Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22194 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 14/10/2020), n.22194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 6213/2019 R.G. proposto da:

M.G., in qualità di legale rappresentante di (OMISSIS)

in FALLIMENTO (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

FRANCESCO GAROFALO e dall’Avv. ANTONIO IACONO, elettivamente

domiciliato in Forio (NA), Via Provinciale Lacco, 302;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 6435/7/2018, depositata il 4 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 12 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino e, a

seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio non partecipata

del 27 febbraio 2020.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Come risulta dagli atti di causa, il contribuente, già dichiarato fallito quale socio accomandatario di (OMISSIS), ha impugnato alcuni avvisi di accertamento emessi a seguito di PVC, per IRES, IRAP e IVA per crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento;

che la CTP di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso e che la CTR della Campania, con sentenza in data 4 luglio 2018, ha ritenuto tempestivo il ricorso, rigettandolo nel merito con la seguente motivazione: “le doglianze del ricorrente non sono suffragate da idonei mezzi di prova, ma appaiono fondate le motivazioni dell’Ufficio suffragate da un preciso verbale della Guardia di Finanza, che ha raccolto prove testimoniali circa l’attività di vendita di immobili a prezzi diversi da quelli realmente corrisposti, nonchè pagamenti di ingenti somme a fornitori, avvenuti in contanti o con società presunte cartiere, nonchè evidenziando ripetute irregolarità dal punto di vista formale e sostanziale”;

che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Ufficio;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Preliminare all’esame del merito è l’eccezione di difetto di legittimazione del fallito articolata dal controricorrente, in quanto legale rappresentante di società di persone dichiarata fallita;

che risulta dagli atti che il controricorrente ha sollevato la suddetta questione in primo grado e che il giudice di primo grado si è espressamente pronunciato su tale questione rigettandola, nè risultando che l’odierno controricorrente abbia riproposto quale appellato la questione in appello, mediante proposizione di appello incidentale (Cass., Sez. U., 21 marzo 2019, n. 7940; Cass., Sez. Lav., 28 agosto 2018, n. 21264; Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 24658; Cass., Sez. U., 12 maggio 2017, n. 11799);

che la questione può essere, peraltro, esaminata di ufficio, trattandosi di questione di difetto di legittimazione attiva del fallito per i rapporti patrimoniali astrattamente compresi nel fallimento (Cass., Sez. II, 4 dicembre 2018, n. 31313);

che sul punto si rileva un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, così riassumibile:

1) secondo un primo orientamento, si riconosce al fallito una legittimazione processuale straordinaria, cumulativa (suppletiva) rispetto a quella del curatore, per diritti non esclusivamente di carattere patrimoniale, in caso di accertamento tributario i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, tanto che l’avviso di accertamento va notificato anche al contribuente dichiarato fallito; ciò in quanto il fallito, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo (Cass., Sez. V, 30 aprile 2014, n. 9434); nel qual caso si deduce ulteriormente che:

a) presupposto per il riconoscimento della legittimazione suppletiva è l’inerzia degli organi fallimentari (Cass., n. 9434/2014, cit.; Cass., Sez. I, 9 agosto 1996, n. 7308; Cass., Sez. I, 20 marzo 1993, n. 3321), inerzia intesa quale totale disinteresse del curatore a impugnare l’atto impositivo (Cass., Sez. I, 19 febbraio 2000, n. 1901; conf. Cass., Sez. V, 8 marzo 2001, n. 3418), nonchè quale omesso esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in primo grado nei confronti dell’atto impositivo (Cass., Sez. V, 24 febbraio 2006, n. 4235, conf. Cass., Sez. V, 12 febbraio 2007, n. 3020; Cass., Sez. V, 14 maggio 2002, n. 6937; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11618);

b) irrilevante è la valutazione sull’atto impositivo compiuta dagli organi fallimentari (Cass., Sez. V, 6 febbraio 2009, n. 2910; conf. Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2014, n. 4113), ciò in quanto diverso è l’interesse del curatore ad impugnare (ove l’esclusione del credito ottimizzi la ripartizione dell’attivo tra i creditori), rispetto a quello del contribuente (che ha interesse sia ad alleggerire la propria posizione in sede penale, sia a ottenere l’esdebitazione);

c) la perdita della capacità processuale del contribuente dichiarato fallito ha carattere relativo, in quanto può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori (Cass., n. 9434/2014, cit.; Cass., Sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6248; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2016, n. 27277; conf. Cass., Sez. I, 223 maggio 2018, n. 12854); diversamente, l’Amministrazione finanziaria ha interesse a sollevare il difetto di legittimazione solo ove dimostri l’interesse della curatela per il rapporto dedotto in causa (Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2015, n. 21765; Cass., Sez. V, 30 aprile 2014, n. 9434, cit.; Cass., Sez. V, 3 aprile 2003, n. 5202), ovvero qualora provi l’interesse della curatela per il rapporto in lite, ove il curatore abbia promosso il giudizio o abbia spiegato intervento; nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del contribuente fallito assume carattere assoluto, ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d’ufficio (Cass., Sez. V, 16 aprile 2007, n. 8990);

2) secondo un altro orientamento, seguito da questa Sezione, è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire ex art. 43, comma 1, L. Fall. il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento concernente crediti fiscali anteriori rispetto alla dichiarazione di fallimento, ove il curatore abbia omesso di promuovere detto ricorso non per inerzia (immotivata), ma in seguito ad una esplicita e consapevole presa di posizione negativa circa la sua utilità per la massa dei creditori (Cass., Sez. VI, 3 aprile 2018, n. 8132); sicchè, una valutazione esplicita degli organi fallimentari sulla non impugnabilità dell’atto impositivo (intesa quale motivata omessa impugnazione dell’atto impugnato) preclude la legittimazione straordinaria del contribuente dichiarato fallito (Cass., Sez. VI, 6 luglio 2016, n. 13814);

che la questione del presupposto che attribuisce la legittimazione suppletiva al contribuente dichiarato fallito ad impugnare l’atto impositivo (se sia sufficiente la mera inerzia immotivata, ovvero se occorra provare che non vi sia stata una esplicita valutazione da parte degli organi della procedura liquidatoria in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo), non è risolvibile in questa sede.

P.Q.M.

La Corte, successivamente riunitasi in data 27 febbraio 2020, dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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