Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22183 del 20/10/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 22183 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 10175-2008 proposto da:
AVANZINI EDOARDO, CASTELLAN AVE, AVANZINI GIOVANNI
C.F.VNZGNN6OR11L219R, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEL CASTAGNO 34, presso lo studio
dell’avvocato BELTRANI SERGIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato BRUNO RUSSO DE LUCA;
– ricorrenti –

2014
1962

contro

AVANZINI GIOVANNA C.F.VNZGNN28P62G801H, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.PACUVIO 34, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e

.0

Data pubblicazione: 20/10/2014

-

difende unitamente all’avvocato ALBERTO LUPPI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 82/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 27/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PICARONI;
udito

l’Avvocato Romanelli Guido difensore della

controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del

Sostituto

Procuratore

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

\,

udienza del 25/09/2014 dal Consigliere Dott. ELISA

Ritenuto in fatto
1. – à impugnata la sentenza della Corte d’appello di Brescia, depositata il 27 febbraio 2007, che, in riforma della
sentenza del Tribunale di Brescia, ha dichiarato che Giovanna

ne di Bedizzole, contraddistinto al NCEU partita n. 444. Fg.
36, mapp. 981, ed ha condannato Edoardo Avanzini, Giovanni Avanzini e Ave Castellan al rilascio in favore di Giovanna Avanzini il suddetto Immobile, nonché al risarcimento del danno
da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento delle spese
di lite.
1.1. – Nel 1992 Giovanna Avanzini aveva agito nei confronti di Edoardo e Giovanni Avanzini e di Castellan Ave, assumendo che i convenuti occupavano senza titolo l’immobile identificato come sopra, costituito da un ripostiglio con giardinetto pertinenziale, e ne aveva chiesto il rilascio.
L’attrice aveva dedotto che in data 28 maggio 1977 insieme
al fratello Edoardo aveva chiesto la pubblicazione del testamento olografo della madre, Giulia Zecchi, deceduta il 3 luglio 1969; che nella disposizione testamentaria, priva di data
e di sottoscrizione, era previsto il lascito “del campo di sopra con casa più grande” al figlio, e di “quella più piccola e
campo sotto” alla figlia; che dopo la lettura del testamento i
fratelli Avanzini avevano dichiarato di fare acquiescenza alle
deposizioni testamentarie, le avevano confermato ai sensi

Avanzini è proprietaria esclusiva dell’immobile sito nel Comu-

dell’art. 590 cod. civ., ed avevano identificato catastalmente
la “casa più piccola” nell’unità immobiliare censita alla partita n. 444 del NCEU, fg. 36, mapp. 981.
1.2. – Edoardo Avanzini aveva contestato la domanda, dedu-

indicato dalla de culus, comprendeva anche il mappale n. 981,
ed aveva eccepito di avere in ogni caso acquistato la proprietà dell’immobile per usucapione.
Giovanni Avanzini aveva eccepito di essere carente di legittimazione passiva, non essendo proprietario di alcunché.
Ave Castellan era rimasta contumace.
1.3.

Il Tribunale aveva respinto la domanda

dell’attrice, e dichiarato che l’immobile era di proprietà e.
sclusiva di Edoardo Avanzini, essendogli pervenuto

daire suc-

cessioni-9, ed aveva compensato le spese di lite.

Proponeva appello Giovanna Avanzini, resistevano Edoardo a
Giovanni Avanzini e Ave Castellan.
2. – La Corte d’appello accoglieva il gravame, osservando
quanto segue: a) il titolo traslativo della proprietà in capo
ai fratelli Avanzini era costituito dal testamento olografo
della madre, che

essi

avevano confermato ai sensi dell’art.

590 cod. civ.; b) i fratelli Avanzini avevano anche proceduto
ad individuare i beni corrispondenti alle espressioni utilizzate dalla de cnius, ponendo in essere un negozio di accertamento, che aveva eliminato le incertezze sulla situazione giu2

cendo che in realtà “il campo di sopra con casa più grande”,

ridica derivante dal testamento; e) la domanda di accertamento
dell’usucapione dell’Immobile, reiterata in appello da Edoardo
Avanzini era infondata in quanto erano decorsi venti anni dalla data del negozio di accertamento – che aveva riconosciuto

quella della notifica dell’atto di citazione; d) il gravame
doveva essere accolto anche nei confronti di Giovanni Avanzini
e Ave Castellan i quali non avevano contestato di aver occupato l’immobile e non avevano addotto giustificazioni di tale
comportamento.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso Edoardo Avanzini, Giovanni Avanzini e Ave Castellan, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso Giovanna Avanzini.
Considerato in diritto

