Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2219 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2219 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.A.P. — Sibilia Appalti Pubblicitari s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Casperia 30, presso l’avv. Guido Rinaldi, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

36 U

– ricorrenti —

Contro
t-3
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domi-

ciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, nei locali dell’Avvocatura
comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Maggiore giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 2, n. 5/02/05, del 20 gennaio 2005, depositata il 18 febbraio 2005,
non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 12 dicembre 2013 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Enrico Maggiore per il Comune di Roma;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio
Del Core, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per
cessata materia del contendere.

Oggetto:
Imposta sulla pubblicità. Condono.
Cessata materia del
contendere.

Data pubblicazione: 31/01/2014

Letto il ricorso concernente una contestata pluralità di avvisi di accertamento per recupero coattivo di imposta di pubblicità per l’anno 1995;
Letto il controricorso;
Vista l’istanza depositata per l’odierna udienza con la quale la società ricorrente dichiara di aver definito per condono la controversia di cui trattasi e
vista l’allegata dichiarazione del Comune di Roma attestante l’avvenuta definizione agevolata della lite;

Ritenuto che in ragione della definizione per condono si giustifichi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delfLdicembre 2013.

Ritenuto che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

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