Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22186 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 12/09/2018), n.22186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3169/2014 proposto da:

L.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI

PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale

notarile in atti;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA “CITTA’ DI PARMA” S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 622/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/06/2013 R.G.N. 178/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONELLA AGOSTINI;

udito l’Avvocato BRUNO BELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 622 depositata il 6.6.13, ha respinto l’impugnazione proposta dalla sig.ra L., confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda della predetta volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole il 23.10.2007 dalla Casa di Cura “Città di Parma” s.p.a. per sopravvenuta inidoneità fisica e alla condanna di parte datoriale alla restituzione della somma indebitamente trattenuta in sede di conguaglio dopo l’infortunio.

2. La Corte territoriale ha premesso che la lavoratrice era inquadrata nel livello Al e addetta alle pulizie in cucina, lavanderia e portineria e ha dato atto delle patologie da cui la stessa era risultata affetta in conseguenza di un infortunio in itinere verificatosi il 14.3.06.

3. Ha sottolineato come il c.t.u., nominato nel giudizio di primo grado, avesse valutato le suddette patologie incompatibili con le mansioni di addetta alle pulizie svolte dalla dipendente fino al momento dell’infortunio ed avesse escluso che quest’ultima potesse essere assegnata al compimento di altre attività comprese nella categoria di inquadramento perchè non esistenti nella struttura aziendale oppure perchè tali da comportare un impegno fisico gravoso.

4. La Corte d’appello ha fatto proprie le conclusioni del c.t.u., precisando come anche le mansioni di addetta alla lavanderia e portineria, svolte dalla lavoratrice al rientro dopo l’infortunio, fossero da considerare usuranti e quindi non compatibili con lo stato di salute della stessa, ed ha quindi confermato la legittimità del licenziamento intimato.

5. Ha ritenuto, in base alla documentazione in atti, come il credito di Euro 163,00 fosse stato saldato dalla società con la busta paga di novembre 2007.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la sig.ra L., affidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso la società.

7. La sig.ra L. ha depositato revoca del mandato conferito all’avv. C. Defilippi e successivo atto di nomina e procura speciale notarile conferiti al nuovo difensore, avv. A. Agostini.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la lavoratrice ha dedotto difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., in ordine alla mancata attività istruttoria; violazione e errata applicazione degli artt. 194,63 e 62 c.p.c., art. 90 disp. att., artt. 184,345,372 e 87 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Ha sostenuto come la sentenza fosse priva di una adeguata motivazione, atta a consentire la verifica dell’iter logico seguito dalla Corte di merito nella decisione, specie quanto alla inesistenza di mansioni lavorative compatibili con lo stato di salute della dipendente.

3. Ha censurato le valutazioni del c.t.u. in quanto contraddittorie e frutto di indagini insufficienti e la decisione della Corte di rigetto dell’istanza di rinnovazione della consulenza; ha argomentato sulla inattendibilità dei testimoni escussi in primo grado su richiesta di controparte.

4. Col secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 61,62,91 e 196 c.p.c..

5. Ha sottolineato come non fosse consentito affidare al consulente la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito nè risolvere la controversia in base ad un mero richiamo alle conclusioni del c.t.u., peraltro specificamente contestate; ha riproposto le deduzioni di insufficiente istruttoria e motivazione.

6. Col terzo motivo di ricorso la lavoratrice ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 8, e/o L. n. 300 del 1970, art. 18.

7. Ha affermato come, nella fattispecie in esame, mancassero elementi atti ad integrare una giusta causa di licenziamento e come il licenziamento intimato sul presupposto della inesistenza, presso la Casa di cura, di mansioni compatibili con lo stato di salute della dipendente fosse carente nella motivazione e arbitrario.

8. Col quarto motivo di ricorso la lavoratrice ha dedotto violazione dell’art. 51 c.c.n.l., di categoria e dell’art. 2103 c.c., e L. n. 300 del 1970, art. 5.

9. Ha sostenuto come la sopravvenuta inidoneità alle mansioni potesse giustificare il licenziamento solo in caso di impossibile impiego della dipendente in mansioni equivalenti o in mansioni inferiori e come l’onere di provare tale impossibilità, posto a carico dei parte datoriale, non fosse stato in alcun modo assolto.

10. Ha sottolineato come fosse onere del datore di lavoro ovviare alla situazione di sopraggiunta inabilità della dipendente ove le medesime mansioni potessero essere ancora esercitate con qualche adattamento nelle modalità della prestazione.

11. Ha precisato come la presa con gli arti superiori e la movimentazione manuale di carichi, poste a base della certificazione di inidoneità alle mansioni rilasciata dal medico competente, non fosse la sola attività svolta dalla dipendente; che la categoria A1, in cui la stessa era inquadrata, faceva riferimento genericamente all’assistenza anziani ed includeva mansioni diverse, tra cui quelle di disinfettatore, addetto al guardaroba, ausiliario socio-sanitario.

12. Col quinto motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 71 c.c.n.l. di categoria e della L. n. 604 del 1966, art. 3,ed ha ribadito le censure sul difetto di prova, di cui era onerata la società datoriale, in merito all’impossibilità di adibire la dipendente a mansioni, anche inferiori, compatibili col suo stato di salute.

13. Col sesto motivo la lavoratrice ha censurato la sentenza per insufficiente motivazione sulla trattenuta della somma lorda di Euro 4.0721,01 operata dalla società.

14. Col settimo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 244,245,202,116 e 117 c.p.c., per erronea mancata ammissione delle prove testimoniali formulate con i capitoli da n. 1 a n. 6, riportati nel ricorso in esame, volte a comprovare la idoneità lavorativa, seppure parziale, della dipendente.

15. Con l’ottavo motivo di ricorso la lavoratrice ha dedotto violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere il giudice di primo grado ignorato come la dipendente, a seguito e a causa del licenziamento, fosse entrata in un forte stato depressivo.

16. Con il nono motivo la ricorrente ha censurato la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 1455 c.c., artt. 112 e 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

17. Ha rilevato l’omessa pronuncia sulla “domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice col primo atto difensivo”, e l’erronea regolazione delle spese di lite, in riferimento però ad una controversia chiaramente diversa da quella in esame.

18. I primi due motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione, non possono trovare accoglimento.

19. L’esistenza di una sopravvenuta inidoneità fisica a determinate mansioni costituisce oggetto di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito; eventuali errori nell’elaborato del consulente tecnico all’uopo officiato, le cui conclusioni sono state accolte dal giudice, sono censurabili in sede di legittimità (alla stregua del vigente testo dell’art. 360 c.p.c., ratione temporis applicabile al caso di specie) solo ove ridondino in un vizio di motivazione o in un vizio di omesso esame d’un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

20. Il primo vizio è ormai deducibile soltanto come error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nei limiti del c.d. minimo costituzionale chiariti da Cass., S.U., n. 8053 del 2014 (ossia nei soli casi – che qui non ricorrono – di mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile); il secondo è denunciabile – sempre secondo le puntualizzazioni di Cass., S.U., n. 8053 del 2014 – unicamente individuando il singolo fatto storico decisivo, principale o secondario (dunque, non un mezzo di prova quale è, ad esempio, una consulenza tecnica percipiente), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti.

21. Dunque, non costituisce omesso esame – rilevante ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – quello relativo ad un fatto che sia stato comunque preso in considerazione dalla sentenza anche se, in ipotesi, malamente o insufficientemente accertato o valutato, così come esula dalla sfera di applicazione del citato n. 5, dell’art. 360 c.p.c., l’ipotetico omesso o incompleto esame di risultanze istruttorie.

22. Nel caso in oggetto, il fatto storico decisivo risiederebbe nella sopravvenuta inidoneità fisica della ricorrente (e non nel relativo mezzo di prova, costituito dalla c.t.u. percipiente): ma si tratta di un fatto esaminato dalla sentenza impugnata e, per di più, con motivazione ampiamente rispettosa del citato minimo costituzionale, il che inibisce ogni ulteriore valutazione da parte di questa Corte Suprema.

23. Quanto al dedotto vizio motivazionale derivante dalla carente attività istruttoria, deve rilevarsi come la sentenza d’appello dia atto delle prove per testi assunte in primo grado, unitamente all’interrogatorio libero della ricorrente e alla consulenza tecnica d’ufficio, e dia ragione del rigetto dell’istanza di prova testimoniale formulata dalla parte appellante “in quanto attinente a circostanze in parte inammissibili e comunque documentali”, dovendosi sul punto rilevare, peraltro, l’omessa trascrizione nel ricorso in esame dei capitoli di prova non ammessi.

24. Nè le violazioni di legge denunciate o il vizio di motivazione possono fondarsi sulla adesione della Corte territoriale alle conclusioni della c.t.u.. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poichè ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità”, (Cass. n. 3881 del 2006; Cass. n. 26083 del 2005; Cass, n. 8297 del 2005; Cass. n. 16392 del 2004).

25. Non solo, è stato più volte precisato come il giudice possa “affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”, (Cass. n. 6155 del 2009; Cass. n. 3990 del 2006). Ed è quello che deve ritenersi avvenuto nel caso di specie, posto che la Corte territoriale ha precisato che compito affidato al c.t.u. era quello di “accertare sia la idoneità della ridotta capacità lavorativa della (dipendente) a seguito dell’infortunio del 14.3.06 con le mansioni svolte, sia la possibilità di collocarla diversamente in compiti equiva l. senza usura psicofisica, perizia che il dott. Beldrighi ha redatto alla luce delle testimonianze, della documentazione in atti e dell’accesso in loco”.

26. I motivi terzo, quarto e quinto, da esaminare unitariamente perchè in parte sovrapponibili e comunque connessi, non possono trovare accoglimento.

27. Sul piano dei principi di diritto, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U. n. 7755 del 1998), in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della sopravvenuta inidoneità psicofisica del lavoratore, hanno affermato che “La sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato, non è ravvisabile nella sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore, ma può essere esclusa dalla possibilità di altra attività riconducibile – alla stregua di un’interpretazione del contratto secondo buona fede – alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purchè essa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore”.

28. Questi principi sono stati ribaditi da successive pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 10018 del 2016; Cass. n. 15500 del 2009), anche in riferimento ad ipotesi di licenziamento per ragioni economiche (cfr. Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 23698 del 2015; Cass. n. 11775 del 2012; Cass. n. 21579 del 2008), con ulteriori puntualizzazioni sul contenuto degli obblighi datoriali in relazione al campo di applicazione della direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione, con riferimento al fattore soggettivo dell’handicap (cfr. Cass. n. 6798 del 2018).

29. I principi richiamati valgono a delimitare l’ambito ed il contenuto dell’onere di prova posto a carico di parte datoriale, in ipotesi di impugnativa del licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

30. La sentenza impugnata ha dato conto dell’assolvimento dell’onere di prova come sopra delineato. Ha difatti esaminato, richiamando le risultanze della c.t.u., tutte le mansioni corrispondenti ai profili professionali rientranti nella categoria di inquadramento della dipendente ed ha escluso che quest’ultima potesse essere adibita alle stesse, o per inesistenza dello specifico ruolo nella struttura aziendale, oppure per la natura usurante delle mansioni rispetto alle patologie diagnosticate alla lavoratrice. L’impossibilità di affidare alla dipendente qualsiasi mansione equivalente è stata affermata anche riguardo ai compiti di addetta alla lavanderia e portineria, a cui la predetta era stata temporaneamente assegnata al rientro dopo l’infortunio in itinere, ed in generale per le accertate difficoltà di carattere psichico tali da rendere “impossibile o improbabile un adattamento all’impegno richiesto”.

31. La censura relativa al mancato assolvimento, da parte datoriale, dell’onere di prova sulla impossibilità di assegnare alla dipendente mansioni inferiori presenta profili di inammissibilità, per difetto di decisività, non essendo neanche allegata l’esistenza di un livello inferiore di inquadramento e risultando dalla memoria di controparte l’attribuzione alla lavoratrice del livello di inquadramento base.

32. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per mancata specificità della censura mossa (“non si comprende per quale ragione la società convenuta abbia trattenuto una somma pari a Euro 4.0721,01 lordi”) e per difetto di autosufficienza, in ragione della mancata trascrizione della documentazione citata e dell’assenza di indicazioni sulla collocazione processuale della stessa.

33. Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza per mancata ammissione di prove testimoniali dedotte da parte appellante e per omessa valutazione dei danni subiti dalla lavoratrice a causa del licenziamento, risultano infondati. I motivi, sebbene formulati come violazione degli artt. 244,245,202,116 e 117 c.p.c., denunciano un vizio di motivazione, senza adeguarsi allo schema giuridico di cui al nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014. L’ottavo motivo è peraltro inconferente rispetto alla decisione oggetto della sentenza impugnata.

34. Il nono motivo di ricorso, che fa riferimento a soggetti diversi dalle parti di questo processo e ad una diversa controversia, non può che essere dichiarato inammissibile.

35. Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.

36. Ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, occorre considerare che il procedimento in oggetto è stato introdotto in primo grado con ricorso del 20.5.2009, quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 69 del 2009. L’art. 92, comma 2, nella formulazione ratione temporis applicabile, consentiva la compensazione delle spese di lite in ipotesi di soccombenza reciproca o per “altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, (Cass. n. 11284 del 2015; Cass. n. 13460 del 2012).

37. Nel caso di specie, la peculiarità connessa alla perdita del posto di lavoro per una condizione di inidoneità fisica conseguente ad infortunio in itinere, e le connesse difficoltà di rioccupazione della lavoratrice, confermate dalle condizioni reddituali che hanno legittimato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

38. Deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ammessa in via provvisoria ed anticipata al patrocinio a spese dello Stato, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (cfr. Cass., 18253 del 2014).

39. La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ove ne restino confermate le relative condizioni giustificative, è riservata, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 83, al giudice di merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente sentenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto, allo stato, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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