Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22187 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 26/10/2011), n.22187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO, in persona del Sindaco, rappresentato e

difeso dall’avv. Saporito guglielmo, ed, elettivamente domiciliato in

Roma presso l’avv. Alfredo Placidi in via Cosseria n. 11;

– ricorrente –

contro

LATTERIA SOCIALE BAGNOLO IN PIANO scarl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 216/22/06, depositata il 24 gennaio 2007;

Udita lai relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9 giugno 2011 dal Relatore Gens. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il Comune di Bagnolo in Piano propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 216/22/06, depositata il 24 gennaio 2007, che, accogliendo l’appello della s. coop. a r. l. Latteria Sociale Bagnolo in Piano, ha riconosciuto ad essa il diritto al rimborso dell’ICI versata per gli anni dal 2000 al 2002 per immobili, di proprietà della società contribuente, strumentali all’attività agricola, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, svolta dai soci su terreni propri.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che, con l’introduzione del comma 3 bis nel D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, ad opera del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2 il legislatore ha introdotto un automatismo ai fini fiscali nel riconoscere il carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui al detto D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, sicchè, a far data dall’entrata in vigore della disposizione, avente carattere innovativo, detti fabbricati – tra i quali rientravano quelli in esame, per i quali la strumentalità appariva documentalmente provata e non contestabile – erano esclusi dall’imposta.

La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. Con il primo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del carattere rurale degli immobili della cooperativa contribuente, classificati in categoria D/1, nonchè per violazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1, art. 5, comma 1, e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29 t.u.i.r., per aver erroneamente affermato l’esistenza di automatici requisiti di ruralità strumentale in capo ai fabbricati di proprietà della cooperativa; con il secondo motivo, denunciando violazione di legge, assume che l’eventuale riconoscimento della ruralità ai fabbricati di una cooperativa di trasformazione dei prodotti agricoli che non abbia soggettività passiva in relazione ai terreni su cui si svolge l’attività agricola, non rileverete ai fini dell’esenzione dall’imposizione ICI; con il terzo motivo censura la decisione per avere erroneamente omesso di valutare, nel riconoscere l’esenzione ICI, l’accatastamento degli immobili al NCEU, in relazione all’individuazione del carattere rurale degli stessi.

Questa Corte ha affermato che “in tema di ICI, l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto del D.L. n. 20 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito cori modificazioni nella L. n. 14 del 2009 – disposizione di interpretazione autentica e perciò applicabile retroattivamente -, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, come 1, lett. a), è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”; per gli immobili già iscritti in catasto, La classificazione del fabbricato come “rurale”, “con ‘attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione de la categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta” (Cass., sezioni unite, 21 agosto 2009, n. 18565).

Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo ed il terzo motivo appaiano manifestamente fondati, assorbito l’esame del secondo motivo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo ed il terzo motivo del ricorso devono essere accolti, assorbito l’esame del secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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