Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22187 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 12/09/2018), n.22187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3161-2014 proposto da:

P.G., C.f. (OMISSIS), PE.CI. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CRISCUOLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato AGOSTINO MAIONE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

Nonchè da:

COOPERATIVA LA PRIMAVERA III incorporante della COOPERATIVA LA

VITTORIA III, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO SCIUBBA, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5441/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/07/2013, R. G. N. 7383/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito l’Avvocato GIOVANNI DELLA CORTE per delega AGOSTINO MAIONE;

udito l’Avvocato PIETRO SCIUBBA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per L’inammissibilità o in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5441 pubblicata il 25.7.2013, ha respinto l’impugnazione proposta dai signori P.G. e P.C. confermando la sentenza di primo grado, di rigetto delle domande volte alla declaratoria di illegittimità della delibera di esclusione dalla Cooperativa La Primavera III a.r.l., e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.

2. La Corte territoriale ha premesso come la società appellata facesse parte delle cooperative “affidatarie di lavori socialmente utili nell’area napoletana”, di cui al D.L. n. 366 del 1987, convertito in L. n. 454 del 1987, sottoposte a commissariamento.

3. Ha considerato legittimo il provvedimento, adottato dal Commissario governativo come atto dovuto, di esclusione degli appellanti dalla cooperativa con conseguente risoluzione dei rapporti di lavoro, a causa dell’assenza ingiustificata dal lavoro superiore a quindici giorni, risultando i medesimi in stato di detenzione nell’ambito del procedimento penale richiamato in atti.

4. Ha ritenuto che le modifiche alla L. n. 142 del 2001, introdotte dalla L. n. 30 del 2003, confermassero la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro e la consequenzialità fra l’esclusione del socio e l’estinzione del rapporto lavorativo, dovendosi escludere la necessità, in presenza di comportamenti lesivi del contratto sociale e del rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento.

5. Secondo la Corte di merito, il provvedimento commissariale di esclusione era tempestivo, aveva una motivazione specifica, seppure formulata mediante rinvio al decreto di sequestro preventivo contenente l’analitico elenco dei periodi di detenzione degli appellanti e delle somme indebitamente percepite ai danni della cooperativa; i periodi di assenza erano adeguatamente provati dal decreto di sequestro preventivo e non risultavano giustificati dalle richieste di aspettativa non retribuita, genericamente motivate o comunque prive di autorizzazione da parte della cooperativa.

6. La Corte d’appello ha valutato come non rilevante la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 366 del 1987, art. 12 convertito in L. n. 454 del 1987, data l’assenza di prova di giustificazione dei periodi di assenza.

7. Per la cassazione della sentenza i signori P. e Pe. hanno proposto ricorso, affidato a sei motivi, cui ha resistito la società cooperativa con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

8. La società cooperativa ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e nota spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione del D.L. n. 366 del 1987, artt. 3 e 12convertito in L. n. 454 del 1987, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Preleggi con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame della domanda relativa alla effettiva natura del rapporto intercorrente tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Hanno sostenuto come la Corte territoriale, confondendo le due diverse ipotesi disciplinate rispettivamente dall’art. 3 e dall’art. 12 D.L. citato, ed interpretando quest’ultima disposizione come impermeabile alle altre norme dell’ordinamento, avesse omesso di accertare la fittizietà del rapporto associativo e la natura subordinata del rapporto di lavoro, senza analizzare il materiale probatorio acquisito e adottando una motivazione sintetica e apparente.

3. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

4. Come più volte affermato da questa Corte (Cass. n. 6492 del 2016; n. 14561 del 2012), nel caso di denuncia del vizio di omessa pronuncia su una o più domande avanzate in primo grado, è necessaria, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali lo stesso non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello. Si è ulteriormente ribadito (Cass. n. 2886 del 2014; Cass. n. 3547 del 2004; Cass. n. 317 del 2002) che in caso di ricorso per cassazione per omessa pronuncia su di una domanda, la parte ha l’onere, per il principio di autosufficienza, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale sia il “chiesto” al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio all’atto di appello, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni a sostegno dei motivi.

