Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22183 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 15/02/2017, dep.22/09/2017),  n. 22183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7365-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE

CAPIZZANO 12, presso lo studio dell’avvocato CAROLA TARTAGLIONE,

rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ANTONIA PASQUALINA ROSSI e LUIGI COLELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8441/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso d’accertamento con il quale l’ufficio recuperava a tassazione tributi Irpef per l’anno 2006, alla luce del criterio d’imputazione al socio – proporzionalmente alla quota di partecipazione sociale – dei redditi accertati in capo alla società di persone, D.P.R. n. 917 del 1986, ex artt. 5 e 81, di cui la ricorrente era socia accomandante e che, per l’anno 2006, aveva del tutto omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. In particolare la parte ricorrente sosteneva che l’omessa presentazione della dichiarazione fosse imputabile esclusivamente al consulente fiscale, nei confronti del quale aveva intrapreso azione di responsabilità professionale e denuncia penale. Nel merito la parte ricorrente contestava la determinazione induttiva del reddito accertato, avvenuta sulla base delle rimanenze finali esposte nella dichiarazione dell’anno precedente e dei ricavi calcolati sulla base dei dati in possesso dell’ufficio e senza dedurre le rimanenze finali dell’anno in contestazione. In subordine, chiedeva la non applicazione delle sanzioni.

La CTP ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che la peculiarità della vicenda, consentisse di tener conto anche delle rimanenze finali dell’anno 2006, nel determinare induttivamente il reddito di quell’anno. La CTR rigettava l’appello dell’Agenzia.

Avverso quest’ultima sentenza, l’ufficio ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di tre motivi, mentre la parte contribuente ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Con il primo motivo l’ufficio ha denunciato la violazione dell’art. 101 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, in quanto, la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario, di talchè ricorrerebbe un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti i soggetti, con conseguente nullità assoluta del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c., in quanto in ogni caso, la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio nei confronti del socio, in attesa dell’esito del processo relativo alla società.

Con il terzo motivo di ricorso, l’ufficio denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e art. 4, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’omessa presentazione del modello unico 2008, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, legittima l’ufficio, ai sensi delle norme indicate in rubrica a procedere alla determinazione del reddito con metodo induttivo e alla determinazione del volume d’affari e della relativa IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55.

La prima censura è fondata.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. sez. un. n. 14815/2008, 20488/15).

Nel caso di specie, oltre ad essere controverso se l’accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, come sostenuto dal controricorrente, ovvero sia stato impugnato con pendenza del relativo giudizio dinanzi alla CTR della Campania, come eccepito dalla ricorrente, è certo che il presente giudizio non si è svolto nei confronti di tutti i soci della società e pertanto va dichiarato nullo ab initio e rimesso in primo grado per l’integrazione del contraddittorio necessario nei confronti della società e degli altri soci, competendo al giudice di merito accertare l’eventuale definitività dell’accertamento per mancata impugnazione o il formarsi medio tempore di eventuali giudicati (Cass. 2012/20820).

I restanti motivi di censura restano assorbiti.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio ed anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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