1. – Il ricorso è infondato.
1.1. – Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione
nonché falsa applicazione dell’art. 1326 cod. civ.
1.2. Si contesta l’affermazione secondo cui i fratelli Avanzini avevano posto in essere un negozio di accertamento al
fine di identificare i beni in successione e attribuire a ciascuno della proprietà esclusiva di quanto la d’e culus aveva
indicato.
In realtà, non vi era alcuna situazione di incertezza in
ordine alla identificazione dei beni, in quanto le parti ave3

la proprietà del mappale 981 in capo a Giovanna Avanzini – a

vano stipulato l’atto «per dare efficacia ad un testamento
nullo per aderirvi», e la motivazione della sentenza non indicava gli elementi dai quali aveva tratto il contrario convincimento, posto che l’atto del 28 maggio 1977 non specificava

l’attribuzione del mappale n. 981 a Giovanna Avanzini era
frutto di errore, come dimostravano gli accertamenti compiuti
dal CITI sulla base delle planimetrie catastali originarie, risalenti al 1940.
In ossequio al disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc.
civ., applicabile ratione temporis,

sono formulati i seguenti

quesiti: «se la Corte bresciana abbia omesso, insufficientemente o contraddittoriamente motivato circa la sussistenza o
meno di un’incertezza nelle disposizioni testamentarie in ordine alla individuazione degli immobili oggetto dei legati» e
«se la Corte bresciana abbia o meno applicato correttamente
l’art. 1326 cod. civ. nell’indagare la comune volontà delle
parti contenuta nel negozio del 28 maggio 1977, ed in particolare se gli eredi abbiano voluto in esso limitarsi alla descrizione catastale vigente dei beni oggetto del testamento o,
come asserito dalla Corte d’appello abbiano stipulato un negozio mirante a rimuovere dubbi e incertezze in merito alla identificazione degli immobili».

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le ragioni della identificazione catastale. In realtà,

2. – Con il secondo motivo è dedotto vizio dà motivazione,
nonché falsa applicazione degli artt. 1321 e 1322 cod. civ.,
in relazione agli artt. 2643, 2659, 2660 cod. civ.
Si contesta ulteriormente la valenza di negozio di accer-

gio 1977, sul rilievo che l’identificazione catastale dei beni
era stata effettuata per la trascrizione del titolo, a fini di
pubblicità, e ciò non rendeva incontestabile l’attribuzione
dei beni stessi, dovendosi ammettere la correzione di eventuali errori senza la necessità di esperire i rimedi tipici previsti per l’annullamento del negozio.
A corredo del motivo, è formulato il seguente quesito di
diritto: «[…] se la mera identificazione catastale dei legati
di cui all’atto del 28 maggio 1977 possa costituire ai sensi
dell’art. 1322 cod. civ. un negozio sostanziale come tale producente effetti giuridici o se invece trattasi di una mera dichiarazione di scienza e/o attività materiale come prevista
dagli artt. 2643, 2659 e 2660 cod. civ., che non ha efficacia
sostanziale se non nei limiti di rendere pubblica la disposizione testamentaria e come tale improduttiva di effetti giuridici. […] se, riguardo alla individuazione degli immobili oggetto dei legati sia necessario pertanto riferirsi unicamente
al contenuto delle disposizioni testamentarie e non a quanto
catastalmente indicato nell’atto 28 maggio 1977».

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tamento attribuita dalla Corte d’appello all’atto del 28 mag-

3. – Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione,

omesso rilievo della nullità del negozio di accertamento e
falsa e/o omessa applicazione degli artt. 1418-1419 cod. civ.
Si assume che il negozio di accertamento sarebbe nullo per

volutamente, abbiano accertato una situazione inesistente oppure quando la situazione esisteva, ma era certa (è richiamata
Cass., sez. 2^, sentenza n. 7274 del 1983).
Nel caso di specie, si tratterebbe di nullità parziale,
limitata cioè alla parte del negozio che contiene la identificazione catastale dei beni indicati nel testamento, posto che
l’atto 28 maggio 1977 sarebbe stato stipulato a prescindere
dall’individuazione catastale dei beni, risiedendo la sua cali.
sa nella volontà di dare esecuzione alla disposizione testamentaria.
A corredo del motivo sono formulati i seguenti quesiti:
«se la causa del’atto 28 maggio 1977 sia quella di accertare
una situazione giuridica incerta, o quella prevista dall’art.
590 cod. civ. di dare esecuzione a disposizioni testamentarie
nulle per difetto di sottoscrizione del testatore, e […) se le
disposizioni di cui al punto n. 3 dell’atto medesimo concernente l’attribuzione della descrizione catastale dei beni immobili oggetto dei legati sia nulla per difetto di causa»: inoltre, «se tale nullità debba estendersi, ex art. 1419 cod.
civ., soltanto alla parte in cui viene data errata identifica6

