Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22194 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28946/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2082/2014 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA – SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.F., a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la banca Bipop Carire avvenuto il (OMISSIS), riceveva delle mensilità corrisposte dall’INPS riguardanti le prestazioni del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito” istituto dal D.I. n. 158 del 2000. Sulle somme percepite negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 lo Spagnolo ha dichiarato di aver subito ritenute IRPEF complessive di Euro 26.269,88 di cui domandava il rimborso del 50% sostenendo che le somme percepite farebbero parte del novero dei redditi soggetti a tassazione separata con l’aliquota del TFR ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4 bis, a sua volta trasfuso nell’art. 19 del T.U.I.R., ancora transitoriamente vigente del D.L. n. 233 del 2006, ex art. 36, comma 23, convertito in L. n. 248 del 2006. A sostegno dell’invocato diritto il ricorrente richiamava principi giuridici di fonte comunitaria e d in particolare la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25 luglio 1991 c. 208/90 (cc.dd. sentenza Emmot), nonchè la sentenza della Corte di cassazione n. 12814 del 2009 e le conclusioni dell’Avv. Generale nelle cause riunite C-397/98 e C410/98 fatte proprie nella sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate di Brescia, che eccepiva l’inammissibilità del ricorso sulla base dell’avvenuta decadenza del diritto del contribuente di richiedere il rimborso di tutti gli anni di imposta perchè presentata oltre i termini di quarantotto mesi dalla data del versamento espressamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con sentenza n. 124 del 2011 accoglieva parzialmente il ricorso e disponeva il rimborso delle ritenute fiscali nella misura del 50% limitatamente al periodo (OMISSIS), oltre interessi di legge. Compensava le spese.

La Commissione Tributaria Regionale di Brescia pronunciandosi su appello proposto da S.F. con il quale deduceva l’omessa pronuncia in ordine alle ritenute operate dall’Ufficio finanziario relative all’anno 2004 e al primo semestre del 2005 dovendosi ritenere il diniego del rimborso in palese contrasto con il dovere di lealtà e collaborazione L. n. 212 del 2000, ex art. 10, a contraddittorio integro, con sentenza n. 2082/64/2014 accoglieva l’appello ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava dovuto il rimborso per l’intera annualità del 2005 e del 2004. Compensava le spese del giudizio. Secondo la CTR della Lombardia sez. di Brescia, confermato che secondo l’insegnamento della Corte costituzionale le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli stati membri al pari dei regolamenti, delle direttive e delle decisione della Commissione, è pacifico che S., in ragione della giurisprudenza comunitaria, avesse diritto al richiesto rimborso, nel caso specifico l’Ufficio finanziario, tuttavia, poneva la questione relativa alla tempestività dell’istanza di rimborso ritenendo l’applicabilità del termine normale di 48 mesi decorrente dalla data di versamento dell’imposta con riferimento agli anni 2004 e 2005. Epperò, ritiene sempre la CTR di Brescia non è corretta perchè del D.P.R. n. 602 del 1073, art. 38, si applica solo ai casi di errore materiale duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento ma anche per le ipotesi in cui l’interesse e la possibilità per il contribuente al diritto al rimborso derivi da un’eccedenza di versamenti in acconto rispetto a quanto poi risulti dovuto a saldo. Il versamento nel momento in cui era eseguito era da considerare dovuto da parte del sostituto di imposta ma successivamente si è verificata l’inesistenza dell’obbligo tributario nella misura che vi era sotteso. Sicchè, non apparirebbe ammissibile il far decorre il termine di decadenza dalla data del versamento medesimo vale a dire dal momento in cui nessuna istanza sarebbe tata ancora proponibile. Nella specie per altro la questione relativa al trattamento fiscale degli incentivi corrisposti in ragione dell’età del percipiente ha trovata definitiva soluzione soltanto dopo l’ordinanza della CGUE del 16 gennaio 2008. Pertanto sempre secondo la CTR di Brescia, il termine decadenziale poteva decorrere dal 16 gennaio 2008, con la specificazione che le istanze del ricorrente prodotte addirittura in epoche antecedenti alla data dell’ordinanza della CGUE dovevano essere considerate tempestive e riconosciuto il diritto al rimborso con l’applicazione dell’aliquota ridotta e con il calcolo degli interessi maturati sulla somma da restituire fino al soddisfo.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia con ricorso affidato ad un motivo. S.F. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ufficio di Brescia lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1073, art. 38, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente consolidati orientamenti giurisprudenziali e della stessa giurisprudenza comunitaria sollecitano a ritenere che il termine per la restituzione dell’indebito fiscale può cominciare a decorrere dal momento in cui il tributo è stato apiato indipendentemente dal momento in cui la Stato ha trasposto correttamente la direttiva o è stata rilevata con sentenza l’incompatibilità di una norma interna con l’ordinamento comunitario posto che i termini decadenziali sono sempre posti al fine di garantire la certezza del diritto. La stessa Corte di Giustizia ha avuto modo di esprime il principio secondo il quale il principio della certezza del diritto comporta che a fronte di una definitività del rapporto realizzata a seguito dell’inutile decorso del tempo il diritto comunitario non impone all’autorità amministrativa di disapplicare al norma nazionale ovvero riesaminare la situazione giuridica ormai esaurita.

1.1.- Il motivo è fondato.

La questione di diritto proposta dalla presente causa è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio secondo cui: il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Alla luce di tale principio il ricorso va accolto, la sentenza gravata va cassata; poichè da tale ultima sentenza risulta che la domanda di rimborso del contribuente era intervenuta oltre 48 mesi dopo l’effettuazione della ritenuta alla fonte che ne costituiva l’oggetto. Infatti, come emerge dalla stessa sentenza impugnata le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo erano state conferite in occasione del pensionamento di S. avvenuto il (OMISSIS) mentre la domanda di rimborso era stata presentata il 9 giugno 2009. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda medesima. La particolarità della questione, tanto è vero che per una corretta individuazione del principio da osservare, nel caso de qua, è stato necessario l’intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, è ragione sufficiente per compensare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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