Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22186 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 03/08/2021), n.22186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29885-2015 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 154, presso lo studio degli avvocati VINCENZO SPARANO, e

CARLO PISAPIA, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 774/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 25/06/2015 R.G.N. 1594/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI

Roberto, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 25.6.15 la corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore del 21.3.13, che aveva rigettato la domanda del sig. N. volta al conseguimento di trattamento pensionistico integrativo sulla base di convenzione aziendale del 5.9.85.

In particolare, la corte territoriale ha escluso che la disciplina prevedesse sempre una integrazione (essendo questa invece prevista -ex art. 2 -solo ove la pensione non raggiungesse il trattamento complessivamente garantito) ed ha ritenuto che non erano state provate le circostanze fattuali alla base del diritto invocato.

Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per un motivo, cui resiste la banca con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo si deduce violazione degli articoli da uno a sette della convenzione e del regolamento 5.9.85, nonché violazione degli artt. 1362 e ss.

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo, il ricorrente lamenta una violazione diretta della convenzione, la quale non rientra tra gli atti rilevanti nel sindacato di questa Corte.

Anche la doglianza relativa alla violazione delle regole di interpretazione del contratto si limita ad un generico richiamo delle disposizionA’ codicistiche, senza specificamente indicare i canoni interpretativi violati e senza precisare il modo per il quale si determina la violazione o falsa applicazione degli stessi; la censura, si risolve quindi nella mera esposizione di altro astrattamente possibile – esito interpretativo del testo negoziale (tra le tante, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01); Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11685 del 23/06/2004, Rv. 573860 – 01).

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

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