Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22194 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 12/09/2018), n.22194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28210-2016 proposto da:

AMSA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CLAUDIO DAMOLI, LORENZO CANTONE,

GILDA PISA, ANDREA DELL’OMARINO, OSVALDO CANTONE, ENZO PISA giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LAURA MATTINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PELAZZA giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1155/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/09/2016 R.G.N. 348/2016.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

La società AMSA p.a., azienda milanese servizi ambientali, proponeva reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.507/16, con cui venne ritenuta illegittimo (a differenza di quanto ritenuto con la precedente ordinanza) il licenziamento in tronco da essa intimato a D.M. il 17.7.15 ai sensi dell’art. 68 del c.c.n.l. di categoria (che prevedeva la massima sanzione in caso di condanna penale per reati infamanti, nella specie applicato per spaccio di sostanze stupefacenti avvenuto fuori dell’ambiente di lavoro e presso la sua abitazione).

Con sentenza depositata il 27.9.16, la Corte d’appello di Milano rigettava il reclamo ritenendo legittima una diversa valutazione dei fatti da parte del giudice dell’opposizione, stante l’autonomia di tale fase del procedimento di primo grado così come disciplinato dalla L. n. 92 del 2012, e rilevando che trattavasi di fatti completamente estranei all’attività lavorativa, inidonei ad incidere sul rapporto di lavoro.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’AMSA, affidato a quattro motivi, cui resiste il D. con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3, L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 in relazione all’art. 68 commi 1 e 3 del c.c.n.l. di categoria, lamentando in sostanza che la sentenza impugnata escluse che il Tribunale fosse incorso in contraddizione per aver valutato differentemente i fatti rispetto alla fase sommaria, peraltro senza nessuna nuova acquisizione di materiale probatorio.

Il motivo è infondato essendo pacifico (in tal senso anche la sent. n. 78/15 della C. Cost. che ha evidenziato il carattere sommario della prima fase, di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e 49, rispetto a quella a cognizione piena della fase di opposizione; cfr. altresì Cass. n. 25046/15), che il giudice dell’opposizione possa giungere a conclusioni diverse non sole in base ad ulteriori elementi probatori ma anche a seguito ulteriore (e necessaria) valutazione delle circostanze di causa; la reclamante lamenta inoltre la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3 secondo cui il giudice deve tener conto, nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei c.c.n.l.; anche tale doglianza è infondata avendo la sentenza impugnata valutato la disciplina collettiva e ritenuto innanzitutto che il concetto di condanna per reati infamanti non era specificato dal c.c.n.l. e che esso doveva comunque ritenersi strettamente collegato ad una mancanza relativa ai dover propri del lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro, sicchè la condanna in questione, per riguardare fatti assolutamente estranei al rapporto di lavoro, non potesse in alcun modo essere riconducibile al concetto di giusta causa previsto dalla legge, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex aliis, Cass. n.1978/16).

2.-Con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale relativamente all’art. 68, comma 1, lett. f) del c.c.n.l. di categoria, nonchè dell’art. 2119 c.c. circa la sussistenza di una giusta causa di licenziamento anche in ipotesi, pur denegata, di marcata previsione della condotta contestata tra quelle legittimanti il licenziamento.

Il motivo è in parte improcedibile per la mancata produzione del c.c.n.l.; comunque infondato, alla luce delle considerazioni svolte sub 1), ove si è rilevato che la giusta causa di licenziamento per fatti extralavorativi deve comunque incidere sull’elemento fiduciario correlato all’attività lavorativa svolta ed alle mansioni affidate al lavoratore.

3. Con il terzo e quarto motivo la ricorrente denuncia sempre la violazione dell’art. 2119 c.c., L. n. 183 del 2010, art. 30,comma 3, L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 in relazione all’art. 68, commi 1 e 3 del c.c.n.l. di categoria, evidenziando che la sentenza impugnata aveva dato rilievo a circostanze (detenzione di non meglio identificate sostanze stupefacenti, e di non meglio identificata quantità, nel box della propria abitazione, senza accertamento di attività di spaccio, tanto meno nell’ambiente di lavoro, e l’assenza di precedenti penali), che non avevano trovar adeguato riscontro nel processo.

I motivi congiuntamente esaminabili stante la loro evidente connessione e che non contestano la veridicità delle circostanze evidenziate corte di merito, sono inammissibili, mirando nella sostanza ad una diversa valutazione dei fatti di causa rispetto a quella operata dal giudice di merito, tenuto peraltro ad esaminare tutte le caratteristiche del caso concreto (cfr., ex aliis, Cass. n. 8826/17, Cass. n. 24809/15, Cass. n. 5280/13, etc. secondo cui la valutazione in ordine legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per una condotta contemplata, a titolo esemplificativo, da una norma del contratto collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere, in ogni caso, effettuata attraverso un accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonchè del rapporto di proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche quando si riscontri l’astratta corrispondenza di quel comportamento alla fattispecie tipizzata contrattualmente).

4.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spec di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta i ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese dei presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi; Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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