Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22183 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23540-2009 proposto da:

GANCITANO GIOVAN BATTISTA E F.LLI SAS (OMISSIS), in persona dei

suoi amministratori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO

20/C, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COGGIATTI, rappresentata

e difeso dall’avvocata TORTORICI FILIPPO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 663/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

20/02/09, depositata il 18/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letta la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti: “Il relatore, cons. dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva :

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 18.4.2009, in parziale riforma della sentenza del tribunale di quella città, in merito al colposo speronamento del peschereccio dell’attrice, sas Gancitano Giovan Battista e figli, da parte di nave militare italiana a seguito di sequestro da parte di militari tunisini, dichiarava che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta per il 70% allo stesso motopesca, manovrato in modo anomalo e per il 30% alla nave militare italiana, con condanna del convenuto ministero della difesa al pagamento della somma di Euro 512.071,62.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attrice.

Resiste con controricorso il Ministero convenuto.

2.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2055 c.c..

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omessa insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 484 c.n..

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223 e 1226 e 2056 c.c. e l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

3. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere staia la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre; nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione: si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè alcuno dei motivi relativi ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730)”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non sono modificati dalle osservazioni mosse dalla ricorrente nella memoria;

che la sentenza di queste S.U. n. 15144/11, in tema di cd.

“overruling” è richiamata non correttamente, in quanto essa attiene all’ipotesi di mutamento di giurisprudenza consolidata in relazione ai suoi effetti retroattivi su atti già compiuti, mentre nella fattispecie si è trattato di una modifica legislativa, senza investire problemi di retroattività;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che la peculiarità della vicenda integra giusto motivo per la compensazione delle spese;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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