Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22193 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 08/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9712/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARINVEX SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentato e difeso

dagli avvocati SILVIA PANSIERI, GASPARE FALSITTA giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2009 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA – SEZ. DIST. di PARMA, depositata il 18/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato SAVINO per delega

dell’Avvocato PANSIERI che si riporta e chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Arinvex srl opponeva la cartella di pagamento di Euro 234.435,55 per IRPEG relativo al modello unico 2003 (periodo di imposta 2002) dovuta all’omessa indicazione nel quadro RU ai righi 62 e 63 di un credito di imposta di Euro 167.848 spettante quale incentivo per la ricerca scientifica e utilizzato in compensazione tramite modello F24. La ricorrente chiariva, che accortasi dell’errore in data (OMISSIS) presentava dichiarazione integrativa allo scopo di sanare l’irregolarità formale. A sostegno del ricorso eccepiva: a) la legittimità della dichiarazione integrativa come riconosciuto dalla stessa Amministrazione Finanziaria e dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 17394 del 2002; inapplicabilità al caso del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, che prevede la possibilità di presentare dichiarazione integrativa entro l’anno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione originaria, ma possibilità di presentare una dichiarazione integrativa entro il più lungo termine per l’accertamento; trattandosi di vizio di natura meramente formale non incideva sulla determinazione dell’imponibile dell’imposta e del versamento e non costituiva ostacolo all’attività di accertamento.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrare Ufficio di Reggio Emilia, sostenendo la piena legittimità dell’atto impugnato, considerato che del D.I. Ministero Finanze n. 275 del 1998, art. 6, chiariva che “il credito di imposta è indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con sentenza n. 580/2/07 rigettava il ricorso, ritenendo che parte ricorrente non aveva dato idonea giustificazione per l’omissione, che avrebbe potuto essere cagionata da causa di forza maggiore.

La Commissione Tributaria Regionale di Parma pronunciandosi su appello della società Arinvex con sentenza n. 24/21/09 accoglieva l’appello e compensava le spese. Secondo al CTR di Reggio Emilia un’interpretazione della normativa fiscale ai principi costituzionali della capacità contributiva, del diritto di difesa e del giusto processo porterebbero a concludere che sia giusto riconoscere al contribuente il diritto di far valere l’insussistenza di fatti giustificative del prelievo fiscale come affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8362 del 2002 ed emendare gli errori in cui sia incorso. Circa il lasso di tempo la CTR di Reggio Emilia era ragionevole individuarlo nel termine quadriennale concesso dalla legge al fisco per notificare gli accertamenti considerandolo valido anche per il contribuente in virtù del principio di parità e bilanciamento delle posizioni come statuita dalla Suprema Corte con decisione n. 21944 del 2007.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Reggio Emilia con ricorso affidato a due motivi. La società Arinvex ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia lamenta la violazione della L. n. 449 del 1997, artt. 4 e 5 e del D.L. n. 275 del 1998, art. 6. Falsa applicazione dei principi in tema di emendabilità della dichiarazione dei redditi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente la CTR di Parma nell’affermare che i disposto del D.I. Ministero Finanze n. 275 del 1998, art. 6, riguardante le modalità di fruizione del credito di imposta secondo cui “il credito d’imposta è indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso” debba essere riferito anche alla dichiarazione dei redditi integrativa ove il contribuente accortosi dell’errore materiale commesso l’abbia presentata”, non avrebbe tenuto conto che la rettifica della dichiarazione è ammessa per correggere errori che avevano portato alla liquidazione ed al pagamento di minori imposte di quelle effettivamente dovute o al contrario per correggere errori od omissioni che avevano determinato l’indicazione di un maggior debito di imposta o di un minor credito rispetto a quello effettivo ma non anche per integrare il presupposto costitutivo per l’ottenimento di un credito di imposta comunque illegittimamente utilizzato in compensazione credito che, a pena di decadenza, doveva essere indicato nella dichiarazione dei redditi, relativo al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio era concesso.

La ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto. Dica l’Ecc.ma Corte se, in una fattispecie in cui il contribuente ha utilizzato in compensazione il credito di imposta di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 5, nell’anno 2022 omettendo di indicare il suddetto credito di imposta nell’apposito quadro RU della dichiarazione fiscale relativa alla stesso anno ed ha, successivamente, presentato (in data (OMISSIS)) dichiarazione integrativa, ivi indicando il riputato credito, incorra nella violazione del D.L. n. 275 del 1998, art. 6 e della L. n. 449 del 1997, artt. 4 e 5 e dia falsa applicazione dei principio in tema di rettificabilità della dichiarazione la sentenza della CTR la quale annulli la cartella di pagamento con cui l’Ufficio finanziario ha recuperato a tassazione di credito di imposta sull’assunto che il D.L. n. 275, citato art. 6, nel sancire che il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso”, debba essere riferito anche alla dichiarazione dei redditi integrativa presentata dal contribuente per ovviare all’errore materiale commesso, quando invece, dovendosi escludere che il principio di emendabilità della dichiarazione possa essere applicato nella descritta fattispecie e/o comportare l’inapplicabilità della specifica previsione normativa di cui all’anzidetto del D.L. n. 275 del 1998, art. 6, che subordina la fruizione dell’agevolazione fiscale de qua (credito di imposta per gli investimenti per la ricerca scientifica) all’indicazione del credito di imposta nel quale il beneficio è concesso, la CTR in ragione del chiaro ed univoco disposto di cui al ripetuto del D.L. n. 275 del 1998, art. 6 e della relativa ratio che è quella di definire entro un tempo determinato l’onere finanziario sotteso all’applicazione della disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 5, altrimenti sospeso ad libitum avrebbe dovuto confermare la legittimità del recupero del credito d’imposta dal quale il contribuente era decaduto.

1.1.- Il motivo è fondato.

Come ha avuto modo di chiarire questa Corte di Cassazione “Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione (Cass. n. 1427 del 22/01/2013, e in termini analoghi Cass. n. 7294 del 11/05/2012).

Ora, nel caso in esame, non vi è dubbio che la dichiarazione nel quadro RU del credito di imposta qui in argomento fosse da considerarsi atto negoziale non emendabile in ipotesi di omissione, atteso che si tratta di indicazioni volte a mutare (con rettifica in aumento) la base imponibile, e contestuale inserimento del citato credito di imposta, e perciò inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale (in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5852 del 13/04/2012). Non vi è dubbio perciò che – in siffatta situazione – il contribuente, per far valere l’errore commesso, sarebbe stato onerato, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui all’art. 1427 c.c. e segg., di fornire la prova della rilevanza dell’errore con riguardo ad entrambi i requisiti della essenzialità e della obiettiva riconoscibilità, siccome qualificati dalla giurisprudenza della Corte (si veda ancora Cass. n. 7294/2012), prova che la parte contribuente neppure risulta che abbia tentato di dare. Poichè il giudicante non si è attenuto a detti principi, appare necessario cassare la pronuncia impugnata e la Corte potrà poi provvedere, anche sul merito della lite (respingendo l’impugnazione della cartella).

2.- Con il secondo motivo la ricorrente, in subordine, denuncia la violazione della L. n. 449 del 1997, artt. 4 e 5 e del D.L. n. 275 del 1998, art. 6, in combinato disposto con il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Avrebbe errato, secondo al contribuente, la CTR dell’Emilia Romagna Sez. di Parma nel ritenere che nella fattispecie in esame la dichiarazione fosse emendabile entro il termine quadriennale prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’esercizio dei potere di accertamento da parte degli Uffici finanziari perchè, nel caso in esame, non potrebbe non trovare applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, laddove prevede che le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggiore o reddito o comunque un maggior debito di imposta mediante dichiarazione da presentare secondo le disposizioni di cui all’art. utilizzando modelli conformi quelli approvati per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo.

2.1.- Il motivo proposto in via subordinata, comunque, come è del tutto evidente, rimane assorbito dall’accoglimento di quello precedente.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito, rigettando il ricorso introduttivo. La particolarità della questione, nonchè, l’andamento dell’intero giudizio di merito, sono ragioni sufficienti per compensare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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