Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22190 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

srl CUCINE SYSTEM (in liquidazione), con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Addano n. 20

presso lo studio dell’avv. Lo Conte Antonella insieme con l’avv. DE

CHIARO Domenico (del Foro di Benevento) che la rappresenta e difende

in forza della procura speciale rilasciata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Pontelandolfo (BN), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamen te domiciliato in Roma alla Via Conca d’Oro n. 221 presso

lo studio dell’avv. GIULIANO Antonio insieme con l’avv. GIULIANO

Luigi che lo rappresenta e difende in forza della procura speciale

conferita in calce al controricorso;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 414/07/07 depositata il 19 febbraio 2008 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

letto il ricorso con il quale la srl CUCINE SYSTEM – premesso che il primo luglio 2004 il Comune di Pontelandolfo (BN) ha notificato ad essa cinque ingiunzioni di pagamento dell’ICI relativa agli anni dal 1995 al 1998 richiamando …avvisi di liquidazione … asseritamele notificati in data 28 dicembre 2001 – chiede di cassare la sentenza n. 414/07/07 (depositata il 19 febbraio 2008) – con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l’appello dell’ente impositore per:

(1) motivazione contraddittoria, laddove (art. 366 bis c.p.c.) si “afferma l’esistenza, da una parte, di un plico raccomandato in cui sarebbero contenuti n. 6 avvisi di liquidazione e, dall’altra, di più ricevute relative ai singoli avvisi contenuti nello stesso plico”;

(2) insufficiente motivazione, in ordine al “se la spedizione a mezzo posta di un plico raccomandato, per il quale è stato sottoscritto un unico avviso di ricevimento, consenta di ritenere efficacemente notificati più provvedimenti impositivi;

RILEVATO CHE:

la Commissione Tributaria Regionale – assunto essersi il ricorrente in prima istanza … limitato a richiedere la dichiarazione di illegittimità dell’impugnata ingiunzione nell’ipotesi di mancata produzione della documentazione comprovante la regolare notifica dell’atto presupposto – ha accolto l’appello del Comune affermando:

(1) l’atto impugnato, ingiunzione di pagamento, rientra nel novero degli atti autonomamente impugnabili per cui è da considerarsi illegittimo il ricorso del contribuente che impugnando l’ingiunzione di pagamento, non abbia enunciato, come nel caso …, le ragioni sostanziali per cui ritiene infondata la pretesa fiscale, ma si sia limitato a richiedere la produzione in giudizio della documentazione comprovante l’avvenuta regolare notifica degli atti (avvisi di accertamento e liquidazione) prodromici…;

(2) il Comune … ha prodotto già in prima istanza la documentazione comprovante l’iter procedimentale della notificazione degli atti: nel caso … si versa nell’ipotesi di cui all’art. 138 c.p.c., comma 2 ritenuto che il rifiuto a ricevere gli atti è pervenuto dal legale rappresentante della società, il quale ebbe preventivamente ad informarsi sulla natura degli atti stessi, così come risulta dalla relata redatta dal messo comunale;

(3) i successivi adempimenti, notifica a mezzo posta, prevista dalla normativa ICI risultano tutti comprovati dall’ente impositore, mediante la produzione in giudizio delle ricevute di ritorno;

RICORDATO CHE:

– “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (sent. n. 389 del 11/01/2007; conformi: n. 1658 del 2005, n. 20118 del 2006)” (Cass., I, 13 febbraio 2009 n. 3640);

– è … inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura un’ argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam “, e pertanto non costituente “ratio decidendi” della medesima, non avendo nessuna influenza sul dispositivo e, quindi, non producendo effetti giuridici (Cass., 3^: 27 maggio 2010 n. 12988 che richiama: “Cass. 4 agosto 2000, n. 10241; Cass. 10 giugno 1999, n. 5714; Cass. 23 luglio 1987, n. 6431; Cass. 13 giugno 1987, n. 523T, da cui gli excerpta, nonchè 9 aprile 2009 n. 8676, ex multis);

RITENUTO CHE:

– l’illegittimità (“da considerarsi illegittimo”) del “ricorso del contribuente” affermata dal giudice di appello costituisce ratio decidendi del tutto autonoma dalle considerazioni successive svolte dal medesimo giudice;

– la stessa, fondata sulla tesi (non contestata dalla ricorrente) secondo cui l’ingiunzione di pagamento rientra nel novero degli atti autonomamente impugnabili (con evidente riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19), è sufficiente da sola a reggere la decisione, adottata per la constatata (neppur questa contrastata) mancata enunciazione (“non abbia enunciato”) nel ricorso detto delle ragioni sostanziali per le quali la contribuente ritiene infondata la pretesa fiscale;

– il ricorso per cassazione non consente di individuare l’interesse (art. 100 c.p.c.) della società ad una risposta ai quesiti posti dalla stessa non essendo neppure quella eventualmente favorevole alla contribuente idonea a scalfire la (non impugnata) natura di atto autonomamente impugnabile delle ingiunzioni di pagamento e, soprattutto, la mancanza nell’afferente impugnazione di ragioni sostanziali di infondatezza della pretesa fiscale id est, la carenza dei “motivi richiesti dal cit. D.Lgs. , art. 18, comma 2, lett. lett. e), fondamentalmente, quindi, la mancanza di impugnazione di tale pretesa, affermata dal giudice del merito;

– parimenti e comunque non risulta impugnata l’ulteriore ratio relativa alla ritenuta ritualità (perchè, dice il giudice di appello, “il rifiuto a ricevere gli atti è pervenuto dal legale rappresentante della società, il quale ebbe preventivamente ad informarsi sulla natura degli atti stessi, così come risulta dalla relata redatta dal messo comunale”) della notifica degli atti prodromici, (ritualità) cui consegue (per effetto della rilevata carenza di ragioni sostanziali della doglianza), l’inammissibilità (rilevabile anche ex officio da questa Corte, trattandosi di ipotesi art. 382 c.p.c., comma 3, di “causa” che “non poteva essere proposta” per evidente decorso del termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22) del ricorso stesso ove considerato spiegato contro gli avvisi di accertamento;

RITENUTO CHE:

il ricorso – come rettamente evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificata ad entrambe le parti (il 30 giugno 2011 al Comune ed il 7 luglio 2011 alla contribuente), le quali nulla hanno osservato – è, quindi, manifestamente inammissibile;

per la sua integrale soccombenza la società ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ta ricorrente a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00), di cui Euro 1.100,00 (millecento/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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