Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22183 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 12/09/2018), n.22183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20817/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in etti;

– ricorrente –

contro

D.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARIA BILOTTA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

ALI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1007/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/08/2013 r.g.n. 2053/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA UBERTI per delega verbale Avvocato GAETANO

GRANOZZI;

udito l’Avvocato ROSARIO SICILIANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1007/2013, depositata il 26 agosto 2013, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale di Cosenza aveva ritenuto sussistente, fra D.P.P. e Poste Italiane S.p.A., un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 25 dicembre 2003, rilevando, come già il primo giudice, l’assenza di concreta dimostrazione della causale giustificativa (“sostituzione di lavoratori assenti per ferie e malattia”) del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo ex L. n. 196 del 1997, alla cui disciplina era da ricondursi ratione temporis la fattispecie.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. con due motivi, assistiti da memoria.

3. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

4. La società di lavoro interinale ALI S.p.A. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360, n. 5, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di valutare le risultanze della prova per testi espletata, risultanze che, ove adeguatamente esaminate, avrebbero giustificato la diversa conclusione della sussistenza delle affermate ragioni sostitutive.

2. Con il secondo, deducendo la violazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., la ricorrente censura la sentenza per non aver considerato che tra le legittime sostituzioni di lavoratori assenti debbano essere incluse anche quelle di lavoratori distaccati ad altro ufficio per sostituire, a loro volta, lavoratori assenti per ferie e malattia.

3. Il primo motivo è inammissibile.

4. La società non si è, infatti, conformata, nella redazione di esso, al principio di diritto, più volte ribadito, secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative: cfr.” fra le molte conformi. Cass. n. 17915/2010 (ord.) e, ancora di recente. Cass. n. 19985/2017 (ord.).

5. Non può parimenti essere accolto il secondo motivo di ricorso.

6. Anche in relazione a tale motivo deve invero osservarsi che Poste Italiane S.p.A. non si è conformata al consolidato principio, secondo il quale, nel ricorso per cassazione, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione: cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 16038/2013 (ord.).

7. D’altra parte, la sentenza di appello, con accertamento non censurato, ha ritenuto che Poste Italiane S.p.A. fosse incorsa in una radicale carenza probatoria, tale da implicare il superamento della questione della legittimità della c.d. sostituzione “a scorrimento” o “a cascata”, in particolare osservando, a tale riguardo, come non fosse stata allegata dalla società appellante “la documentazione attinente alla presenza del personale per i mesi da ottobre a dicembre 2003, vale a dire per il periodo originariamente fissato nel contratto” e, per altro verso, come in ogni caso “per i mesi da gennaio a marzo 2004, ma anche per il mese di maggio, le assenze del personale negli uffici postali cui è stato addetto il D.P., assumevano carattere assolutamente fisiologico ed episodico, riguardando solo pochi giorni al mese” (ctr. sentenza impugnata, p. 8).

8. Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.

9. Le spese sostenute nel presente giudizio dal lavoratore sono a carico di Poste Italiane e si liquidano come in dispositivo.

10. Di esse deve essere disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori del controricorrente, avvocati Maria Bilotta e Rosario Siciliano, come da loro dichiarazione e richiesta.

11. Non vi è luogo invece a liquidazione delle spese di giudizio nei confronti di ALI S.p.A., rimasta intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Maria Bilotta e Rosario Siciliano. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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