Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22186 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 26/10/2011), n.22186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2006 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 21/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, che è stata comunicata al p.m. ed alla parte ricorrente e che il collegio condivide:

” A.F. – geometra libero professionista – ha impugnato il rigetto della istanza di rimborso dell’imposta Irap pagata per gli anni 1998/2000. La domanda è stata accolta in entrambi i gradi del giudizio. La CTR ha ritenuto che non potesse tenersi conto della pregiudiziale dell’Agenzia, relativa al condono esercitato dal contribuente essendo stata essa proposta solo nella fase delle controdeduzioni; e che esistesse il diritto al rimborso perchè l’insieme di capitale e lavoro, seppure organizzato autonomamente utilizzato nell’esercizio dell’attività professionale, non è tale da creare valore aggiunto anche senza l’apporto personale del professionista.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con un motivo. Il contribuente non si è difeso.

La causa può decidersi con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., n. 5, perchè il ricorso è manifestamente fondato.

Il motivo di ricorso deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7. Si conclude (ex art 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis) con un quesito di diritto (dica la corte se l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7 è ostativa alla prosecuzione del giudizio di rimborso dell’Irap che si assume indebitamente versata, anche quando l’adesione al condono sia stata dichiarata in giudizio in epoca successiva all’atto di appello”) che – quanto alla preclusione che il condono comporta del diritto a rimborsi d’imposta relativi agli anni condonati – ha già ottenuto da questa corte risposta positiva (Cass. 3682 del 16/02/2007: In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamele inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinar, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria.

E’ anche fondato il rilievo che l’efficacia sostanziale della rinuncia al credito, implicita nella adesione al condono, ne comporta la rilevanza ancorchè venga dedotta a giudizio inoltrato, costituendo condizione (negativa) dell’azione di rimborso.

La sentenza impugnata va dunque cassata, e la causa decisa nei merito (non essendo necessari altri accertamenti di fatto) col rigetto della domanda introduttiva”.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e decisa la causa nel merito col rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Compensandosi fra le parti le spese di tutto il giudizio, atteso che l’indirizzo applicato si è consolidato nel corso del processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta l’originario ricorso introduttivo della causa.

Compensa le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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