5. Nel caso di specie, il ricorso per cassazione, alle pagine 26 e 27, riporta le conclusioni formulate sul punto nel ricorso introduttivo della lite e stralci della motivazione adottata dalla Corte d’appello, ma non trascrive e non richiama il contenuto delle censure proposte col ricorso in appello, nè dati utili si ricavano dall’esposizione dello svolgimento del processo (pag. 7 e 8).

6. La sentenza d’appello, peraltro, ha adottato una statuizione sul punto escludendo la rilevanza della questione di fittizietà del rapporto associativo in ragione della specifica disciplina normativa dettata per le cooperative di cui al D.L. n. 366 del 1987 e dei requisiti previsti per l’avviamento al lavoro dei soci. Tuttavia, l’omessa trascrizione degli specifici motivi di appello impedisce di valutare la esaustività della pronuncia rispetto alle censure mosse.

7. Infine, le deduzioni dei ricorrenti, oltre ad investire inammissibilmente il merito, si basano sulla “istruttoria espletata in primo grado” e sull’omesso esame in sede di appello del “materiale probatorio acquisito”, senza che risulti soddisfatto il requisito di specifica indicazione degli elementi di prova il cui esame sarebbe stato omesso. Manca del tutto l’elencazione delle prove a cui i ricorrenti fanno riferimento, la trascrizione delle prove medesime e l’indicazione necessaria ai fini del reperimento dei documenti o dei verbali negli atti processuali. Le deduzioni contenute nel ricorso sulla violazione di norme di diritto erano funzionali alla tesi di fittizietà del rapporto associativo e risultano quindi travolte dalla inammissibilità delle censure.

8. Col secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione del D.L. n. 366 del 1987, art. 12, comma 3, convertito in L. n. 454 del 1987, sulle cause di giustificazione delle assenze, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

contraddittoria e insufficiente motivazione su fatti e documenti decisivi per l’esito del giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9. Hanno rilevato come il provvedimento di espulsione fosse motivato dalla indebita percezione di emolumenti erogati dalla cooperativa agli attuali ricorrenti e come la fonte di prova di tale addebito fosse indicata nel provvedimento di sequestro preventivo adottato, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1 bis, nell’ambito del procedimento penale.

10. Hanno evidenziato la erronea applicazione dell’art. 12 citato che, ai fini dell’espulsione richiede, non l’indebita percezione di somme, ma una assenza ingiustificata protratta per oltre quindici giorni, requisito non desumibile dal decreto di sequestro; hanno inoltre denunciato la contraddittorietà della motivazione che considera la detenzione come causa idonea e nello stesso tempo inidonea a giustificare l’assenza dal lavoro. La motivazione sarebbe poi insufficiente nella parte in cui ha escluso che le domande di aspettativa potessero giustificare le assenze, costituendo la giustificazione fatto decisivo.

11. Come più volte precisato da questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione”, (Cass. n. 195 del 2016; n. 26110 del 2015; n. 8315 del 2013; n. 16698 del 2010; n. 7394 del 2010).

12. Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come risultante dalla motivazione che si assume contraddittoria e carente, e non si conformano al modello legale del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 risultante dalle modifiche introdotte con il D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis posto che la sentenza d’appello risulta pubblicata il 25.7.2013 e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore (11 settembre 2012) della novella legislativa.

13. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

14. Le censure di parte ricorrente non investono fatti storici decisivi ma, unicamente, la valutazione operata dalla Corte d’appello sulla idoneità delle prove in ordine alle assenze dal lavoro e alla ingiustificatezza delle stesse e sono pertanto inammissibili, pur senza considerare come manchi del tutto nel ricorso la trascrizione dei documenti su cui le censure si fondano, vale a dire il provvedimento di espulsione, il decreto di sequestro preventivo, le istanze di aspettativa, ed anche l’indicazione necessaria ai fini del reperimento degli stessi nel materiale processuale.

15. Col terzo motivo di ricorso i due soci lavoratori hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5 in tema di onere della prova e dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis, in relazione all’art. 360 cp.c., comma 1, n. 3.

16. Hanno censurato la valutazione di idoneità del decreto di sequestro preventivo, benchè prodotto in copia, per estratto e senza allegazione delle ordinanze di convalida, a costituire prova delle assenze poste a base del provvedimento di espulsione.

