Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22188 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/09/2019, (ud. 18/02/2019, dep. 05/09/2019), n.22188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25840/2015 R.G. proposto da:

Univeg Trade Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gregorio Leone, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lorenza Roberta Leone,

sito in Roma, via Luigi Luciani, 42;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 1646/11/14, depositata il 30 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio

2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Univeg Trade Italia s.r.l. (già Univeg Import Italia s.r.l. e, prima ancora, Bocchi Import s.r.l.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 30 settembre 2014, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha dichiarato la legittimità dell’avviso di rettifica dell’accertamento avente ad oggetto il recupero di diritti doganali non versati in relazione ad operazioni di importazione di aglio;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi traggono origine dal disconoscimento del regime daziario preferenziale di cui godeva Il Campino s.r.l., in ragione e nei limiti dei titoli di importazione di cui era titolare, in quanto questi ultimi erano stati utilizzati per eludere il divieto di cessione dei diritti derivanti dagli stessi e consentire alla Univeg Trade Italia s.r.l., di acquistare una quantità di aglio a dazio preferenziale superiore a quella che le era permesso;

– il giudice di appello ha accolto il gravame dell’Ufficio, evidenziando che lo schema negoziale utilizzato dalle società configura una violazione della normativa imperativa Eurounitaria;

– il ricorso è affidato a tre motivi, illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. in cui la ricorrente ha puntualizzato e ribadito le proprie difese;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del principio dell’abuso del diritto, in relazione al Reg. CE n. 565/2002, art. 3, par. 3 (come configurato dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità), per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’operazione posta in essere integrasse gli estremi dell’abuso del diritto;

– il motivo è infondato;

– come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 aprile 2016, Cervate e Malvi, il diritto dell’Unione Europea non osta ad un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell’ambito del contingente GATT, si rivolga ad un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, la immetta nel mercato comunitario e, poi, la rivenda al primo operatore, a meno che tale operazione non dia luogo ad un abuso del diritto (cfr. Cass. 13 gennaio 2017, n. 707);

– al riguardo, al fine di escludere che l’acquisto della merce oggetto di contingente tariffario, da parte di un importatore tradizionale, tramite altri operatori economici si traduca in abuso del diritto, occorre accertare che: 1) dal punto di vista oggettivo, non si realizzi un’influenza indebita di un operatore sul mercato ed, in particolare, un’elusione del divieto di superamento delle quantità di riferimento o dell’obiettivo del legislatore comunitario secondo cui le domande di titoli devono essere connesse ad un’attività commerciale effettiva, e non meramente apparente, consentendo, da un lato, ai soggetti coinvolti di percepire una remunerazione adeguata e di mantenere la posizione assegnatagli nell’ambito della gestione del contingente e, dall’altro, di effettuare l’importazione a dazio agevolato mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario; 2) dal punto di vista soggettivo, non si conferisca un vantaggio indebito al secondo acquirente e non si rendano le operazioni prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l’importatore, nonchè per gli altri operatori coinvolti (cfr., oltre alla pronuncia da ultimo citata, Cass. 29 marzo 2017, n. 8041; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2068);

– la Commissione regionale ha ritenuto sussistente la fattispecie abusiva in ragione del fatto che, per effetto dell’articolata operazione posta in essere, Il Campino s.r.l. ha permesso alla Univeg Trade Italia s.r.l. l’importazione e l’acquisizione del quantitativo di merce con dazio in misura ridotta e, per tale via, di allargare la propria quota di aglio a dazio agevolato con notevole risparmio d’imposta e aggiramento del divieto di trasferimento dei diritti derivanti da titoli di importazione privilegiati, preordinato ad evitare che un unico soggetto potesse acquisire una quantità di merce molto superiore ai limiti previsti dalle norme sul dazio agevolato;

– la Commissione regionale ha, altresì, osservato che la strategia contrattuale utilizzata dalla contribuente non ha una motivazione economica, ma è meramente ed artificiosamente strumentale rispetto all’obiettivo di aggirare i principi di tutela del mercato definiti dall’Unione Europea con le norme sul contingentamento sul divieto di cessione di titoli;

– fonda tale ultima considerazione in ragione di una serie di circostanze (indicazione, nelle fatture di acquisto, della Bocchi Import s.r.l. quale soggetto che ha effettuato il pagamento; omesso pagamento da parte della II Campino s.r.l. delle spese e dazi doganali; rivendita della merce in favore di quest’ultima subito dopo lo sdoganamento a tariffa preferenziale e senza transitare per i magazzini della II Campino s.r.l.; mancanza di prova che tramite compensazione quest’ultima abbia conseguito un effettivo utile dalla vendita dell’aglio alla Bocchi Import s.r.l.; reiterata utilizzazione di questo meccanismo con altre società dimostrativa della artificiosità dell’operazione) rivelatrici della mancata assunzione da parte della importatrice di alcun rischio commerciale e dell’assenza di un margine di profitto per quest’ultima;

– conclude, quindi, per la ricorrenza dell’abuso del diritto;

– così statuendo, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, ponendo alla base della sua decisione in ordine alla ricorrenza della fattispecie abusiva elementi rivelatori del carattere artificioso del meccanismo posto in essere dalla contribuente.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 1, n. 4) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la commissione regionale preso in esame le dichiarazioni dei fornitori cinesi di aglio, dalle quali si ricavava che le società venditrici non accettavano ordini di acquisto per un quantitativo inferiore ad 1 container, circostanza che aveva indotto le società acquirenti a consorziarsi al fine di raggiungere il risultato di riempire il container. Contesta altresì, sulla base di dati statistici, l’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui la ricorrente avrebbe inteso assumere una posizione dominante nel mercato della vendita di aglio.

Il motivo, nella sua duplice articolazione, è infondato. L’interpretazione di questa Corte (Sez. 2 -, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01) ha chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Al contrario, le ragioni che hanno determinato il quantitativo di acquisto attengono ad elementi marginali (l’economicità dell’intera operazione), di valenza secondaria, a fronte di un riscontrato comportamento elusivo finalizzato ad aggirare i meccanismi dei contingenti all’importazione;

– quanto alla mancata assunzione di una posizione dominante, il profilo è comunque infondato in quanto per effetto dell’artificioso meccanismo posto in essere la contribuente ha acquisito un quantitativo di prodotto superiore ai limiti previsti dalle norme sul dazio agevolato e, importando il prodotto a tariffa preferenziale, ha usufruito della riduzione daziaria procurandosi così una favorevole posizione sul mercato.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che difettassero le prove del prezzo di mercato dell’aglio in Cina – per essere stata la documentazione redatta in lingua inglese – e la dimostrazione dell’utile percepito dalla S.r.l. Il Campino;

– il motivo è inammissibile in quanto implica una rivalutazione dei fatti di causa che non è consentita in sede di legittimità e si pone in contrasto con il principio per cui il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715).

4- Non vi è ragione di rimettere gli atti alla Corte del Lussemburgo, che si è già pronunciata sulla materia.

Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto. Considerando che il rigetto del ricorso non consegue ad una manifesta illegittimità degli atti impugnati sin dal momento della loro emanazione e tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte in materia si è solo recentemente consolidata, si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quanto dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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