Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2219 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24203/12 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Salvatore

Cantelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma,

Via Pietro della Valle, n. 1, in virtù di mandato in margine al

controricorso.

– controricorrente –

avverso sentenza Commissione tributaria regionale del Lazio n.

171/14/2012, depositata il 07/03/2012, non notificata;

udito, per l’Avvocatura generale dello Stato, l’Avv. Emanuele

Valanzano che ha concluso riportandosi al ricorso;

udito per il ricorrente l’Avv.to Salvatore Cantelli che ha concluso

per il rigetto del ricorso;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

De Matteis Stanislao, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso ed assorbimento del secondo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate ritendendo inesistente la notifica dell’appello eseguita “tramite messo speciale autorizzato dall’Agenzia: procedura non contemplata dalla legge processuale tributaria. Infatti in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui al precedente art. 20, commi 1 e 2 (…)”, nonchè ritenendo l’invalidità dell’accertamento fondato sulle risultanze bancarie a causa della mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa.

2. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidandosi a due motivi.

3. C.A. ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte in forma di memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Contrariamente a quanto dedotto dal controricorrente, il ricorso in cassazione non è tardivo, essendo stato notificato, a mezzo posta, nell’ultimo giorno utile (23/10/2012) del cd. termine lungo di impugnazione (sei mesi, più un mese e mezzo per sospensione feriale); ed invero, dagli avvisi di ricevimento allegati agli atti, il ricorso in cassazione risulta notificato, dall’Avvocatura dello Stato, L. 19 giugno 2009, n. 69, ex art. 55 ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, in data 23.10.2012, sicchè risulta privo di riscontro – ma anzi contrastato dagli atti – quanto assunto dal controricorrente circa una diversa consegna del ricorso al portiere, in data 05/11/2012.

2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione di norme processuali, per aver la CTR dichiarato l’inesistenza dell’atto di appello eseguita a mezzo di messo speciale dell’Agenzia delle entrate mancando di considerare i principi enunciati da questa Corte in materia, così riportati alla pagina 7 del ricorso: “in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente, sia per gli organi dell’Amministrazione tributaria; il comma 4 della cit. disposizione ha per oggetto solo atti dell’Amministrazione tributaria, prevedendo un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello. (Applicando detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva invece dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate perchè curato non dall’ufficiale giudiziario bensì dal messo speciale)”. La ricorrente, all’uopo, indica una serie di pronunce di questa Corte, tra cui le sentenze n. 23618 del 11/11/2011 e n. 16649 del 29/07/2011.

3. La doglianza oltre che ammissibile, in quanto soddisfa il contenuto minimo del ricorso con riferimento ai requisiti di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., è fondata.

4. E’ da tempo – sin dalle pronunce indicate dalla ricorrente che questa Corte ha ritenuto, per ragioni non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, applicabile alla notifica dell’atto di appello la speciale modalità di notificazione tramite messo autorizzato di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4.

5. Tale interpretazione ha trovato seguito unanime ed è qui condivisa, non essendovi ragioni per discostarsene. Va, dunque, ribadito che, sebbene il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 abbia natura di norma generale e regoli le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente, sia per gli organi dell’Amministrazione tributaria, il comma 4 di tale disposizione – che ha per oggetto solo atti dell’Amministrazione tributaria – nella parte in cui prevede l’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, quale la possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati, è applicabile, per ragioni logiche e sistematiche, anche alla notificazione del ricorso in appello (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 26033 del 30/12/2015; id. Sez. 6-5. Ordinanza n. 4020 del 12/02/2019).

6. La ricorrente amministrazione deduce, altresì, che stante la costituzione dell’appellato, la CTR avrebbe potuto, comunque, ritenere operante la sanatoria del vizio per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.. Tale rilievo è irrilevante, in quanto come è stato chiarito sopra, la notifica tramite messo autorizzato è del tutto corretta (e valida) sicchè manca il presupposto (vizio invalidante) per ricorrere al meccanismo della sanatoria.

7. I secondi giudici hanno accolto anche la seconda eccezione sollevata dal contribuente riguardante l’invalidità dell’accertamento fiscale, in quanto carente del contraddittorio preventivo.

7.1. L’Agenzia delle entrate, in relazione a tale ratio decidendi, ha proposto il secondo motivo di ricorso deducendo l’erroneità della sentenza per violazione di legge e, segnatamente, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 42, D.P.R. 29 settembre 1971, n. 602, artt. 51 e 56 nella parte in cui ha ritenuto che la mancata attivazione del preventivo contraddittorio determinasse l’invalidità dell’accertamento effettuato attraverso l’esame della documentazione bancaria del ricorrente.

8. Tale mezzo è inammissibile per carenza di interesse.

Ed invero, la decisione di inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica, essendo questione pregiudiziale, ha spogliato il giudice di appello della “potestas iudicandi”, rendendo ininfluente ai fini della decisione l’ulteriore ragione della decisione riguardante il contraddittorio di preventivo.

9. Conclusivamente il ricorso va accolto in relazione al primo mezzo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame della controversia.

10. L’accoglimento del ricorso rende inammissibile, per carenza di interesse, la “riproposizione delle questioni ed eccezioni ritenute assorbite dal secondo giudice”, prospettata dal controricorrente (pag. 36 del controricorso), comportando la cassazione con rinvio, l’esame di tutte le questioni non esaminate dal giudice di merito.

11. La CTR in sede di rinvio è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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