Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22187 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16788/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2557/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa.

Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di M.A. avverso un diniego di rimborso IRPEF, per gli anni 1998 – 2002;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che il termine iniziale di decadenza, ai fini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non fosse quello del versamento dell’imposta ma quello della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia o quello successivo della data di pubblicazione dell’ordinanza che aveva disposto in proposito.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe trascurato di considerare che il termine di decadenza iniziava a decorrere dal giorno successivo al versamento indebito;

che l’intimato non si è costituito;

che il ricorso è inammissibile;

che, invero, l’atto risulta notificato a mezzo posta il 5 luglio 2016, ma è privo dell’avviso di ricevimento;

che, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 25285 del 28/11/2014); che non si procede alla liquidazione delle spese, in mancanza della costituzione del controricorrente.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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