Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22184 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13589-2010 proposto da:

K.L. (OMISSIS), D.B.S.C.

(OMISSIS), D.B.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio

dell’avvocato SALIVA MARCO, rappresentati e difesi dagli avvocati

LONERO PASQUALE, GUERRA VINCENZO gusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA, S.A., C.M.

I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1224/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

24/09/04, depositata il 19/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. D.B.G., K.L. e D.B.S. C. hanno proposto ricorso per cassazione contro l’Aurora Assicurazioni s.p.a., C.M.I. e S. A. avverso la sentenza del 19 maggio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il loro appello principale e quello incidentale dell’Aurora contro la sentenza resa in primo grado nella controversia inter partes dal Tribunale di Milano.

Nessuno degli intimati ha resistito.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della Legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come quello in esame – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti come nella specie – anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata.

Ora, i tre motivi su cui il ricorso si fonda, tutti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non si concludono e nemmeno contengono il momento di sintesi espressivo della cd. “chiara indicazione” richiesta dall’art. 366-bis c.p.c. nei termini indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte (per tutte Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

Questo stesso rilievo è adeguato al secondo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In fine, il ricorso appare inammissibile anche per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (norma costituente il precipitato normativo del cd. principio di autosufficienza), in quanto fa un generico riferimento a risultanze probatorie delle quali non fornisce l’indicazione specifica nei termini richiesti dalla giurisprudenza della Corte (Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, con particolare riguardo ai documenti)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

p.3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA