Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2219 del 30/01/2010

Cassazione civile sez. III, 30/01/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 30/01/2010), n.2219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 185-2009 proposto da:

L.B. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti LAURITANO MARIA,

RIANNA ANDREA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (nuova denominazione assunta dalla Compagnia

Assicuratrice UNIPOL SPA come da cambiamento di denominazione

sociale) in persona del procuratore ad negotia, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio

dell’avvocato CAROLI ENRICO, che la rappresenta e difende, giusta

mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 196/2007 del Tribunale di NAPOLI, Sezione

Distaccata di AFRAGOLA del 6.11.07, depositata il 07/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Enrico Caroli che si riporta agli

scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 16 dicembre 2008 L.B. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 7 novembre 2007 dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Afragola – confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna di F.A., la cui domanda era stata invece accolta, e della Unipol Assicurazioni a risarcirgli il danno conseguente a sinistro stradale.

Gli intimati, F.A., Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. e Assitalia Assicurazioni S.p.A., non hanno espletato attività difensiva (rectius: la UGF Assicurazioni S.pA., nuova denominazione assunta dalla Unipol, ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, F.A. e Assitalia Assicurazioni S.p.A., non hanno espletato attività difensiva).

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366- bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio dì motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Poi in realtà ne indica due: il luogo in cui avvenne il sinistro e la presenza di altra autovettura che precedeva quella del F. e rallentava. Il necessario momento di sintesi non specifica e non indica le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata si rivelerebbe rispettivamente omessa, insufficiente e contraddittoria e, per contro, la censura si sviluppa con ampi riferimenti alle risultanze processuali e implica valutazioni che sono di esclusiva competenza del giudice di merito.

Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione (che non sono sinonimi e, quindi, vanno specificate) dell’art. 2054 c.c. in relazione al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 107, comma 1, nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo, che tratta congiuntamente censure strutturalmente diverse, non contiene il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare le relative censure e si conclude con un duplice quesito di diritto caratterizzato da astrattezza assoluta.

Con il terzo motivo ipotizza violazione degli artt. 207 e 253 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; nullità del procedimento.

Con l’argomentazione a sostegno lamenta omessa motivazione su un’eccezione, che deve essere fatta valere ai sensi dell’art. 112 c.p.c., nella specie non utilizzato, mentre il quesito è incongruo rispetto all’argomentazione e, anche in questo caso, astratto.

Con il quarto motivo viene denunciata ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2054 e 2697 c.c..

Formula tre quesiti mediante i quali non postula l’enunciazione di principi di diritto decisivi per il giudizio e di applicabilità generalizzata e che, invece, si sostanziano nella richiesta di verifica della correttezza delle valutazioni e statuizioni della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA