Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22186 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. II, 14/10/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 14/10/2020), n.22186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27175/2016 proposto da:

C.S., Z.R., rappresentati e difesi dagli avvocati

FERDINANDO PALUMBO, ANTONIO IACONETTI;

– ricorrenti –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2878/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 17/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. IUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che il Tribunale di Taranto, con la decisione di cui in epigrafe, assumendo che gli unici strumenti di censura ammissibili avverso la sentenza non definitiva, con la quale il Giudice di pace aveva deciso sulla questione di competenza per territorio, fossero rappresentati dal regolamento di competenza o dalla riserva d’appello, dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta da Z.R. e C.S., con la quale gli appellanti si dolevano per il rigetto dell’eccezione d’incompetenza dai medesimi sollevata innanzi al giudice di primo grado;

che Z.R. e C.S. ricorrono avverso la decisione d’appello sulla base d’unitaria censura, nel mentre la controparte è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che la doglianza, con la quale viene denunziata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19,20,38,42,46,100,295 e 329 c.p.c., nonchè “insufficiente e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti”, per non avere il Giudice dell’appello tenuto conto del fatto che l’art. 46 c.p.c., esclude l’accesso al regolamento di competenza per le statuizioni sulla competenza operate dal giudice di pace, è manifestamente fondata:

– l’art. 46 c.p.c., dispone testualmente l’inapplicabilità del regolamento di competenza ai giudizi davanti al giudice di pace, nè è dato cogliere il fondamento dell’apodittica affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale, in alternativa al regolamento di competenza avrebbe dovuto farsi luogo a riserva (obbligatoria) d’appello;

– di conseguenza, questa Corte ha da tempo condivisamente chiarito che la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza (come nel caso alla mano), non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c. (Sez. 3, n. 14185, 29/05/2008, Rv. 603771; conf., ex multis, Sez. 3, n. 1812/014; Sez. 6, n. 23062/018);

considerato, pertanto, che la sentenza deve essere cassata con rinvio, apparendo, inoltre, opportuno rimettere al giudice del rinvio anche il regolamento del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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