17. Il motivo è inammissibile per le considerazioni già svolte riguardo al secondo motivo di ricorso. Deve inoltre rilevarsi, richiamandosi quanto precisato sul primo motivo, come il ricorso in esame non specifichi dove e quando le questioni prospettate fossero già state sollevate nei precedenti gradi di giudizio.

18. Col quarto motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art. 2949 c.c. in tema di prescrizione dei diritti relativi ai rapporti societari, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo ai fini della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

19. Hanno censurato la statuizione della sentenza nella parte in cui ha fatto decorrere i termini di prescrizione, per l’esercizio dell’azione di esclusione dei soci, dalla comunicazione alla cooperativa del decreto di sequestro anzichè dalla data delle assenze, che il datore di lavoro aveva possibilità e obbligo di rilevare, o al più dalla data di deposito delle domande di aspettativa che, se pure inidonee a giustificare l’assenza, costituivano veicolo di informazione del datore sulle assenze medesime.

20. Per il motivo in esame possono ripetersi considerazioni analoghe a quelle già svolte sui requisiti richiesti ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sottolineandosi come peraltro difettino del tutto, anche in tal caso, la trascrizione e l’indicazione della collocazione processuale riferita ai documenti (decreto di sequestro e istanze di aspettativa) su cui la censura si basa.

21. Col quinto motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, come novellati dalla L. n. 30 del 2003, art. 9 della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

22. Hanno ribadito come la disciplina dettata dalla L. n. 142 del 2001 non escluda l’applicabilità dello Statuto dei lavoratori, comprese le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 e la tutela di cui all’art. 18, determinandosi altrimenti una disparità di trattamento dei dipendenti delle cooperative rispetto ai lavoratori non soci, con la conseguenza che se permane il rapporto associativo e viene meno solo il rapporto di lavoro, il dipendente potrà invocare anche l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto, ricorrendone i presupposti. Hanno sostenuto come nel caso di specie l’espulsione dalla cooperativa fosse stata adottata per una mancanza attinente alla prestazione lavorativa, senza tuttavia una preventiva, specifica e tempestiva contestazione degli addebiti, con conseguente violazione del diritto di difesa dei lavoratori.

23. Anche in tal caso il motivo non risulta ammissibile in quanto non trascrive e non colloca negli atti processuali i documenti su cui la questione si basa.

24. Non solo, il ricorso in cassazione, a pag. 3, precisa che l’atto di espulsione è stato impugnato, ma non contiene altre indicazioni, non riporta il contenuto dell’impugnativa e le necessarie allegazioni sulla tempestività, non ne indica la collocazione processuale.

25. La Corte d’appello ha peraltro motivato sulla specificità e tempestività dell’atto di espulsione rispetto agli addebiti mossi e alla conoscenza degli stessi da parte della cooperativa, sicchè le censure mosse finiscono per investire la motivazione della sentenza e si rivelano come tali inammissibili.

26. Col sesto motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; contraddittoria e insufficiente motivazione su un fatto decisivo con riferimento all’art. 360 c p.c., comma 1, n. 5.

27. Hanno etichettato la condotta della cooperativa come contraria alle regole di correttezza e buona fede per avere la stessa posto a base della decisione di espulsione condotte dei lavoratori risalenti nel tempo, desunte da un decreto di sequestro preventivo non convalidato e neanche seguito dal rinvio a giudizio degli attuali ricorrenti, privando costoro dei diritti di difesa.

28. Il motivo investe la valutazione delle prove attraverso la motivazione che si assume contraddittoria e carente e non si conforma al modello legale del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

29. Col primo motivo di ricorso incidentale condizionato la società cooperativa ha censurato la sentenza per omessa pronuncia su una eccezione preliminare e assorbente, con riferimento all’art. 10 Cost., comma 2, art. 11 Cost., ultimo periodo, art. 111 Cost., commi 2 e 7, all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

30. Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato la società ha censurato la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 2533 c.c., 669 septies e 700 c.p.c., artt. 2966 e 2964 c.c., D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

31. I motivi sono assorbiti, in ragione della inammissibilità o infondatezza di tutti i motivi di ricorso principale.

32. La regolazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

33. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per i ricorrenti principali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.800,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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