Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22190 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/09/2019, (ud. 18/02/2019, dep. 05/09/2019), n.22190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27353/2015 R.G. proposto da:

Univeg Trade Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gregorio Leone, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lorenza Roberta Leone,

sito in Roma, via Luigi Luciani, 42;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.n.c. in persona del curatore pro tempore;

– intimato –

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 1778/01/14, depositata il 14 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio

2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Univeg Trade Italia s.r.l. (già Bocchi Import s.r.l.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 14 ottobre 2014, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha dichiarato la legittimità dell’avviso di rettifica dell’accertamento avente ad oggetto il recupero di diritti doganali non versati in relazione ad operazioni di importazione di aglio;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi traggono origine dal disconoscimento del regime daziario preferenziale di cui godeva la (OMISSIS) s.n.c., in ragione e nei limiti dei titoli di importazione di cui era titolare, in quanto questi ultimi erano stati utilizzati per eludere il divieto di cessione dei diritti derivanti dagli stessi e consentire alla Bocchi Import s.r.l., di acquistare una quantità di aglio a dazio preferenziale superiore a quella che le era permesso;

– il giudice di appello ha accolto il gravame dell’Ufficio, evidenziando che lo schema negoziale utilizzato dalle società configura una violazione della normativa imperativa Eurounitaria;

– il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. in cui la ricorrente ha puntualizzato e ribadito le proprie difese;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso proposto la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del principio dell’abuso del diritto, in relazione al Reg. CE n. 565/2002, art. 3, par. 3;

– il motivo è fondato, con assorbimento del secondo;

– come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 aprile 2016, Cervate e Malvi, il diritto dell’Unione Europea non osta ad un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell’ambito del contingente GATT, si rivolga ad un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, la immetta nel mercato comunitario e, poi, la rivenda al primo operatore, a meno che tale operazione non dia luogo ad un abuso del diritto (cfr. Cass. 13 gennaio 2017, n. 707);

– al riguardo, al fine di escludere che l’acquisto della merce oggetto di contingente tariffario, da parte di un importatore tradizionale, tramite altri operatori economici si traduca in abuso del diritto, occorre accertare che: 1) dal punto di vista oggettivo, non si realizzi un’influenza indebita di un operatore sul mercato ed, in particolare, un’elusione del divieto di superamento delle quantità di riferimento o dell’obiettivo del legislatore comunitario secondo cui le domande di titoli devono essere connesse ad un’attività commerciale effettiva, e non meramente apparente, consentendo, da un lato, ai soggetti coinvolti di percepire una remunerazione adeguata e di mantenere la posizione assegnatagli nell’ambito della gestione del contingente e, dall’altro, di effettuare l’importazione a dazio agevolato mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario; 2) dal punto di vista soggettivo, non si conferisca un vantaggio indebito al secondo acquirente e non si rendano le operazioni prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l’importatore, nonchè per gli altri operatori coinvolti (cfr., oltre alla pronuncia da ultimo citata, Cass. 29 marzo 2017, n. 8041; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2068);

– la Commissione regionale ha ritenuto sussistente la fattispecie abusiva in ragione del fatto che, per effetto dell’operazione posta in essere, la (OMISSIS) s.n.c., ha permesso alla Brocchi Import S.r.l. l’importazione e l’acquisizione del quantitativo di merce con dazio in misura ridotta e, per tale via, di poter commercializzare quantitativi di merce a dazio agevolato con notevole risparmio d’imposta e aggiramento del divieto di trasferimento dei diritti derivanti da titoli di importazione privilegiati, preordinato ad evitare che un unico soggetto potesse acquisire una quantità di merce molto superiore ai limiti previsti dalle norme sul dazio agevolato e creare squilibri nel mercato;

– così statuendo, il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, omettendo di verificare la sussistenza di quegli elementi rivelatori del carattere artificioso del meccanismo posto in essere dalle contribuenti;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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