Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22190 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 12/09/2018), n.22190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8937/2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8563/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

24/09/2014 R.G.N. 23526/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/05/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALBERTO PROSPERINI;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata emessa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., ha rigettato la domanda di B.A. volta ad ottenere l’accertamento della sussistenza dei presupposti per ottenere l’indennità di accompagnamento con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.

Avverso la sentenza ricorre;n Cassazione il B. con un unico articolato motivo con cui si duole della condanna a pagare le spese processuali liquidate in Euro 2.041,00 di cui Euro 266,00 per spese generali. Resiste l’Inps. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, u.p., conv. in L. n. 248 del 2005, art. 82 c.p.c., comma 3 e dell’art. 91c.p.c., comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Censura la sentenza che lo ha condannato a pagare le spese processuali. Osserva che l’Inps si era costituito con l’assistenza di un avvocato dell’ufficio legale dell’Istituto sebbene il D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, u.p., prevedesse che l’istituto dovesse essere rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti. Secondo il ricorrente, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto condannarlo a pagare le spese processuali poichè la norma poneva un obbligo di costituzione a mezzo dei funzionari. Osserva che, diversamente da altre ipotesi in cui la norma parla di facoltà, nella fattispecie la difesa processuale dell’Inps ad opera dei suoi dipendenti non solo era consentitati, ma era obbligatoria.

Ne consegue, secondo il ricorrente, che la costituzione dell’Inps era nulla con conseguente impossibilità di ottenere la refusione delle spese processuali. Rileva che, comunque, la difesa a mezzo di un legale doveva essere equiparata alla difesa del funzionario e cioè ad una difesa atecnica, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe potuto liquidare i compensi di avvocato.

Il ricorso è infondato.

Va, in primo luogo, rilevato che il ricorrente ha denunciato la nullità della costituzione dell’Inps per difetto dello ius postulandi del difensore dell’Istituto senza tuttavia precisare di aver tempestivamente eccepito la questione nel precedente giudizio.

Deve rilevarsi, infatti, che il vizio da cui sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicchè è preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione della irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado, che non sia stata già sollevata nei motivi di appello (cfr. Cass. 20180/2013, n 12461/2017). Ne consegue, pertanto, che l’eccezione deve ritenersi sollevata per la prima volta in cassazione con conseguente sua inammissibilità.

Va, inoltre, rilevato con riferimento alle doglianze circa la misura delle spese processuali effettuata dal Tribunale sulla base delle tariffe forensi che – le censure del ricorrente sono infondate. Il ricorrente ritiene di poter desumere dal D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, u.p., conv. in L. n. 248 del 2005, un divieto per l’Inps di costituirsi a mezzo legale e ritiene di poter affermare l’obbligo dell’istituto di avvalersi dei suoi funzionari.

La norma citata recita che, limitatamente al giudizio di primo grado, l’istituto è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. Non è esclusa la facoltà dell’Istituto di scegliere di farsi difendere dal funzionario o dall’avvocato in mancanza di un esplicito divieto del ricorso all’assistenza di un legale del proprio ufficio legale secondo le regole generali.

Come nessuna esclusione dell’assistenza di un legale è prevista per ricorrere davanti al giudice per il riconoscimento dello stato di invalidità con il procedimento previsto dall’art. 445 bis c.p.c., posizione analoga deve essere riconosciuta all’istituto previdenziale.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA