Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22189 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 12/09/2018), n.22189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11983-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,

P.IVA (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO

ECONOMIA FINANZE P.IVA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrenti –

contro

V.G., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE ROSARIO LUCA LIOI, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ALFREDO SAMENGO e FRANCESCO GIAMMARIA, giusta delega

in atti;

– L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI, 44, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA TRADARDI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1856/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2015, R. G. N. 2520/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato STEFANO VITI per delega verbale MICHELE ROSARIO LUCA

LIOI;

udito l’Avvocato NICOLETTA TRADARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, previa disapplicazione in parte qua del D.I. 4 giugno 2001, ha dichiarato il diritto dei nominati in epigrafe a percepire, con decorrenza giugno 2001, l’indennità di funzione in misura pari allo stipendio tabellare iniziale dei dirigenti di prima fascia (con esclusione della RIA e dell’indennità di posizione), e gli interessi legali sulle differenze a tale titolo maturate dalla data della scadenza dei singoli ratei al soddisfo.

2. Gli appellanti, componenti della Commissione tecnico-scientifica istituita dalla L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14,comma 7, avevano convenuto in giudizio il Ministero dell’ambiente e il Ministero dell’economia e delle finanze lamentando l’illegittimità del decreto interministeriale che aveva determinato la speciale indennità di funzione loro spettante in misura corrispondente alla retribuzione di posizione, parte fissa, quantificata in quaranta milioni di lire. Ad avviso dei ricorrenti, la legge istitutiva della Commissione aveva previsto che il trattamento retributivo dei componenti fosse determinato in analogia con i criteri fissati dalla L. n. 878 del 1986, art. 3, comma 2, in tema di disciplina del Nucleo di valutazione del Ministero dell’economia, che a sua volta rinviava alla normativa dettata per i componenti del SECIT, in favore dei quali era stata prevista una speciale indennità di funzione di importo pari allo stipendio del dirigente generale. I ricorrenti avevano altresì richiamato i pareri emessi da Consiglio di Stato sulla natura mobile del rinvio per sostenere che l’Amministrazione, nel determinare il trattamento retributivo, non poteva quantificare gli importi in misura deteriore rispetto al passato, in quanto la stessa doveva essere pari allo stipendio tabellare.

3. L’appello proposto dagli originari ricorrenti avverso la sentenza di rigetto è stato accolto dalla Corte territoriale sulla base delle seguenti considerazioni:

3.1. la L. n. 59 del 1987, tuttora vigente, ha sottratto all’Amministrazione qualsiasi discrezionalità nella quantificazione del trattamento retributivo spettante ai componenti della Commissione, prevedendo che lo stesso dovesse corrispondere a quello previsto per gli Ispettori del SECIT, a sua volta determinato mediante il rinvio al trattamento economico riservato alla dirigenza dello Stato;

3.2. per effetto del duplice rinvio, il trattamento retributivo dei componenti della Commissione è stato equiparato a quello degli Ispettori del SECIT, per i quali la L. n. 146 del 1980, art. 12, aveva stabilito che compete il trattamento economico pari a quello del dirigente generale di livello C; la norma è stata poi abrogata e sostituita dal D.P.R. n. 107 del 2001, art. 22, che ha rimarcato il collegamento alle dinamiche retributive connesse alla contrattualizzazione del trattamento economico della dirigenza; entrambe le norme citate prevedono quindi che l’ammontare della speciale indennità connessa alla funzione deve essere pari al trattamento economico conosciuto al dirigente, limitato, dopo la contrattualizzazione, alla sola parte fondamentale della retribuzione;

3.3. il decreto interministeriale del 4 giugno 2001 aveva determinato, invece, l’indennità connessa allo svolgimento del particolare incarico non in misura corrispondente allo stipendio tabellare previsto per i dirigenti di prima fascia, bensì in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione;

3.4. che a nulla valeva opporre che la L. n. 59 del 1987, art. 15 aveva rinviato, attraverso il richiamo alla L. n. 878 del 1986, art. 3 al solo L. n. 146 del 1980, art. 12 abrogato dal D.P.R. n. 107 deel 2001, poichè, come osservato da Consiglio di Stato nel parere espresso n. 429 del 2002, ove la retribuzione di una determinata categoria di personale è collegata a quella prevista per un’altra categoria, la variazione retributiva della categoria di riferimento implica analoga variazione per la categoria collegata, restando così irrilevante l’intervenuta abrogazione dell’art. 12 della L. n. 146 del 1980, in quanto il rinvio contenuto nella L. n. 59 del 1987 alla L. n. 878 del 1986, art. 3 ossia al trattamento economico riservato ai componenti del SECIT, comporta che si estendono automaticamente agli appellanti le modificazioni intervenute nella normativa disciplinante il rapporto con l’Ispettore del servizio tributario;

3.5. ne discende che il decreto interministeriale deve essere disapplicato nella parte in cui, pur riconoscendo una particolare indennità connessa alla funzione, la quantifica in misura corrispondente alla parte fissa della retribuzione di posizione dei dirigenti ponendosi in contrasto con il dettato normativo che, invece, ne prevede l’ammontare pari a quello del trattamento economico fondamentale del dirige te di prima fascia.

4. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell’economia e delle finanze propongono ricorso affidato ad un motivo.

5. Resiste con controricorso L.A.. Gli altri resistenti oppongono difese con distinto controricorso.

6. Il resistente L. ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso le Amministrazioni ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. 3 marzo 1987, n. 59, art. 15; L. 17 dicembre 1986, n. 878, art. 3, comma 8; L. n. 24 aprile 1980, n. 146, art. 12; D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19, 24 e 45 (art. 360 c.p.c., n. 3), deducono che, una volta intervenuta la sottoscrizione del C.C.N.L. 5 aprile 2001 area dirigenza (art. 38), il mutato quadro normativo imponeva di considerare che i componenti della Commissione tecnico-scientifica istituita dalla L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, comma 7, non svolgono funzioni proprie del dirigente statale e di tale peculiarità aveva tenuto conto il D.I. 4 giugno 2001, che aveva provveduto a ridurre la misura dell’indennità speciale, non più parametrata allo stipendio iniziale del dirigente generale di livello C, come previsto dal precedente decreto interministeriale del 24 marzo 1988, ma alla retribuzione di posizione, parte fissa, determinata per i dirigenti di prima fascia delle Amministrazioni dello Stato e pari a Lire 40.000.000, come previsto dall’art. 38, comma 3, lett. c) del CCNL area dirigenti. Le Amministrazioni ricorrenti ritengono che abbia correttamente deciso il giudice di primo grado che, nel rigettare la domanda, aveva evidenziato come il collegamento con il trattamento stipendiale del dirigente di prima fascia dovesse tenere conto delle intervenute nuove disposizioni, tra cui quella del C.C.N.L. dirigenza, che costituisce fonte primaria per la determinazione di tale trattamento. Sostengono, dunque, l’erroneità di un’interpretazione che non tenga conto del mancato svolgimento di funzioni dirigenziali da parte dei componenti della speciale Commissione tecnico-scientifica e dell’impossibilità di far rivivere la disciplina del trattamento economico correlato ad uno status del dirigente generale dello Stato non più esistente.

2. Il ricorso è infondato.

3. La L. n. 59 del 1987, art. 15, ha previsto, al comma 1, che “con decreto del ministro dell’ambiente di concerto col ministro del tesoro è stabilita la misura del compenso dei componenti della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, di cui alla L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, comma 7 in analogia ai criteri di cui alla L. 17 dicembre 1986, n. 878, art. 3, comma 8, commisurata alla portata e alla durata dei compiti assegnati”.

3.1. La richiamata L. n. 878 del 1986, che reca la disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (c.d. NVIP), all’art. 3, comma 8, prevede che “il trattamento economico dei membri del nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non può comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dalla L. 24 aprile 1980, n. 146, art. 12”.

3.2. A sua volta, la L. n. 146 del 1980, art. 12, come modificata dal D.Lgs. n. 361 del 1998, art. 4 (Istituzione del servizio consultivo ispettivo tributario di cui alla L. n. 59 del 1997, artt. 11 e 12 c.d. SECIT), ha previsto che “Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello complessivo di dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 23 come sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 15. Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla L. 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, è attribuito per la durata dell’incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest’ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo. In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli esperti una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale livello C. (…)”.

3.3. Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 107 (in vigore dal 25.4.2001), all’art. 22 (Disposizioni sul SECIT), al comma 3, dispone che “Ai componenti del servizio consultivo ed ispettivo tributario spetta un trattamento economico omnicomprensivo pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza il trattamento economico in godimento. In aggiunta al predetto trattamento, ai componenti del servizio è in ogni caso corrisposta una speciale indennità di misura pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Ai componenti del servizio nominati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, continua ad essere corrisposto il trattamento economico già attribuito, ove più favorevole”.

4. Pur partendo da esatte premesse ricostruttive, corrispondenti al tenore testuale delle norme e del duplice rinvio in esse contenuto, i Ministeri ricorrenti hanno poi sostenuto che, nel vigore del CCNL 5 aprile 2001 della dirigenza pubblica (quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999), la speciale indennità di funzione spettante ai componenti della Commissione tecnico-scientifica non poteva più corrispondere al trattamento economico iniziale del dirigente di prima fascia (pari a Lire 89.570.000), ma alla retribuzione di posizione parte fissa (pari a Lire 40.000.000). La tesi non ha fondamento normativo.

5. Il trattamento spettante ai membri della Commissione tecnico-scientifica istituita dalla L. n. 41 del 1986, art. 14 è determinato in base a quanto stabilito dalla L. 3 marzo 1987, n. 59, art. 15 il quale ha disposto che, con apposito decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con quello del tesoro, venissero determinati i compensi di tali componenti in analogia ai criteri di cui alla L. 17 dicembre 1986, n. 878, art. 3, comma 8, (disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, c.d. NVIP). Tale norma determinava il trattamento economico dei membri del c.d. NVIP sulla base di quanto previsto dalla L. 24 aprile 1980, n. 146, art. 12 (finanziaria 1980) per i componenti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (c.d. SECIT) presso il Ministero delle finanze. Detta ultima disposizione prevedeva che ai componenti del SECIT competesse un trattamento economico pari a quello dei dirigenti di livello C (oggi dirigente di prima fascia) e che in aggiunta al suddetto trattamento economico fosse prevista una speciale indennità di funzione di importo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

6. A seguito del D.Lgs. n. 107 del 2001, è solo mutato il parametro di riferimento per la determinazione della misura dell’indennità, stante il rinvio dinamico posto dalla riferita normativa legislativa. Difatti, a seguito di tale modifica normativa, l’indennità è stabilita in “misura pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia”.

6.1. L’art. 38, comma 3 CCNL Area dirigenza del 5.4.2001 così disciplina il trattamento fisso del dirigente, in cui è compreso il trattamento tabellare (riconosciuto dalla sentenza impugnata): “A decorrere dal 31.12.1998 ai dirigenti di prima fascia, anche per effetto degli incrementi stabiliti per tale categoria di personale in applicazione dei principi dell’accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, compete il seguente trattamento economico fisso annuo comprensivo del rateo di 13^ mensilità:a) stipendio tabellare Lire 89.570.000; b) retribuzione individuale di anzianità nella misura individuata ai sensi del comma 2; c) retribuzione di posizione – parte fissa Lire 40.000.000”.

7. Dall’interpretazione logico-sistematica della riferita disciplina si desume che, a norma della L. 3 marzo 1987, n. 59, art. 15 la misura del compenso dei componenti della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui alla L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, comma 7 è stabilita in analogia a quanto previsto dalla L. 17 dicembre 1986, n. 878, art. 3, comma 8, riguardante i componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, c.d. NVIP, il cui trattamento rinvia a quello previsto dalla L. 24 aprile 1980, n. 146, art. 12 per i componenti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, c.d. SECIT. Ne consegue che il legislatore ha inteso riconoscere ai componenti della predetta Commissione, in aggiunta al trattamento economico parametrato a quello del dirigente di prima fascia, la speciale “indennità di funzione” prevista dalla L. n. 146 del 1980, art. 12 come modificato dal D.Lgs. n. 361 del 1998. Tale indennità, a seguito del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 107, resta parametrata al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia (CCNL Area Dirigenza del 5.4.2001, art. 38, comma 3), che – come dedotto anche dagli odierni ricorrenti e riconosciuto nella sentenza impugnata – corrisponde allo stipendio tabellare del dirigente di prima fascia.

8. Occorre rilevare che il trattamento economico fondamentale dei dirigenti di prima fascia costituisce solo il parametro per la determinazione della misura dell’indennità stabilita per legge, mentre del tutto irrilevante ai fini interpretativi è il mancato svolgimento di funzioni dirigenziali proprie del dirigente pubblico, come pure il principio di onnicomprensività. Difatti, i componenti della speciale Commissione istituita ai sensi della L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, comma 7, (che il D.P.R. n. 90 del 2007, art. 2, ha ridenominato “Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali”) sono esperti che possono anche non appartenere alla Pubblica Amministrazione e per essi l’indennità di funzione è corrisposta nella stessa misura indipendentemente da tale appartenenza, come si desume dalla L. n. 146 del 1980, art. 12 modificato dal Decreto 361 del 1998 (“In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli esperti una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale livello C.”).

9. La tesi sostenuta dalle Amministrazioni ricorrenti non trova riscontro neppure nel parere del Consiglio di Stato (parere n. 429/2002) richiamato a fondamento del ricorso, il quale indica l’indennità in misura esattamente pari al trattamento economico iniziale del dirigente di prima fascia e cioè pari a Lire 89.570.000 (e non a Lire 40.000.000).

10. Per tali motivi, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate, in favore del controricorrente L. difeso dall’avv. Nicoletta Tradardi, in Euro 3.500,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi e, in favore degli altri controricorrenti difesi dagli avv.ti Michele Lioi, Alfredo Samengo e Francesco Sammaria in Euro 5.000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi. Spettano altresì le spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2 e accessori di legge.

11. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016, n. 23514 del 2014, n. 5955 del 2014). Il contributo unificato, come precisato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9840 del 5 maggio 2011 sulla scia di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 73 del 2005, ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio, previsto dal citato L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 che ha introdotto il comma 1-quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a certamente modificarne la sostanziale natura di tributo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore di L.A., in Euro 3.500,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi e, in favore degli altri controricorrenti, in Euro 5.000,00 per compensi e in Euro 200.00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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