Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22194 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4252/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 85/2013 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata

il 18/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Lanciano, in accoglimento del ricorso proposto da G.M.L. – precaria alle dipendenze del MIUR in virtù di una serie di consecutivi contratti a termine susseguitisi nel tempo dichiarò il diritto della predetta alla ricostruzione della carriera considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato e condannò il MIUR al pagamento in favore della ricorrente delle differenze dei crediti retributivi maturate in forza dell’accertamento suddetto oltre interessi legali con decorrenza dalla maturazione delle singole differenze stipendiali accertate al saldo, rinviando la determinazione delle spese al definitivo, con riguardo alla disposta rimessione della causa sul ruolo, in relazione al secondo capo della domanda – attinente all’accertamento dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti ed alla condanna del MIUR al risarcimento del danno in misura di Euro 5000,00 per ciascun contratto dichiarato illegittimo – in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 4, in relazione all’art. 11 Cost., art. 117 Cost., comma 1 ed alla direttiva CEE 99/70;

che la Corte di Appello di L’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità del gravame del MIUR ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., confermando la riconosciuta progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato;

che il Tribunale, per quel che rileva nella presente sede, ha richiamato tutta la normativa contrattuale e non relativa alla specifica questione ed ha concluso nel senso dell’attuale vigenza della L. n. 312 del 1980, art. 53 e della sua “contrattualizzazione”, ritenendo che i soppressi incarichi annuali erano da equipararsi ai fini dell’emolumento in oggetto alle supplenze di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a) e b), non rilevando la diversità del nomen iuris – supplenti annuali in luogo di incaricati – ai fini della identità della fattispecie sostanziale;

che ha poi ritenuto, in relazione alle eccepite ragioni oggettive rinvenibili nel diverso sistema di selezione e reclutamento del personale e del diverso livello qualitativo delle prestazioni erogate, che tali ragioni non fossero sussistenti in relazione alla specialità del sistema del reclutamento scolastico e che fosse ingiustificata la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato con riguardo alla anzianità maturata;

che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di tre motivi, ai quali non ha opposto difese la G., riamasta intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione: del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6,L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53,L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4,nonchè dell’art. 526 TU Istruzione e della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservandosi, sull’applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53,come, alla luce degli interventi legislativi, la lettura dei richiamati articoli della contrattazione collettiva, dovesse essere nel senso che l’art. 53, menzionato indicava la perdurante vigenza della disciplina specificamente dettata per gli insegnanti di religione, senza alcun riferimento al mantenimento del trattamento giuridico ed economico di una categoria di personale non più esistente, e cioè gli “incaricati” annuali con nomina del Provveditore;

3. che si sostiene che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa;

che si afferma che il lavoratore assunto a tempo detetminato nel settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perchè ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;

4. che ulteriore censura attiene alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ritenendosi che l’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità del gravame ha erroneamente condannato la parte contumace alla rifusione delle spese in favore della controparte;

5. che il ricorso è fondato nella parte in cui il Ministero contesta la ritenuta applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53;

5.1. che, premesso che il ricorso di primo grado ha affrontato la questione degli aumenti biennali ex L. n. 312 del 1980 e che la domanda accolta dal Tribunale era anche quella tesa ad ottenere il riconoscimento di tali scatti, deve osservarsi – in confotinità a quanto enunciato da Cass. 22558/2016 cit. – che questi ultimi, a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo;

che, nella predetta pronuncia di legittimità, all’esito di analitica disamina della legislazione di riferimento e della sentenza della Corte Costituzionale 146/2013, si afferma che, al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, la L. n. 312 del 1980, art. 53, poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15;

che è stato, invero, osservato che nel contratto collettivo per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 1994/1995, è effettuato un espresso richiamo alla L. n. 312 del 1980, art. 53, ma lo stesso, contenuto dell’art. 66, nel comma 7, è limitato ai soli insegnanti di religione, per i quali è prevista la perdurante vigenza della norma, così come integrata dal D.P.R. n. 399 del 1988 (art. 66 Attribuzione del nuovo trattamento economico al personale in servizio al 31.12.1995 – comma 7: Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, modificate e integrate dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 3, commi 6 e 7) e che non rileva, pertanto, che la L. n. 312 del 1980, art. 53, non sia stato inserito fra le disposizioni espressamente disapplicate dell’art. 82, comma 10, giacchè la disposizione prevede anche, al comma 2, una norma di chiusura (Le disposizioni non indicate nel precedente comma 1, rimangono in vigore ad eccezione di quelle comunque contrarie o incompatibili con il presente contratto), escludendo la ultrattività delle discipline contrarie o incompatibili con quelle dettate dalle parti collettive;

che è stato evidenziato, in sintesi, che il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo dell’art. 53, comma 6, relativo ai docenti di religione e che nello stesso senso disponevano i contratti collettivi successivi (CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 e C.C.N.L. 1998/2001), che nessuna significativa modificazione era stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all’art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate la L. n. 312 del 1980, art. 53, ma solo limitatamente ai docenti di religione – dal C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, e dal CCN1, 4 agosto 2011;

5.2. che quanto alle altre censure, come già osservato da questa Corte (Cass. 7.11.2016 n. 22558, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise), il Ministero ricorrente sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo, laddove i due piani debbono, invece, essere tenuti distinti, essendo il primo Obiettivo della Direttiva teso a “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” ed il secondo a “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”;

che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacchè detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (corte di Giustizia 9.7.2015, causa C177/14, Regojo Dans, punto 32);

5.3, che in ordine al motivo relativo alla violazione delle norme sulle spese di lite, lo stesso è da ritenersi inconferente nella misura in cui la decisione del Tribunale ha rinviato ogni determinazione sulle spese “al definitivo”, che non risulta che oggetto della presente impugnazione sia la ordinanza della Corte di L’Aquila e che comunque la decisione è assorbita, essendo la causa, come sopra esposto, da rinviarsi al giudice del gravame, ai sensi dell’art. 383, comma 4, in relazione alla questione sugli scatti;

6. che in definitiva, la pronunzia impugnata deve essere cassata in relazione alla censura sugli scatti biennali, con rinvio alla Corte di Appello di l’Aquila, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della questione controversa, attenendosi al principio di diritto già enunciato da Cass. 22558/16 cit., secondo il quale: “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/C1, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del compatto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del compatto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;

7. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, nei termini sopra precisati (in relazione al primo motivo), con rinvio alla Corte del merito anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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