Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22192 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dè Cavalieri n.

11 presso lo studio dell’avv. Fontanelli Aldo insieme con l’avv.

VINCENTI Massimo che lo rappresenta e difende in forza della procura

speciale conferita a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

la s.p.a. GIGIESSE, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, nel giudizio

di appello, in Somma Vesuviana (NA) alla Via Aldo Moro n. 26 presso

lo studio del Dott. RAIA Michele che la rappresentava in quel grado.

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 95/33/07 depositata il giorno 11 settembre

2007 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

letto il ricorso con il quale il Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) – premesso che la s.p.a. GIGIESSE ha impugnato la cartella con cui esso ente aveva chiesto il pagamento della TARSU dovuta per l’anno 2004 adducendo di aver deciso di avvalersi della facoltà, D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 di affidare la raccolta dei rifiuti derivanti dalla sua attività ad una società di smaltimento autorizzata – chiede di cassare la sentenza n. 95/33/07 (depositata il giorno 11 settembre 2007) – con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato il suo appello (dichiarando assorbito quello incidentale della società) – per:

(1) violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 e 71 D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7, D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 67 e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 1 e art. 14, nonchè degli artt. 2, 4, 11 e 12 del suo Regolamento TARSU, sintetizzate nei seguenti “principi di diritto”:

(a) se, avendo esso ente raggiunto la copertura del costo del servizio per circa il 63% nell’anno 1999, “sussiste ancora la privativa comunale sui rifiuti speciali assimilabili agli urbani e, quindi, non è vigente L’esenzione totale D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 21, comma 7, nei comuni (come esso ricorrente) per i quali il nuovo sistema tariffario non è ancora entrato in vigore, neanche in via sperimentale, e vi è stato esercizio di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali;

(b) se, “sussistendo ancora la privativa comunale sui rifiuti speciali assimilati agli urbanì, “la semplice comunicazione di volersi avvalere di ditte specializzate, per lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani può o meno ritenersi comunicazione di variazione D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70 idonea a modificare le condizioni di tassabilità ed a rendere necessaria la notifica …di un nuovo avviso di accertamento”, (2) violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 71, D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7, D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 67 e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 1 e art. 14, nonchè degli artt. 2, 4, 11 e 12 del suo Regolamento TARSU, compendiate in questo “principio di diritto”:

se, avendo esso ente raggiunto la copertura del costo del servizio per circa il 63% nell’anno 1999, “sussiste ancora la privativa comunale sui rifiuti speciali assimilabili agli urbani e, quindi, non è vigente l’esenzione totale D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 21, comma 7, nei comuni (come esso ricorrente) per i quali il nuovo sistema tariffario non è ancora entrato in vigore, neanche in via sperimentale, e vi è stato esercizio di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali;

lette le “osservazioni” contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dal Comune, secondo le quali, poichè nel 2004 esso Comune ha applicato il “regime transitorio” di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 1 (e, pertanto, “non vi è stato alcun passaggio dalla Tassa-tributo alla Tassa-corrispettivo” in quanto in tale anno “valeva ancora la previsione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 in virtù della quale …, con norma regolamentare, ha previsto riduzioni ed agevolazioni, giammai riduzioni, a favore di soggetti che abbiano dimostrato di smaltire in proprio i rifiuti speciali assimilati agli urbani che, come tali, continuano a soggiacere alla privativa comunale”), “l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7, relativa all’attività di recupero, rientrante comunque nella gestione dei rifiuti, non poteva trovare applicazione fino alla scadenza del periodo transitorio”;

RILEVATO CHE:

la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello del Comune affermando (tra l’altro) che con la richiesta avanzata in data primo ottobre 2003 (da qualificare come variazione, … non denuncia integrativa), rifiutata … per facta concludentia, la contribuente ha comunicato al Comune stesso, a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 2 non una variazione della superficie, ma una variazione delle condizioni di tassabilità delle aree (atteso che le condizioni di tassabilità, cui fa riferimento la denuncia di variazione di cui all’art. 70 detto non necessariamente debbono consistere nella variazione di superficie … o dell’attività svolta … ma ben possono comprendere qualunque variazione e, quindi, anche quella … di smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti con finalizzazione al recupero) per cui l’ente, in base al successivo art. 71, aveva l’obbligo di emettere specifico avviso di accertamento, quanto meno per motivare il diniego delle agevolazioni e riduzioni richieste (avviso di accertamento … reso necessario nel caso …, in presenza di un precedente contenzioso, per gli anni dal 1995 al 2003, che avrebbe dovuto impedire al Comune di procedere automaticamente all’iscrizione a ruolo);

RITENUTO CHE:

il Comune ricorrente non ha impugnato l’affermazione del giudice di appello secondo cui la richiesta avanzata in data primo ottobre 2003 dalla contribuente aveva ad oggetto lo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti con finalizzazione al recupero;

la (ormai irreversibilmente accertata) finalizzazione al recupero dello smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti comunicata dalla società costituisce circostanza scriminante risolutiva ai fini della decisione atteso che nell’anno 2004 vigeva il testo del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7 sostituito dalla lett. e) della L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23, comma 1 (in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002) secondo il quale “la privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, a far data dal primo gennaio 2003;

questa modifica normativa, quindi, dal primo gennaio 2003, ha espressamente sottratto alla privativa dei comuni sostanzialmente finalizzata, in base al tenore testuale dell’art. 21, comma 1 allo “smaltimento”, pertanto, alle “operazioni previste”, giusta lo stesso D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6 “nell’allegato B” al provvedimento legislativo le “attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati”, ovverosia i “rifiuti urbani ed assimilati” se destinati al “recupero” (“operazione” diversa da quella di “smaltimento”, prevista, invece lett. h) dell’art. 6 detto, “nell’all. C);

RITENUTO CHE:

le esposte osservazioni – contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificata il 4 luglio 2011 al Comune – non risultano:

(1) scalfite da quelle (innanzi riprodotte) svolte dall’ente territoriale in quanto a espressa e generalizzata previsione della decorrenza (“a far data dal primo gennaio 2003”) della norma concernente la inapplicabilità (“non si applica”) dalla “privativa” comunale alle “attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati impone di escludere che la stessa norma (come sotteso dalla tesi del Comune) non si applichi nel “periodo transitorio”, donde l’irrilevanza di tal fatto;

(2) contrastate dai principi affermati da questa sezione nelle sentenze (nn. 20646 e 20647 depositate il primo ottobre 2007, la seconda delle quali tra le stesse parti di questa controversia, relative all’anno d’imposta 2003) indicate dal Comune atteso che nelle stesse (per quanto qui rileva) si è solo ribadita la persistenza del potere di assimilazione ma non si è affatto affermata (non essendo stato neppure sfiorato l’argomento) la irrilevanza, ai fini di detta persistenza, della scelta del contribuente di voler provvedere a sue spese al “recupero dei rifiuti urbani ed assimilati”; il ricorso del Comune va, pertanto, respinto;

nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità nonostante l’integrale reiezione del ricorso atteso che la contribuente non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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