Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22195 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28948/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2570/2014 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.P.A. con ricorso proposto presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma impugnava il diniego dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2010 relativo all’istanza di rimborso delle maggiori ritenute subite sulle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo in virtù del mancato riconoscimento dell’agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis. A sostegno della richiesta il contribuente indicava la sentenza della Corte di Giustizia C-207 del 2004 e dell’abrogazione del comma 4 bis dell’art. 19 T.U.I.R., operata dal D.Lgs. n. 223 del 2006, del regime discriminatorio legato alla differenza di età tra uomini e donne previsto per la citata agevolazione fiscale. Il sig. D.P. deduceva la tempestività della domanda di rimborso in quanto proposta entro il termine di quarantotto mesi decorrente nel caso di specie dalla data di pubblicazione della sentenza del Giudice comunitario.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma che contestava le avverse pretese e concludeva per il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. 163/20/12, rigettava il ricorso, rilevando che la domanda di rimborso presentata il 31 agosto 2006 doveva considerarsi tardiva, ai sensi del predetto art. 38.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pronunciandosi su appello presentato da D.P., a contraddittorio integro, con sentenza n. 2570/29/14 accoglieva l’appello e compensava le spese del giudizio. Secondo la CTR del Lazio l’appello andava accolto alla luce del principio affermato da questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 22282 del 2012, secondo cui il termine decadenziale di cui si dice deve farsi decorrere ai fini del rimborso, dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ha riconosciuto la non conformità della normativa interna a quella comunitaria e non già dal pagamento. D’altra parte, osserva la CTR di Roma, sia la prescrizione, che la decadenza sono istituti che presuppongono l’insorgere dell’azionabilità della pretesa, e nella specie tale azionabilità si è verificata solo con il recepimento della direttiva europea n. 207 del 1976 per opera del decreto legislativo n. 223 del 2006.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma con ricorso affidato ad un solo motivo. D.P.A., intimato, in questa sede non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con la sentenza n. 13676 del 2014, sostiene che l’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate per effetto della mancata applicazione delle disposizioni sul cd. incentivo all’esodo dei lavoratori è soggetta al termine di decadenza di quarantotto mesi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che decorre dalla data in cui è stata operata la ritenuta. Nel caso di specie quel termine era stato ampiamente superato.

1.1.- Il motivo è fondato.

La questione di diritto proposta dalla presente causa è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio secondo cui: il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, è decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Alla luce di tale principio, il ricorso va accolto, la sentenza gravata va cassata; poichè da tale ultima sentenza risulta che la domanda di rimborso del contribuente era intervenuta oltre 48 mesi dopo l’effettuazione della ritenuta alla fonte che ne costituiva l’oggetto.

Infatti, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo erano state conferite a D.P. nell’anno 2000, mentre la domanda di rimborso era stata presentata il 31 agosto 2006. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda medesima. La particolarità della questione, tanto è vero che per una corretta individuazione del principio da osservare, nel caso de qua, è stato necessario l’intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, è ragione sufficiente per compensare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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