Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22193 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Santena (TO), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma al Viale Giulio Cesare n. 14 presso

lo studio dell’avv. Maria BARBANTINJ Teresa che lo rappresenta e

difende, insieme con l’avv. Franco CARILE (del Foro di Ancona), in

forza della procura speciale conferita in calce al ricorso:

– ricorrente –

contro

la spa LARIA con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via Pierluigi da Palestrina n.

63 presso lo studio dell’avv. CONTALDI Mario che lo rappresenta e

difende, insieme con l’avv. Fabrizio GAIDANO (del Foro di Ancona), in

forza detta procura speciale rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/01/07 depositata il 26 settembre 2007 dalla

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Fatto

LA CORTE

letto il ricorso con il quale il Comune di Santena (TO) – premesso (1) che “nelle more di attribuzione della rendita catastale” (“richiesta con domanda del 26 novembre 1990”) la spa LARIA aveva corrisposto l’ICI relativa ad un “fabbricato … di categ. D”, “sulla base del valore contabile risultante dai suoi libri”; (2) che “nel corso dell’anno 2004” l’UTE aveva “notificato alla interessata e …

ad esso Comune” la rendita attribuita il 14 novembre 2000; (3) “con avviso di accertamento” notificato il 21 dicembre 2005 aveva richiesto a detta società “la differenza tra l’ICI corrisposta …

sulla base del valore contabile … e quella … dovuta sulla base della rendita attribuita” – chiede di cassare la sentenza n. 34/01/07 (depositata il 26 settembre 2007) – con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha rigettato il suo appello – per:

(1) “violazione dell’art. 112 c.p.c.” in quanto il giudice di appello “nulla dice” in ordine alla sua (riproposta) “eccezione di inammissibilità del ricorso” di primo grado perchè diretto a giudice inesistente (“Commissione Tributaria Provinciale del Piemonte” anzichè “quella di Torino”) e perchè carente del “numero dell’avviso di accertamento” (essendo stato indicato solo “il protocollo”), violazione sintetizzata nei “quesiti di diritto” se (a):

“la indicazione nei ricorso tributario di una commissione tributaria inesistente è sanato dal deposito in termini del ricorso notificato presso la Commissione Tributaria Provinciale … in ipotesi competente e dalla costituzione della parte resistente”;

(b) “la mancata indicazione nel ricorso tributario del numero dell’avviso di accertamento contro il quale è proposto inficia di inammissibilità il ricorso”;

(2) “falsa applicazione” del “D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art 37” e della “L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74”, conclusa con il “quesito di diritto” se “la L. n. 342 del 2000, art. 74 ed in particolare il comma 1, nel disporre che gli atti attributivi della rendita catastale sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, individua tale evento come costitutivo del diritto dell1 ente impositore di pretendere la eventuale maggior imposta dovuta o non è di ostacolo alla pretesa dell’ente impositore alla maggiore imposta dovuta per le annualità pregresse, dovendo riconoscersi e all’atto di attribuzione della rendita mera efficacia dichiarativa”;

letto il controricorso, nel quale la società eccepisce l’inammissibilità del ricorso del Comune per mancata produzione della “Delib. G.M. 15 ottobre 2008, n. 123″ indicata nell’epigrafe del ricorso stesso;

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Regionale – precisato afferire l'”accertamento” (“notificato in data 21 dicembre 2005”) ad “ICI per l’anno 2001” (quindi non all’anno 2005, come indicato nell’epigrafe della sentenza impugnata) – ha respinto l’appello del Comune affermando che il “D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 37” secondo cui “le rendite catastali attribuire agli immobili per i quali è prevista l’attribuzione di rendita mediante stima diretta (cat. D) hanno effetto dall’anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto” “ha portata generale a valere già prima della entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, art. 74”, di tal che “le richieste relative agli anni precedenti per il recupero della differenza di imposta non sono legittime”, e nel caso “la rendita attribuita fu notificata il 7 gennaio 2005”;

Ritenuto che:

(1) nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più (Cass.: un., 16 giugno 2005 n. 12868 e 27 giugno 2005 n. 13710; lav. 13 marzo 2009 n. 6227), in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale – competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio (del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ex art. 6, comma 2) – di prevedere l’autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l’uno o l’altro intervento in relazione alla natura, o all’oggetto della controversia): ove l’autonomia statutaria si sia così indirizzata, l’autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell’organo titolare della rappresentanza;

“la rappresentanza processuale del Comune”, quindi (Cass., lav., 10 giugno 2010 n. 13968, che richiama “Cass. 17.2.07 n. 1516”), “spetta istituzionalmente al Sindaco, di modo che nessuna delibera della Giunta comunale è richiesta per la validità del conferimento del mandato difensivo” ed è “onere della parte” che eccepisca P esistenza, nello “statuto comunale”, di “esplicita disposizione nel senso dell’autorizzazione … fornire congrua documentazione al riguardo”;

(2) l’indicazione (richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18), nel ricorso di primo grado, della “Commissione Tributaria Provinciale per il Piemonte” quale giudice al quale era diretta la impugnazione della contribuente costituisce errore materiale evidente, perfettamente riconosciuto dal Comune ivi convenuto (che si è tempestivamente e ritualmente costituito nel relativo giudizio), come tale assolutamente non idoneo a determinare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio perchè l’afferente indicazione non può ritenersi in alcun modo nè mancante nè (come impone lo stesso art. 18, comma 3) “assolutamente incerta”;

del pari ed analogamente non può ritenersi in alcun modo “incerta” l’indicazione dell’atto impositivo concretamente impugnato sol per la “mancata indicazione nel ricorso … del numero dell’avviso di accertamento” avendo l’ente impositore esattamente individuato l’atto e pienamente svolto le sue difese;

(3) specificamente “in tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati” le sezioni unite (sentenze: 9 febbraio 2011 nn. 3160-3162 nonchè 15 febbraio 2011 nn. 3667-3669) hanno statuito il principio di diritto (conforme a quello già enunciato da Cass., trib.: 17 giugno 2005 n. 13077; 16 marzo 2007 n. 6255; 15 maggio 2007 n. 11139; 11 marzo 2010 n. 5933) secondo cui:

(a) “Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata” dal contribuente: “dal momento in cui fa la richiesta egli”, invece, “pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile”, “diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”;

(b) la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l’ICI (pure nel vigore della L. n. 342 del 2000, art. 74) di determinare l’imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla “rendita attribuità” (intesa per tale, naturalmente, quella divenuta comunque definitiva, o per mancata impugnazione o per conclusione dell’eventuale giudizio di impugnazione);

Ritenuto che:

essendo il ricorso – come rettamente evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificata ad entrambe le parti (il 4 luglio 2011 alla contribuente ed il giorno successivo al Comune), le quali nulla hanno osservato – manifestamente fondato la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, siccome bisognevole dei conferenti accertamenti fattuali, rinviata a diversa sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale che ha emesso la decisione annullata affinchè riesamini l’appello del Comune alla luce dei richiamati principi in diritto e provveda anche a regolare il carico delle spesi; di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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