: 1) dal punto di vista oggettivo, non si realizzi un’influenza indebita di un operatore sul mercato ed, in particolare, un’elusione del divieto di superamento delle quantità di riferimento o dell’obiettivo del legislatore comunitario secondo cui le domande di titoli devono essere connesse ad un’attività commerciale effettiva, e non meramente apparente, consentendo, da un lato, ai soggetti coinvolti di percepire una remunerazione adeguata e di mantenere la posizione assegnatagli nell’ambito della gestione del contingente e, dall’altro, di effettuare l’importazione a dazio agevolato mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario; 2) dal punto di vista soggettivo, non si conferisca un vantaggio indebito al secondo acquirente e non si rendano le operazioni prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l’importatore, nonchè per gli altri operatori coinvolti (cfr., oltre alla pronuncia da ultimo citata, Cass. 29 marzo 2017, n. 8041; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2068);

– la Commissione regionale ha ritenuto sussistente la fattispecie abusiva in ragione del fatto che, per effetto dell’operazione posta in essere, la Rima France s.a.s. ha permesso alla Univeg Trade Italia s.r.l. l’importazione e l’acquisizione del quantitativo di merce con dazio in misura ridotta e, per tale via, di allargare la propria quota di aglio a dazio agevolato con notevole risparmio d’imposta e aggiramento del divieto di trasferimento dei diritti derivanti da titoli di importazione privilegiati, preordinato ad evitare che un unico soggetto potesse acquisire una quantità di merce molto superiore ai limiti previsti dalle norme sul dazio agevolato;

– la Commissione regionale ha, altresì, osservato che non è stata provata l’esistenza del contratto di commissione asseritamente intervenuto tra le parti e che la strategia contrattuale utilizzata dalle contribuenti non ha una motivazione economica, ma è meramente ed artificiosamente strumentale rispetto all’obiettivo di aggirare i principi di tutela del mercato definiti dall’Unione Europea con le norme sul contingentamento e sul divieto di cessione di titoli;

– fonda tale ultima considerazione in ragione di una serie di circostanze (l’intero carico era stato acquistato e pagato dalla Univeg S.r.l.; la Rima France aveva ceduto la sua parte alla Univeg con il sistema della compensazione che non consentiva di determinare il prezzo di vendita dell’aglio e neppure l’effettiva esistenza del prezzo stesso; la merce dopo lo sdoganamento andava direttamente alla Univeg senza passare per i magazzini della Rima; non vi era prova del pagamento di provvigione e le operazioni di importazione erano avvenute senza motivazione economiche di rilievo al solo obiettivo di aggirare le norme sul contingentamento) rivelatrici della mancata assunzione da parte della importatrice di alcun rischio commerciale e dell’assenza di un margine di profitto per quest’ultima;

– conclude, quindi, per la ricorrenza dell’abuso del diritto;

– così statuendo, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, ponendo alla base della sua decisione in ordine alla ricorrenza della fattispecie abusiva elementi rivelatori del carattere artificioso del meccanismo posto in essere dalle contribuenti;

– non vi è ragione di rimettere gli atti alla Corte del Lussemburgo, che si è già pronunciata sulla materia.

– Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto. Considerando che il rigetto del ricorso non consegue ad una manifesta illegittimità degli atti impugnati sin dal momento della loro emanazione e tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte in materia si è solo recentemente consolidata, si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quanto dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA