Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22191 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. III, 03/08/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 03/08/2021), n.22191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8573-2018 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI

N 44, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO MARIA AMATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIA AMATO;

– ricorrente –

contro

M.G., V.R., GIBRALTAR TRUSTEES LIMITED;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1568/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.F. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva respinto l’impugnazione (nella quale egli era rimasto contumace) proposta dalla Gibraltar Trustees Limited (trustee del trust “Hivon” e, da ora, “Gibraltar”) e dalla compagna V.R. avverso la pronuncia del Tribunale che aveva accolto l’azione revocatoria, proposta dal padre M.G. anche nei suoi confronti per la dichiarazione di inefficacia del trasferimento del loro intero patrimonio immobiliare alla Gibraltar.

1.1. Per ciò che qui interessa, con la domanda revocatoria originariamente proposta, il M. aveva dedotto che gli atti di trasferimento di cui chiedeva la dichiarazione di inefficacia avevano sottratto il figlio e la sua compagna all’obbligo – che si erano precedentemente assunti – di tenerlo indenne da ogni responsabilità in relazione ad eventuali richieste vantate dalle società di cui egli era amministratore; e che ciò aveva reso impossibile il recupero della somma di Euro 20.000,00, portata da un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di cartelle relative alle predette società.

1.2. Aveva altresì allegato, a sostegno della domanda, che aveva ceduto anche alla nuora V.R. l’azienda denominata Marfi unitamente a tutti i crediti, debiti, liti e sopravvenienze attive e passive aziendali; e che, successivamente alla “messa in mora” per la difficoltà di recuperare il credito da lui vantato nei confronti del figlio F., anche la V., con lo stesso atto del 3 marzo 2009, si era spogliata dell’intero patrimonio conferendolo in favore del medesimo trustee.

2. Le parti intimate non si sono difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione, ex art. 101 c.p.c., del principio del contraddittorio nonché degli artt. 139,140 e 159 c.p.c. con denuncia di error in procedendo.

1.1. Lamenta che:

a. la notifica dell’atto di citazione del primo grado di giudizio alla V. era nulla con conseguente nullità di tutti gli atti successivi.

Deduce, al riguardo, che tutte le notifiche intentate dall’attore (e cioè dal padre M.G.) non erano andate a buon fine, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale: in particolare, assume che quella intentata nei confronti della V. in data 4.3.2011 presso la sede della ditta di cui era stata ritenuta titolare (la “Dolcis in fumo”, in (OMISSIS)) era stata erroneamente ritenuta regolare ed idonea alla costituzione del contraddittorio, laddove, invece, all’epoca di essa, la V. non era più rappresentante legale della ditta, la quale era stata in precedenza venduta alla Gibraltar, così come risultava, in thesi, dalla visura storica della camera di Commercio;

b. a ciò conseguiva che il rifiuto al ritiro dell’atto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, doveva ritenersi legittimo con conseguente nullità della sentenza per violazione del contraddittorio;

c. la V. non era stata messa in grado di difendersi e di far rilevare che il contratto di trust era stato stipulato prima dell’atto di manleva con il padre G. e che, pertanto, a quella data né lui né la compagna erano suoi debitori, con conseguente mancanza dei presupposti della azione revocatoria intentata;

d. inoltre, la notifica dell’atto di citazione affetta da nullità non aveva effetti interruttivi della prescrizione che, in ragione del termine quinquennale, era già spirata al momento della pronuncia della sentenza della Corte territoriale.

1.2. Premesso che nessuna delle doglianze prospettate riguarda i problemi relativi alla ritualità della notifica alla società residente in Gibilterra, territorio nel quale non si applica né si applicava all’epoca dei fatti il Regolamento UE 1393/2007, si osserva che le censure sub a) e b) contenute nel motivo di ricorso sono inammissibili, perché non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza.

1.3. Infatti, oltre a non essere stato riportato il corrispondente motivo di gravame, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso si osserva che:

a. l’elenco di notifiche indicate dal ricorrente (cfr. pagg. 7,8,9 e 10) – in thesi erroneamente valutate dalla Corte territoriale – riporta date diverse (il 30.11.2010 presso la propria residenza in (OMISSIS)) da quelle (del 22.11.2010 presso la sua residenza ed anche presso la sede della ditta di cui risultava titolare e legale rapp.te) prese in considerazione dai giudici d’appello, che, con motivazione congrua, logica e ricondotta alle previsioni di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c., hanno affermato che il procedimento notificatorio era regolare, con raggiungimento dello scopo: la censura, pertanto, omette di tenere conto di tale specifica ratio che deve essere ricondotta soprattutto al fatto che il rifiuto opposto alla ricezione dell’atto era privo di valide ragioni (cfr. pag. 6 della sentenza), visto che l’opponente non lo aveva affatto giustificato con la perdita di titolarità della ditta da parte della destinataria della notifica.

La censura, pertanto, avrebbe dovuto contrastare tale statuizione, mentre con essa si continua a sostenere una tesi che non trova riscontro nella motivazione.

b. conseguentemente, poiché il rifiuto dell’atto seguito dagli incombenti previsti dall’art. 140 c.p.c. non vale ad escludere la regolarità della notifica, il motivo, sotto tale profilo, non è neanche decisivo.

1.4. Le censure sub c) e d) rimangono logicamente assorbite, pur valendo la pena di precisare che:

a. il riferimento della domanda al contratto costitutivo del trust del 19.12.2008 è inconferente, perché l’azione revocatoria è stata proposta ma in relazione ad esso, contro i successivi atti di cessione dei beni al trustee, in quanto solo di essi è stata chiesta la dichiarazione di inefficacia;

b. emerge, comunque, un ulteriore atto interruttivo della prescrizione posto in essere dalla stessa V. mediante la proposizione dell’appello avverso la pronuncia di primo grado con atto di citazione notificato il 12/19.9.2013, data dalla quale, comunque, il termine di prescrizione è ricominciato a decorrere ex art. 2943 c.c.

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

3. La mancata difesa delle parti intimate esime la Corte dalla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

 

 

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