mancanza di causa, come avviene quando le parti, per errore o

zione dei beni oggetto di legato, rilevandosi che le parti avrebbero comunque stipulato l’atto di esecuzione del testamento ex art. 590 cod. civ.».
4. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiunta-

stione, sono infondate.
4.1. – La questione verte sulla interpretazione e qualificazione dell’atto notaio Ricca del 28 maggio 1977, concluso
dai fratelli Avanzini.
La Corte d’appello, con motivazione adeguata e immune da
vizi logici, ha ritenuto che con tale atto le parti avessero
proceduto non solo alla pubblicazione del testamento olografo
della de cuius Giulia Zecchi e alla conferma del testamento
medesimo, ai sensi dell’art. 590 cod. civ., ma anche alla identificazione dei beni oggetto della disposizione testamentaria, il cui contenuto era obiettivamente incerto.
I fratelli Avanzini avevano dunque posto in essere un negozio di accertamento, allo scopo di superare le incertezze
derivanti dalla formulazione delle disposizioni testamentarie
e assegnarsi reciprocamente la proprietà esclusiva dei beni
lasciati dalla

de

culus. L’accertamento così compiuto aveva

consentito di dare attuazione al testamento, che costituiva il
titolo di acquisto della proprietà.
4.2. – I ricorrenti contestano che non vi fosse incertezza
sulla individuazione dei beni oggetto dei due legati, assumen7

mente giacché riguardano sotto profili diversi la stessa que-

do che l’identificazione catastale effettuata con l’atto 28
maggio 1977 era finalizzata alla trascrizione del titolo.
L’argomento non è risolutivo nel senso prospettato dai ricorrenti.

getto immobili e non contenga le relative indicazioni catastali, è sempre necessaria la specificazione, che può avvenire e
di regola avviene con la nota di trascrizione, la quale costituisce una rappresentazione per riassunto dell’atto da trascrivere.
Diversamente, l’atto con il quale gli eredi individuano i
beni immobili oggetto delle disposizioni testamentarie, specificando i relativi dati catastali, pur rimanendo strumentale
alla trascrizionenon esaurisce in detta strumentalità la sua
causa, in quanto definisce il contenuto delle disposizioni testamentarie secondo la funzione tipica del negozio di accertamento. La necessità dell’atto del 28 maggio 1977 ai fini della
trascrizione, prospettata dagli stessi ricorrenti, dimostra
che le parti con tale atto hanno precisato una situazione oggettivamente incerta, per la genericità delle disposizioni testamentarie.
4.3. – Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche di recente, «nel negozio di accertamento, il quale
persegue la funzione di eliminare l’incertezza di una situazione giuridica preesistente, la nullità per mancanza di causa
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Ai fini della trascrizione del testamento che abbia ad og-

è ipotizzabile solo quando le parti, per errore o volutamente,
abbiano accertato una situazione inesistente, oppure quando la
situazione esisteva, ma era certa. Pertanto, con riguardo ad
una scrittura privata avente ad oggetto il riconoscimento di

canza di effetti traslativi, e la circostanza che il documento
non contenga un’espressa indicazione dei rapporti che l’hanno
preceduta, non sono ragioni di per sé sufficienti per affermare la nullità ed inoperatività della scrittura medesima, per
difetto di causa, rendendosi necessaria un’indagine sui possibili suoi collegamenti con negozi precedenti intercorsi fra le
stesse parti, al fine di stabilire se ricorra l’indicata funzione, e se, quindi, sia configurabile un negozio di accertamento rivolto a rendere definitiva e vincolante una precedente
situazione incerta» (Cass., sez. 2^, sentenza n. 14618 del
2012).
4.4. – La funzione ricognitiva, svolta dal negozio di accertamento, del contenuto del precedente negozio dispositivo,
nella specie del testamento olografo, ha determinato l’effetto
della attribuzione a ciascuno dei soggetti nominati nel testamento di beni specificamente individuati.
Eventuali errori che avessero segnato tale ricognizione,
come prospettato dai ricorrenti, avrebbero dovuto essere fatti
valere attraverso il rimedio dell’azione generale di annullamento.

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una determinata intestazione di proprietà immobiliare, la man-

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5. – Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI moTrvI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 settem-

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