Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22188 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. II, 14/10/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 14/10/2020), n.22188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8912/2016 proposto da:

MEDCENTER CONTAINER TERMINAL-MCT SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati

GIACOMO FALSETTA, ANTONIO RIZZO, DAVIDE MAGNOLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALMI, depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/02/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e in

subordino rimessione alle Sezioni Unite;

udito l’Avvocato RIZZO Antonio, difensore della ricorrente che si

riporta agli atti difensivi depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Medcenter Container Terminal s.p.a., nominata custode dei beni contenuti in quaranta contenitori (container) in relazione a diciannove procedimenti penali, ha proposto opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avverso i decreti di liquidazione delle indennità per la custodia e la conservazione emessi dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palmi, lamentando l’applicazione analogica del D.M. n. 265 del 2006, invece dell’applicazione degli usi locali e, in particolare, dell’uso locale esistente nell’area portuale di (OMISSIS).

Il Tribunale di Palmi, con ordinanza del 19 novembre 2015, ha rigettato l’opposizione; secondo il Tribunale, mancando un uso locale in materia, l’indennità andava liquidata “secondo il criterio generale residuale dell’equità”, utilizzando quale canone interpretativo di riferimento le tariffe vigenti in materie analoghe, così che era corretta la liquidazione effettuata nei decreti opposti.

3. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione la società Medcenter Container Terminal s.p.a..

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Questa Corte, all’esito della discussione in Camera di consiglio, con ordinanza del 15 ottobre 2019 ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

La società ricorrente ha depositato due memorie, una ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e una ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo riporta “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 58 e 59; violazione e falsa applicazione del D.M. n. 265 del 2006, art. 5; violazione degli artt. 1 e 14 preleggi; illegittimità dell’applicazione estensiva analogica del D.M. n. 265 del 2006”. I decreti opposti avevano fatto espressamente riferimento alla liquidazione mediante applicazione analogica e l’ordinanza, omettendo di rilevare l’errore, ha confermato tale liquidazione imputandola a valutazione equitativa, ma la “materiale applicazione estensiva analogica del D.M. n. 265 del 2006, resta nelle cifre e nelle modalità di liquidazione ed è come tale illegittima”.

Il motivo è infondato. Il Tribunale, nell’ordinanza, affermata l’assenza di un uso locale, ha ritenuto che l’indennità dovesse essere “liquidata secondo il criterio generale residuale dell’equità.. esplicitata sulla base di parametri oggettivi e chiari”, parametri tratti dal D.M. n. 265 del 2006 (regolamento recante le tabelle per la determinazione dell’indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro), adeguando le tariffe previste per la custodia di veicoli “alle particolari caratteristiche dei container situati e movimentati in area portuale”. Il Tribunale non ha quindi applicato in via analogica le tariffe previste per la custodia dei veicoli, ma ha posto in essere un giudizio di equità guidata da parametri di riferimento, senza per questo divenire estensione analogica (v. al riguardo Cass. 1205/2020, che ha deciso una fattispecie sovrapponibile a quella del presente processo).

La ricorrente, che nel motivo si limita a censurare quella che ritiene l’applicazione analogica delle tariffe fissate dal D.M. n. 265 del 2006, in memoria sottolinea come, alla luce delle pronunzie di questa Corte n. 752 e n. 756 del 2016, sia erronea l’affermazione del Tribunale di mancanza di uso locale, mancanza che ha giustificato il ricorso all’equità.

Il Tribunale ha ritenuto che, “in assenza di ulteriori elementi da cui desumere che si sia in presenza di una serie di atti ripetuti nel tempo praticati dagli operatori del settore per corrispondere all’esigenza di regolamentare in maniera uniforme la materia, unitamente alla coscienza della cogenza dell’uso”, la sussistenza dell’uso vada esclusa.

L’affermazione del Tribunale, alla luce appunto dei due precedenti richiamati dalla ricorrente, è condivisibile, tranne che per il riferimento alla necessaria consapevolezza della obbligatorietà dell’uso.

Come ha chiarito questa Corte, a seguito dell’emanazione del decreto del Ministro della giustizia n. 265/2006, che ha approvato il regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettanti al custode di beni sottoposti a sequestro, non è più applicabile la disposizione transitoria di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 276 (secondo il quale l’indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità e, in via residuale, secondo gli usi locali): la determinazione dell’indennità di custodia, per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal D.M. n. 265 del 2006, deve ora essere fatta, ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali (v. Cass. 11281/2012).

L’uso locale, al quale rinviano l’art. 58, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e del D.M. n. 265 del 2006, art. 5, va individuato – lo precisano le pronunzie di questa Corte n. 752 e n. 756/2016 – nel “corrispettivo della custodia usualmente praticata dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l’attività è svolta, a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello del nominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe”; dato che “sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sè a recepire e a legittimare ai fini della determinazione dell’indennità di custodia la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l’elemento materiale dell’uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris”.

Ha pertanto errato il giudice a quo ad esigere che il tariffario per i costi delle operazioni nel porto di (OMISSIS), per poter essere considerato uso locale e assumere quindi i caratteri della giuridicità, debba essere accompagnato da una convinzione di obbligatorietà, e in tal senso va corretta la motivazione eliminando l’inciso “unitamente alla coscienza della cogenza dell’uso”.

Non ha però errato il Tribunale nell’affermare l’inesistenza dell’uso in mancanza della dimostrazione di “una serie di atti ripetuti nel tempo praticati dagli operatori del settore per corrispondere all’esigenza di regolamentare in maniera uniforme la materia”. Come ha appunto stabilito questa Corte nei precedenti supra richiamati, trattandosi di attività di custodia da svolgersi in area portuale il giudice deve liquidare l’indennità tenendo conto “delle tariffe delle operazioni portuali praticate nei confronti degli utenti, prendendo a base del calcolo quella, più conveniente per l’amministrazione della giustizia, applicata dall’impresa più competitiva nell’ambito di un mercato concorrenziale soggetto alla vigilanza della autorità portuale”. Presupposto quindi perchè si possa parlare di uso è che vi siano più tariffe praticate da più imprese che operano nell’ambito di un mercato concorrenziale. Ed è appunto quello che ha escluso il Tribunale con accertamento in fatto che non è contestato dalla ricorrente, che anzi espone di essere “il solo operatore terminalista nell’area portuale di riferimento” (p. 2 della memoria ex art. 378 c.p.c.).

b) Il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione del D.M. n. 265 del 2006, art. 5; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 59; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 14 preleggi; illegittima riduzione progressiva dell’importo dell’indennità”: il Tribunale ha adottato una modalità di graduazione del compenso di custodia facendo applicazione analogica di quanto previsto per la custodia di veicoli e natanti ex D.M. n. 265 del 2006, non applicabile al caso di specie.

Il motivo è infondato. Il Tribunale non ha applicato in via analogica la regola, espressa dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 59, comma 3, per cui “le tabelle – per la determinazione dell’indennità di custodia – prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell’indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”, ma, in via equitativa (v. supra), ha respinto la deduzione della ricorrente che la tariffa giornaliera dovesse rimanere invariata per tutta la durata della custodia, non avendo la medesima allegato e provato idonee circostanze di fatto al riguardo.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 4.200, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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