Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22185 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 03/08/2021), n.22185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20404-2015 proposto da:

A.F.A., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE IACOVIELLO;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli ROBERTO PESSI, e FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e

difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7961/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/02/2015 R.G.N.; 3006/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI

ROBERTO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’11.2.15, la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza 28.10.11 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda di vari pensionati ricorrenti volta alla rivalutazione delle loro pensioni complementari, ritenendo applicabile la L. n. 449 del 1997, art. 59 comma 13 in modo unitario per tutti i trattamenti previdenziali, siano essi corrisposti dall’AGO o da fondi alternativi e complementari. Avverso tale sentenza ricorrono i pensionati per un motivo, cui resiste Unicredit con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo si deduce violazione dell’art. 59 comma 13 predetto, per avere la sentenza impugnata trascurato che la previdenza privata è estranea alle esigenze limitative della perequazione. Si chiede quindi nel merito condanna al pagamento di somme quantificate sulla base di conteggi.

Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’autosufficienza per non essere riportata la domanda in primo grado e in appello. L’eccezione è infondata in quanto il ricorso contiene gli elementi essenziali e dal tenore dello stesso è comunque ben evincibile l’oggetto del contendere, limitato peraltro ai soli profili di diritto evidenziati nella sentenza impugnata.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già precisato (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 25685 del 11/10/2019, Rv. 655482 01; Cass. 5 novembre 2020 n. 24777; Cass. 9 novembre 2020 n. 25052) che la norma della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13, che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita, concerne solo i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura retributiva (e non previdenziale); ne consegue, con riferimento ai titolari di pensione costituita dal trattamento previdenziale obbligatorio e da pensione integrativa a carico di apposito Fondo aziendale, che l’adeguamento della pensione spettante non si applica sull’intero importo ma solo sulla quota parte relativa al trattamento integrativo, restando escluso invece l’adeguamento della quota di pensione relativa al trattamento obbligatorio (nel medesimo senso anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 10556 del 07/05/2013, Rv. 625974 – 01, ed altre precedenti).

Per quanto detto, la sentenza impugnata deve essere cassata; la causa va rinviata alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

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