Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22191 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di S. Mauro Torinese (TO), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma alla Via G. Nicotera n. 29 presso

lo studio dell’avv. NOBILONI Alessandro che lo rappresenta e difende,

insieme con l’avv. Franco VINAI (del Foro di Torino), in forza della

procura speciale conferita a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) la srl AUTOINDUSTRIALE VIGO, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Giulio Cesare n.

14 presso lo studio dell’avv. PAFUNDI Gabriele che lo rappresenta e

difende, insieme con l’avv. Alessandro CAROZZO (del Foro di Torino),

in forza della procura speciale rilasciata in calce al controricorso;

– controricorrente –

(2) la s.p.a. UNIRISCOSSIONI, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 22/22/08 depositata il 16 giugno 2008 dalla

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

tetto il ricorso con il quale il Comune di S. Mauro Torinese (TO) – premesso (1) che la srl AUTOINDUSTRIALE VIGO ha impugnato la cartella di pagamento della TARSU 2005, tra l’altro, per violazione del giudicato con riferimento alle sentenze del Tribunale di Torino n. 34468 dell’otto settembre 2004 ed alla sentenza del medesimo Tribunale in data 24 novembre 2005 – chiede di cassare la sentenza n. 22/22/108 (depositata il 16 giugno 2008) – con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l’appello della contribuente (dichiarando non dovuta la tassa) – per:

(1) insufficiente motivazione, (2) omessa motivazione e (3) nullità della sentenza in quanto quella addotta in questa non consente di comprendere le ragioni del convincimento del giudice, chiedendo “quesito di diritto” per il terzo motivo se “una motivazione come quella in esame, in cui il giudice …ha accolto l’appello … senza indicare alcun elemento in fatto e in diritto alla base del proprio convincimento, concreta una fattispecie di nullità della sentenza”;

(4) e (5) violazione o … falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. “E” e del’art. 2909 cod. civ., chiedendo (“quesito di diritto”), rispettivamente, se (a) “l’esistenza di sentenze passate in giudicato, ma relative ad annualità pregresse della TARSU, …

comportino la definizione dell’imponibile anche per gli anni successivi….;

(5) “Il potere di disapplicazione di un atto amministrativo …

comporti il potere del G.O. di privare erga omnes l’atto di qualsiasi efficacia … “;

(6) violazione o … falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, chiedendo (“quesito di diritto”) se “la presunzione di tassabilità posta dalla L. n. 507 del 1993 sia una presunzione relativa la cui prova contraria gravi sul contribuente o se, come statuito dall’impugnata sentenza, l’onere di provare i motivi di esclusione dalla tassazione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 gravi sull’ente impositore:

letta la memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla contribuente;

sentite le difese delle parti, perorate (in camera di consiglio) dall’avv. Alessandro NOBILONI, per il Comune, e dall’avv. Alessandro CAROZZO SANTACROCE, per la società;

RILEVATO CHE:

la Commissione Tributaria Regionale ha recepito l’appello della contribuente affermando: “non è è … motivo per ritenere che la destinazione delle superfici oggetto di CTU e di sentenza del Tribunale di Torino dell’otto settembre 2004 sia stata modificata”:

“in tal caso il cambiamento avrebbe dovuto essere provato dall’ente impositore”;

quello relativo alla TARSU – giusta il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 2 (per il quale “la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate”) – appartiene (Cass., trib. 20 maggio 2005 n. 10639) al genere dei “rapporti giuridici tributati periodici con soggetti e con oggetto tendenzialmente stabili o a dichiarazione meramente iniziale del contribuente o, com’anche si dice, a dichiarazione ultrattiva, cioè di una dichiarazione, o denuncia, del contribuente che, a causa della tendenziale stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od aggettivo, del rapporto giuridico tributario, non dev’essere riformulala quando, in assenza di variazione di uno di essi, sarebbe identica a quella precedente e, quindi, inutile”: le “condizioni di tassabilità” (dichiarate dalla parte e non contestate; accertate dal Comune e, parimenti, non contestate; comunque definitivamente stabilite dal giudice), quindi, costituiscono (quante volte resti immutato anche quello soggettivo) il presupposto oggettivo dell’imposta fino all’anno in cui si verifica un mutamento delle stesse;

come precisato nella medesima decisione di questa sezione, “è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziate quando la modificazione che l’ufficio intende far valere in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto, e in particolare in ordine alla qualità dell’oggetto del tributo, non si possa considerare come voluta dal contribuente dichiarante, anche a seguito della sopravvenienza di nuove norme”:

RITENUTO CHE:

(1) la riprodotta motivazione della sentenza impugnata (censurata con i primi tre motivi di ricorso) non sembra affatto omessa od insufficiente perchè quelle poche righe esprimono univocamente e con chiarezza le ragioni (soprattutto fattuali: sostanzialmente, che “la destinazione delle superfici” in contestazione non risulta “modificata” rispetto a quella accertata dal giudice ordinario) per le quali il giudice a quo ha (inequivocamente) ritenuto non tassabili, ancora nell’anno d’imposta 2005, le medesime superfici ritenute dal Tribunale, in base alla CTU espletata, produttive di rifiuti speciali;

(2) le doglianze svolte negli ulteriori tre motivi (ed i quesiti di diritto formulati in relazione) non paiono intaccare nè invertire la evidenziata ratio decidendi, perchè questa non trova nessun fondamento (nè logico nè giuridico) in una qualche statuita vincolatività della sentenza passata in cosa giudicata nè, tanto meno, nella dichiarata illegittimità del precedente provvedimento impositivo, nè, ancora, nella denunziata inversione dell’onere della prova (agevolmente intellegibile, dovendo essere relazionata all’innanzi evidenziato dovere del giudice di procedere, altrimenti, con avviso di accertamento);

RITENUTO CHE:

il ricorso – come rettamente evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificata il primo luglio 2011 alla contribuente e il 6 luglio 2011 al Comune – giusta le osservazioni svolte, risulta manifestamente infondato;

per la sua integrale soccombenza il Comune, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannato a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa;

nessun provvedimento deve essere adottato quanto alla società di riscossione, non avendo questa svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00), di cui Euro 1.100,00 (millecento/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA