Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22185 del 25/10/2011
Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22185
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13674-2010 proposto da:
D.A. (OMISSIS), D.S.D.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PICCIRILLI
GIOVANNI OSVALDO giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA, D.G.
V.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 117/2009 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata
il 25/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. D.S.D. e D.A. hanno proposto ricorso per cassazione contro D.G.V., la Milano Assicurazioni s.p.a. e la Fondiaria Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza del 25 marzo 2009, con la quale il Tribunale di Lanciano ha parzialmente riformata la sentenza resa in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Atessa.
Nessuno degli intimati ha resistito.
p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) p.3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c, applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della Legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come quello in esame – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti – come nella specie – anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata.
Ora, i motivi su cui il ricorso si fonda, tutti dedotti sia ai sensi del n. 3 che del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’ultimo soltanto ai sensi del n. 3, per quanto attiene ai vizi ai sensi del n. 3 non si concludono con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre, per quanto afferisce ai vizi ai sensi del n. 5 non si concludono e nemmeno contengono il momento di sintesi espressivo della cd. chiara indicazione richiesta dall’art. 366-bis c.p.c. nei termini indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte (a partire da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e da Cass. sez. un. n. 20603 del 2007)”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
p.3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011