Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22187 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. II, 14/10/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 14/10/2020), n.22187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26628/2016 proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI

CALTANISSETTA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 78,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE PANEPINTO;

– ricorrente –

contro

G.M.A., B.C., in qualità di erede di

F.F., rappresentati e difesi dall’avvocato GIACOMO LO

PRESTI;

– controricorrenti –

e contro

ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 136/2016 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 17/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda, per quale che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Caltanissetta, dichiarò la nullità per difetto di procura della citazione, con la quale il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Caltanissetta si era opposto al decreto, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 44.226,13 in favore dell’architetto F.F. (al quale succederà in appello, mortis causa, la moglie B.C.) e di Euro 45.973,76 in favore dell’ingegnere G.M., oltre accessori, per compensi professionali;

– la Corte d’appello di Caltanissetta dichiarò inammissibile l’impugnazione del Consorzio;

– il Tribunale e, indi, la Corte d’appello esclusero la legitimatio ad processum del Consorzio in quanto il mandato al difensore (sia in primo che in secondo grado) risultava essere stato conferito dal direttore generale, nel mentre il potere di rappresentanza si apparteneva al presidente dello stesso ente;

ritenuto che avverso la sentenza d’appello ricorre il Consorzio, ora in liquidazione, in persona del Commissario ad acta, nominato con decreto dell’Assessore alle attività produttive della regione Sicilia, con Decreto 6 ottobre 2016, n. 2872, sulla base di due motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria;

ritenuto che G.M.A. e B.C. resistono con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 10 del 2000, art. 2 e art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1, 4 e art. 16, comma 1, lett. f); nonchè dell’art. 2 e art. 6, lett. h) del testo coordinato del regolamento di organizzazione del personale del Consorzio, approvato con Delib. Consiglio Generale 9 maggio 2001, n. 4 e del parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia n. 203/2003, sostenendo che:

– la decisione impugnata aveva erroneamente interpretato l’art. 19 dello statuto dell’ente, il quale assegnando al presidente il potere di rappresentanza, perciò solo non escludeva quello concorrente del direttore, tanto che l’art. 6 del regolamento di organizzazione attribuiva a quest’ultimo il potere di “promuovere e resistere alle liti”; ciò in conformità alla L.R. n. 10 del 2000, art. 2, comma 2, il quale dispone che “Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno” e al successivo art. 6, comma 1, lett. h), afferma che i dirigenti di massime dimensioni “promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere”;

– non aveva tenuto conto del parere legale dell’Ufficio legislativo della Regione, nè delle allegate sentenze dei Giudice amministrativi;

– in ogni caso, la presentazione del ricorso per volontà e mandato del Commissario ad acta dell’ente in liquidazione non poteva che avere effetto sanante ex tunc;

considerato che il motivo merita di essere accolto dovendosi osservare che l’ente ricorrente sta in giudizio davanti a questa Corte per volontà e procura, avente efficacia esterna, del suo commissario liquidatore, dal che deriva la sanatoria di un eventuale pregresso difetto di legittimazione, il cui fondamento, in presenza della soluzione più liquida non occorre, pertanto, vagliare;

che, a dispetto di quel che asseriscono i controricorrenti, l’anticipata conclusione non contrasta con il principio affermato dalle Sezioni unite (sent. n. 4248/2016; conf., ex multis, Cass. n. 5372/2017 e n. 5110/2019), infatti:

– indubbia la sanatoria, per effetto della presenza nel giudizio di legittimità del Commissario, il quale ha manifestato la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva, non si rinviene l’ostacolo all’effetto retroattivo della stessa, costituito dalla presenza di una precedente pronuncia d’inammissibilità non impugnata, la quale non potrebbe, evidentemente, essere rimossa dalla mera volontà di ratifica, occorrendo che venga impugnata per vizi suoi propri;

– il Consorzio, infatti, impugnò la declaratoria di difetto di legitimatio ad processum prima con l’appello e poi con il ricorso per cassazione, di talchè la sanatoria per successiva ratifica è intervenuta retroattivamente su una questione non ancora coperta dal giudicato (è proprio la formazione del giudicato interno che impedisce l’effetto retroattivo della ratifica);

considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente prospetta difetto di giurisdizione, a cagione della dedotta previsione di clausola arbitrale all’art. 18 del disciplinare per il conferimento di incarico professionale, resta assorbito;

considerato che in ragione di quanto esposto la sentenza d’appello deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese legali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Caltanissetta, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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