Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22188 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto (AP), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via F. Denza n. 20

presso lo studio dell’avv. del FEDERICO Lorenzo che lo rappresenta e

difende in forza della procura speciale, rilasciata a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., residente in

(OMISSIS);

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 18/01/07 depositata il 27 marzo 2007 dalla

Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

letto il ricorso con il quale il Comune di San Benedetto del Tronto (AP) – premesso che il 5 febbraio 2002 C.S. ha chiesto il rimborso dell’ICI versata per l’anno 2000 relativamente ad uno stabilimento balneare insistente su area demaniale – chiede di cassare la sentenza n. 18/01/07 – con la quale la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha rigettato il suo appello avverso la sfavorevole decisione di primo grado – denunziando (a) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3 e art. 952 c.c., chiedendo (“quesito di diritto”) se la circostanza che il concessionario non abbia costruito il manufatto insistente sull’area demaniale escluda tout court la configurabilità del diritto del concessionario sul bene in termini proprietà superficiaria sul fabbricato …, ovvero se la edificazione del bene da parte del concessionario sia irrilevante, dovendosi invece procedere alla verifica, nel suo complesso, della situazione giuridica soggettiva…

nascente dalla concessione, di natura obbligatoria o reale, ben potendosi trasferire la proprietà superficiaria da un titolare ad un altro, e (b) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, conclusa con la richiesta di “dire se possa ritenersi sufficientemente motivata la decisione della CTR che, sul solo presupposto della mancata dimostrata edificazione del manufatto insistente sull’area demaniale da parte della contribuente, esclude la configurabilità in capo a quest’ultima di un diritto di superficie (e quindi della soggettività passiva a fini ICI) omettendo qualsiasi indagine sulla natura della situazione giuridica soggettiva sorta in capo a quest’ultima per effetto dell’atto concessorio (se cioè qualificabile in termini di diritto di natura reale ovvero obbligatoria)”;

RILEVATO CHE:

la Commissione Tributaria Regionale ha definitivamente accertato (non essendo stato il punto censurato) che nel caso … i beni immobili preesistevano alla data della concessione di aree demaniali;

specificamente in tema di assoggettamento all’ICI questa sezione (sentenze nn. 15470 e 15479 depositate il 30 giugno 2010, rese nei confronti dello stesso ricorrente), con osservazioni pienamente convincenti e per nulla contrastate da quelle svolte dal Comune, ha già statuito che in ipotesi, quale quella oggetto della presente controversia, di “uso di un immobile già esistente di proprietà del demanio” deve escludersi, per le annualità d’imposta anteriori all’entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 348, art. 18 (comma 3) la possibilità di costituire un “diritto di usufrutto sullo stesso immobile in capo al concessionario” sol “sulla base di una concessione amministrativa” e che, conseguentemente, il concessionario sia compreso tra i soggetti tenuti (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ex art. 3) al pagamento dell’ICI;

RITENUTO CHE:

il ricorso – come rettamente evidenziato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificata al Comune il primo luglio 2011, che nulla ha osservato – deve essere rigettato perchè manifestamente infondato avendo lo stesso Comune ricorrente posto a fondamento del formulato quesito di diritto la circostanza che il “concessionario non (ha costruito il manufatto insistente sull’area demaniale”;

nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità nonostante l’integrale reiezione del ricorso atteso che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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