Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2219 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 25/01/2019), n.2219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 7113 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

Euro Handling ‘93 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore e amministratore unico Giuseppe Damiano, rappresentata e

difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso,

dall’avv.to Francesco Manzon, domiciliata presso la cancelleria

della Corte;

-controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 7128/08/2014, depositata il 21 luglio

2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 gennaio 2019 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

che

– con sentenza n. 7128/08/2014, depositata il 21 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale della Campania, accoglieva l’appello proposto dalla Euro Handling ‘93 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 364/11/2012 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla detta società avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio delle dogane di Napoli aveva richiesto a quest’ultima, nella qualità di titolare della procedura di domiciliazione, maggiori diritti doganali e maggiore IVA sul valore reale delle merci di importazione cinese riportato nelle fatture presentate in Cina all’atto dell’esportazione e trasmesse dalle autorità cinesi rispetto al minore valore di cui alle fatture – risultate false- presentate dalla Euro Handling ‘93, quale rappresentante indiretto delle società importatrici, a corredo delle dichiarazioni doganali rese nel 2006;

– la CTR in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che l’invito di pagamento era nullo per violazione del diritto di difesa, in quanto, come affermato dalla Corte di cassazione (Cass. n. 6621 del 2013), in materia doganale, il diritto al contraddittorio anche nella fase amministrativa, pur non essendo espressamente riconosciuto dal codice doganale comunitario, si evinceva dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 e costituiva “un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta che l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo” (sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2008, C349/07, Sopropè); 2) nella fattispecie, in violazione del diritto di difesa, l’Amministrazione non aveva attivato alcun contraddittorio in ordine ai fatti contestati prima della emissione del provvedimento di rettifica; 3) in particolare, non era stato concesso alla contribuente il termine L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, per rendere le proprie osservazioni prima dell’emissione dell’atto impositivo, essendo mancata, peraltro, al riguardo, la notifica del processo verbale di revisione;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste, con controricorso, la società contribuente articolando ricorso incidentale, in tre mezzi;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che

– con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle dogane denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, per avere la CTR, nell’accogliere l’appello della contribuente, ritenuto, da un lato, erroneamente applicabile, in materia doganale, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e dall’altro, obbligatoriamente da garantire il termine (non inferiore a quindici giorni) per presentare documenti e osservazioni di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 2, ancorchè, trattandosi di un’attività di revisione dell’accertamento svolta su base documentale, senza alcuna verifica fiscale in loco, l’Ufficio avesse correttamente inviato l’avviso di rettifica alla società contribuente, ai sensi dell’art. 11, cit., comma 5, entro il termine di decadenza triennale, essendo, in ogni caso, assicurata la facoltà di difesa amministrativa mediante l’instaurazione di controversia doganale ex art. 11, cit. comma 7, ciò a garanzia del diritto al contraddittorio come sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, da ultimo, nella sentenza Sopropè, non essendo, peraltro, prevista da alcuna delle Disposizioni del Codice doganale comunitario una specifica forma di comunicazione da parte dell’autorità doganale al contribuente prima dell’adozione dell’atto impositivo;

– il motivo è fondato;

– giova ricordare, con specifico riferimento al contraddittorio in materia doganale- rilevante nel presente procedimento, nel quale l’Amministrazione delle dogane ha emesso nei confronti della società contribuente un avviso di rettifica per la ripresa di dazi doganali- che questa Corte si è più volte pronunziata, sulla scia dei precedenti resi dalla Corte di Giustizia;

– in particolare, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente richiamato dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (codice doganale comunitario), si evince dalle previsioni espresse del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11 e costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo; – ne deriva che la denuncia di vizi di attività dell’Amministrazione capaci di inficiare il procedimento è destinata ad acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto, l’inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale. Per altro verso, questa Corte ha ritenuto che, in tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile, la L. 20 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, operando in tale ambito lo jus speciale di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio del detto avviso (Cass. n. 23669 del 2018; Cass. 15032 del 2014; Cass. n. 8399). In particolare, da ultimo nella sentenza n. 23669 del 2018, questa Corte ha precisato come la disciplina di cui all’art. 11 cit. – nella versione ante novella del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012- sia stata promossa dalla Corte di giustizia, con la sentenza del 20 dicembre 2017, causa C- 276/16, Preqù-Italia, secondo cui “il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità dí chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, art. 244, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato, dal momento che l’applicazione di detto regolamento, art. 244, comma 2, da parte dell’autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell’esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato” e “la violazione del diritto di essere ascoltati determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”;

– nella specie, la CTR non si attenuta ai suddetti principi, avendo ritenuto che, in materia doganale, dovesse essere assicurato alla contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, il diritto al contraddittorio nella fase amministrativa tributaria, prima dell’adozione del provvedimento impositivo, nonchè il rispetto del termine di cui allo Statuto dei contribuenti, art. 12, comma 7, tra la notifica del processo verbale di revisione e l’avviso di rettifica;

– con il primo motivo del ricorso incidentale, la società contribuente denuncia la violazione dell’art. 221 C.D.C., par. 3, e dell’art. 84 T.U.L.D., comma 1, per avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei dazi, essendo stato l’invito al pagamento notificato(nel novembre 2009) oltre il termine triennale decorrente dalla data di emissione delle bollette doganali (febbraio-marzo 2006), senza che lo stesso fosse stato sospeso per l’insorgenza dell’obbligazione doganale a seguito di “reato”, essendo stata, peraltro, la notitia criminis nei confronti del solo importatore trasmessa oltre il detto termine;

– con il secondo motivo del ricorso incidentale, la società denuncia la violazione del principio dell’affidamento dell’operatore di buona fede ex art. 220 par. 2, lett. b) del C.D.C. nonchè l’errata interpretazione dell’art. 201 del C.D.C.;

– con il terzo motivo del ricorso incidentale, la società contribuente denuncia la violazione del Regolamento CEE n. 2454/93, art. 181bis (recante le disposizioni di applicazione del regolamento CEE 2913/92), per non avere l’Agenzia delle dogane rispettato la prescritta procedura, non avendo, nel caso di persistenti – dopo una richiesta di ulteriori informazioni- dubbi circa la veridicità ed esattezza del valore delle merci dichiarato in dogana, prima di adottare la decisione definitiva, informato la persona interessata dei motivi sui cui erano fondati i dubbi, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente;

– secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso incidentale (anche se qualificato come condizionato) deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale, con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (v. Cass. 23548/2012; 19366/2007);

– nella specie, i motivi del ricorso incidentale vertono su questioni (prescrizione del diritto di riscossione; violazione del principio di affidamento; violazione del Reg.CEE n. 2454/93, art. 181bis, in tema di determinazione del valore in dogana delle merci importate) dedotte dalla società contribuente in sede di gravame e non esaminate dalla CTR che ha rigettato l’appello dell’Ufficio sul rilievo assorbente della nullità degli atti impositivi per ritenuta violazione del diritto di difesa e al contraddittorio; da qui, stante la fondatezza del ricorso principale, l’inammissibilità di quello incidentale, potendo la società contribuente riproporre le medesime questioni dinanzi al giudice del rinvio;

– in conclusione, va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con cassazione – quanto al ricorso principale accolto – della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè riesamini il merito della vicenda;

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa -quanto al ricorso principale accolto- la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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