Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2219 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 27/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21839/2015 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in nome e per conto di Monte

dei Paschi di Siena Leasing & Factoring – Banca per i Servizi

Finanziari alle Imprese S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dell’Unità

n. 13, presso lo studio dell’avvocato Ranucci Luisa, rappresentata e

difesa dall’avvocato Dossena Augusto, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore

rag. B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Cassiodoro n. 9, presso lo studio dell’avvocato Nuzzo Mario,

rappresentato e difeso dall’avvocato Calandruccio Michele, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PARMA, depositata i 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2021 dal cons. Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Parma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, proposta da MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., quale mandataria di Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring – Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.a., contro il diniego di ammissione del credito di Euro 220.630,58 a titolo di canoni di leasing e il rigetto della domanda di restituzione del complesso immobiliare oggetto dei contratti di leasing e di vendita inter partes, rispettivamente stipulati il 12 e il 13 febbraio 2008, pacificamente inquadrati nello schema negoziale del lease back.

1.1. In particolare, il collegio ha confermato la lettura data all’operazione dal giudice delegato in termini di “contratto nullo per frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c. e per violazione dell’art. 2744 c.c.” (divieto del patto commissorio), in quanto MPS, approfittando delle evidenti difficoltà economiche della (OMISSIS), avrebbe acquisito un bene pagando una somma pari a circa 1/3 del prezzo stimato, come esposto nella memoria depositata dalla curatela “il 5.11.2014, senza contestazione della controparte” (in realtà sulla base del relativo prospetto, riportato a pag. 18 del controricorso, sembrerebbe trattarsi di una riduzione di circa 1/5); la banca avrebbe così effettuato un finanziamento di circa un milione di Euro ottenendo in cambio la proprietà di un immobile del valore di oltre un milione e mezzo di Euro, libero da ipoteche, poiché con il finanziamento la società (OMISSIS) aveva estinto il mutuo di CARISBO (appartenente allo stesso gruppo bancario INTESA) – per il quale pagava peraltro un tasso di interessi del 3,421%, inferiore al tasso di interessi del leasing (5,853%) – e versato trentaduemila Euro a Banca Monte Parma, di cui MPS era azionista.

2. Avverso detta decisione Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in nome e per conto di Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring – Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.a. (di seguito MPS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità del decreto per violazione dell’art. 111 Cost. e L.Fall., art. 99, comma 11, stante il difetto di motivazione, non essendo possibile comprendere “sulla base di quali motivazioni e sulla base di quale materiale probatorio il Tribunale di Parma abbia ritenuto: i) creditore MPS Leasing & Factoring s.p.a.; ii) il collegamento di quest’ultima rispetto agli altri Istituti Bancari creditori della (OMISSIS); iii) la Concedente a conoscenza della situazione di debolezza economica dell’Utilizzatrice; iv) la sproporzione del presso corrisposto rispetto a quello di mercato”.

2.2. Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione della L.Fall., art. 99, comma 7, e art. 115 c.p.c., per avere il tribunale considerato non contestate, ponendole a fondamento della propria decisione, “allegazioni in punto di fatto completamente nuove e tese a modificare il thema probandum e decidendum, che la Curatela ha avanzato solo nella memoria in replica conclusionale depositata in data 05.11.14”.

2.3. Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, “ossia che MPS Leasing & Factoring non era creditore di (OMISSIS) s.r.l. e non sussisteva neppure indirettamente una posizione della Banca concedente da rafforzare con l’operazione di sale and lease back”, stante la diversità soggettiva tra MPS L&F e Banca MPS, con conseguente difetto di uno degli indici sintomatici del contratto di sale and lease back “che la giurisprudenza di legittimità ha affermato dover sussistere per poter configurare una violazione del divieto di cui all’art. 2744 c.c.”.

3. I tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati, poiché rivelano nel loro complesso una rilevante carenza della motivazione del decreto impugnato, tale da non raggiungere il livello minimo di costituzionalità sindacabile in questa sede (Cass. Sez. U, 8053/2014) e comunque da ridondare nella non corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in tema di lease-back.

4. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il contratto di “sale and lease back” – in forza del quale un’impresa vende un proprio bene strumentale ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto, per un prezzo normalmente molto inferiore al suo valore configura un contratto d’impresa socialmente tipico che in quanto tale e’, in linea di massima, astrattamente valido, ferma la necessità di verificare, caso per caso, la eventuale presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita è stata in realtà posta in essere in funzione di garanzia ed è pertanto volta ad aggirare il divieto del patto commissorio.

4.1. In particolare, l’operazione contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto – sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione – la compresenza delle seguenti circostanze: i) l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice; ii) le difficoltà economiche di quest’ultima; iii) la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente (ex multis, Cass. 5438/2006, 21042/2017, 13305/2018).

4.2. Anche di recente è stato ribadito che l’operazione negoziale di “sale and lease back” integra un contratto d’impresa socialmente tipico e perciò astrattamente valido, pur dovendosi verificare, caso per caso, che le parti perseguano effettivamente non già la causa concreta del leasing, bensì quella della vendita con funzione di garanzia, alo scopo di eludere il divieto del patto commissorio; la ricostruzione di un simile intento – sulla base di un accertamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale – richiede il riscontro simultaneo dei seguenti elementi sintomatici, rivelatori dell’intento contrattuale fraudolento: l’esistenza di un rapporto di debito-credito tra il concedente e l’utilizzatore, le difficoltà economiche in cui versi quest’ultimo e la effettiva sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato (Cass. 4664/2021).

5. Orbene, l’iter logico seguito dai giudici di merito nella formazione della ratio decidendi soffre di un evidente difetto di certezza sulle effettive caratteristiche dell’operazione negoziale di lease-back per cui è causa (specie in punto di entità finanziarie e soggettività coinvolte), che si riverbera nella mancanza di solidità degli snodi motivazionali relativi alla affermata nullità.

5.1. E’ ad esempio evidente che, nella lettura dei dati di cui al prospetto riportato a pag. 18 del controricorso, il tribunale sia incorso in un errore di travisamento dei dati, che ha comportato il raddoppio del computo di alcune poste (la voce iniziale “finanziamento” è stata decurtata sia delle voci “maxicanone iniziale Euro 229.525,00” e “Iva su maxi Euro 45.905,00”, sia della voce “decurtazione immediata Euro 275.430,00” che ne costituiva già la sommatoria).

5.2. Ma soprattutto è stata trascurata la differente soggettività dei soggetti coinvolti, che costituiva la base logica dell’affermata esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria concedente-acquirente e l’impresa venditrice-utilizzatrice.

6. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio per nuova valutazione alla luce dei principi sopra indicati, oltre che per la statuizione sulle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Parma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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