Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22189 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 03/11/2016), n.22189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1277/2011 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUILIO 12,

presso lo STUDIO SALVATI, rappresentato e difeso dagli avvocati

CRISTINA BERTACCINI, ELDA ANGELA COLOMBO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE;

– intimato –

nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 137/2009 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BERTACCINI per delega

dell’Avvocato COLOMBO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.F., esercente la professione di dottore commercialista, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, n. 137/1/2009 notificata il 13.11.2009, che in ricorso avverso avviso di accertamento di maggiore imposta Irap per l’anno 2003, ne ha rigettato l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

La CTR ha in particolare statuito che i presupposti per l’applicazione dell’imposta consistono “nell’abitualità, autonomia e organizzazione tendenzialmente autonoma”, per cui, tenendo conto del “pur modesto apparato organizzativo (beni strumentali, segretaria e praticante) e di significative spese per la produzione del reddito”, ha ritenuto ricorressero “i requisiti minimi per l’assoggettamento a Irap del reddito libero professionale del contribuente”.

La CTR ha altresì respinto l’appello incidentale dell’Ufficio quanto alla precisazione – contenuta nella sentenza di primo grado, confermata anche in questa parte dalla CTR – che nella liquidazione dell’imposta si dovesse tener conto delle somme versate a titolo di acconto per l’anno 2003.

L’Agenzia si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso, e ricorso incidentale.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., chiedendo l’applicazione dei principi di cui a SU 9451/2016

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col l’unico motivo del ricorso principale B.F. deduce carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la CTR ritenuto sussistere i presupposti impositivi senza alcun vaglio critico e senza interpretare la normativa sull’Irap. Avrebbe infatti riconosciuto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, pur considerando “modesta” la struttura organizzativa.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

E’ orientamento consolidato di questa Corte che è configurabile il vizio di insufficiente motivazione quando sia evincibile l’obiettiva carenza delle ragioni che hanno indotto il giudice di merito, sulla base degli elementi acquisiti, ad adottare la decisione poi assunta (Sez. U. n. 24148 del 2013); e che tale vizio risulti dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con gli atti processuali (Sez. un. n. 8053 del 2014).

Quanto al presupposto impositivo dell’Irap le sezioni unite di questa Corte (n. 9451 del 10/05/2016), hanno recentemente risolto il contrasto giurisprudenziale vertente sulla interpretazione dell’autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, stabilendo che esso non ricorre quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Il suindicato presupposto, che spetta al giudice di merito valutare, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quindi quando il contribuente: a) sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, e/o, c) si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Dal carattere essenziale degli indicati elementi ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione del contribuente discende la inadeguatezza ed incompletezza della valutazione della CTR, con la conseguente sussistenza del vizio di carenza motivazionale denunciato.

La CTR infatti non si è attenuta agli indicati principi, limitandosi ad affermare, in modo generico e non del tutto coerente, che il contribuente si avvaleva di un modesto apparato organizzativo, omettendo peraltro di effettuare una complessiva valutazione degli elementi organizzativi riconducibili alla sua attività professionale, quali i collaboratori e le loro mansioni, ed in generale dei beni strumentali, quali desumibili dalla dichiarazione dei redditi.

Manca di conseguenza nella motivazione l’illustrazione delle ragioni che hanno portato la CTR ad affermare l’esistenza di un’autonoma organizzazione imprenditoriale.

3. L’accoglimento del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale col quale l’Agenzia delle Entrate deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione e in subordine vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’incidenza dell’acconto versato nel 2003 dal contribuente ai fini della quantificazione dell’imposta.

4. In conclusione, accolto il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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