Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2219 del 30/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2219 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 4483-2013 proposto da:
SICIS SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio
dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 30/01/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI
UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE;

intimata

BARI, depositata il 29/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARTIELLI che si
riporta agli scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO
che si riporta agli atti.

avverso la sentenza n. 44/2012 della COMM.TRIB.REG.

FATTI DI CAUSA
1. La SI.CIS. s.r.I., nel corso dell’anno 2001, dava avvio ad una serie
di investimenti nelle aree svantaggiate agevolabili ai sensi dell’art. 8
della legge n. 388 del 2000, maturando, di conseguenza, un credito
d’imposta, poi utilizzato in parte in compensazione negli anni di
A seguito di processo verbale di constatazione redatto da funzionari
dell’Ufficio di Bari, l’Agenzia delle entrate emetteva atto di recupero
del credito d’imposta indebitamente utilizzato, sul rilievo che il
fabbricato realizzato dalla società contribuente ed oggetto di
investimento agevolato era stato concesso in locazione ad altra
società, che svolgeva un’attività diversa.
2. Avverso l’atto suddetto la società contribuente proponeva ricorso
dinanzi alla C.T.P. di Bari, che lo accoglieva.
3. Interposto appello dall’Agenzia delle entrate, la C.T.R. della Puglia,
con sentenza del 29 giugno 2012, in riforma della sentenza
impugnata, dichiarava legittimo l’atto di recupero, ritenendo che la
società fosse decaduta dal diritto al credito d’imposta a seguito della
concessione in locazione dell’immobile oggetto di agevolazione.
4. Avverso la suddetta pronuncia la società contribuente propone
ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.
5. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
6. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324
cod. proc. civ., in relazione al giudicato esterno formatosi a seguito
della sentenza n. 47/8/12 della C.T.R. della Puglia, con la quale era
stato accolto il ricorso della società avverso l’atto di recupero del
credito d’imposta relativo all’anno 2005, coincidente in parte, quindi,
con il periodo d’imposta oggetto dell’atto impugnato.
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imposta 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.

2. Il motivo è fondato.
La società contribuente, con il ricorso per cassazione, ha prodotto
copia della sentenza n. 47/8/12 della C.T.R. della Puglia, depositata il
6 giugno 2012, con attestazione del passaggio in giudicato. Con tale
pronuncia il giudice di appello ha accolto il ricorso della società avverso
l’atto di recupero del credito d’imposta utilizzato nell’anno 2005,
impugnato. La C.T.R. ha rilevato, in particolare, che, nella specie,
ricorrevano le condizioni richieste dall’art. 7, comma 1-bis, del d.l. n.
203 del 2005, convertito dalla I. n. 248 del 2005, per ritenere
l’immobile realizzato dalla società, pur locato a terzi, non destinato a
struttura produttiva diversa da quella cui aveva dato titolo
l’agevolazione, sussistendo altresì i requisiti fisici della unitarietà del
complesso immobiliare, nonché quelli operativi della polifunzionalità e
dell’attività d’impresa.
Va osservato che quando due giudizi tra le stesse parti abbiano
riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato
definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così
compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di
questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale
comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della
sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e
risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle
che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo; la rilevabilità ex
officio del giudicato esterno formatosi nei corso del giudizio di merito,
mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti,
conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un
preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo,
e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni
giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass., Sez. Un., n.
13916 del 2006).
Con riferimento alla materia tributaria, in particolare, tale efficacia
espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di
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ricompreso quindi nel periodo d’imposta (2005-2009) oggetto dell’atto

durata, non trova ostacolo nel principio dell’autonomia dei periodi
d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costituiva
dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti
che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in
relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque
variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi
periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente
(Cass. n. 13498 del 2015).
Orbene, nella specie, la menzionata sentenza n. 47/8/12 della C.T.R.
della Puglia ha annullato l’atto di recupero del credito d’imposta in
relazione ad una annualità riconnpresa nel periodo oggetto del
presente giudizio, sicché non v’è dubbio che la statuizione della citata
sentenza estenda la propria efficacia a tutte le annualità in questa
sede in contestazione, precludendo ogni ulteriore accertamento al
riguardo.
Nessun rilievo assume il giudicato favorevole all’Amministrazione
finanziaria, costituito dalla pronuncia della C.T.R. della Puglia n.
171/9/11, depositata il 10 novembre 2011 e divenuta definitiva il 27
dicembre 2011, posto che il conflitto fra giudicati, formatisi tra le
stesse parti, va risolto assegnando prevalenza a quello successivo (in
termini, da ultimo, Cass. n. 18617 del 2016).
3. Il vincolo derivante dal giudicato esterno è ostativo dell’esame di
ogni ulteriore censura (Cass. n. 11219 del 2014), sicché restano
assorbiti gli altri motivi di ricorso.
4.

In conclusione, poiché l’esame del ricorso è precluso

dall’intervenuta formazione del giudicato esterno, si impone la
cassazione senza rinvio della decisione impugnata.
Le spese del giudizio, in considerazione della complessità e peculiarità
della controversia, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.

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costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di

cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le
spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2017.

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