Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22183 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14741-2018 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI

142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentata

e difesa dall’avvocato CESARE FORMATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1928/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 27 novembre 2006 F.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Ministero della Salute chiedendo il risarcimento del danno in relazione all’epatopatia cronica HCV, di cui era venuta a conoscenza nel (OMISSIS), derivata da trasfusione di plasma in occasione di intervento chirurgico correttivo di D.I.A. per difetto cardiaco congiunto nel (OMISSIS). Il Tribunale adito, previa CTU, rigettò la domanda per prescrizione. Avverso detta sentenza propose appello la F.. Con sentenza di data 4 maggio 2017 la Corte d’appello di Napoli, dopo avere disposto nuova CTU, rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, premesso che la prescrizione non poteva essere rilevata data la tardiva costituzione del convenuto, che il CTU Dott. S. nella relazione depositata in data (OMISSIS) aveva evidenziato che agli interventi chirurgici cui la F. si era sottoposta prima del (OMISSIS) (tonsillectomia nel (OMISSIS), cateterismo cardiaco nel (OMISSIS), colecistectomia in età imprecisata) si associava un rischio di contrazione dell’infezione epatica non minore di quello connesso alla trasfusione (lo studio (OMISSIS) dell’Istituto Superiore della Sanità evidenziava anzi un’incidenza probabilistica maggiore per interventi chirurgici rispetto alle trasfusioni di sangue) e che all’atto del ricovero del (OMISSIS) l’esame obiettivo aveva evidenziato una lieve epatomegalia, mentre la paziente non aveva prodotto esami diagnostici relativi al periodo (OMISSIS). Osservò quindi che stante la presenza sia di fattori causali alternativi che dell’evidenza clinica dell’epatomegalia compatibile con l’esistenza della malattia già prima della trasfusione non era possibile ritenere provata l’esistenza del nesso di causalità fra quest’ultima e l’infezione epatica. Aggiunse, rispetto al rilievo dell’appellante secondo cui i due interventi del (OMISSIS) e del (OMISSIS) erano ininfluenti perchè troppo lontani, che in primo luogo si trascurava il dato della preesistenza (alla trasfusione) della patologia epatica accreditata dalla epatomegalia, in secondo luogo andava valutata negativamente la reticenza circa il terzo intervento (colecistectomia), anche in considerazione dell’omessa esibizione in giudizio di esami diagnostici fra il (OMISSIS). Concluse quindi nel senso che vi era la prova della presenza di fattori causali diversi dalla trasfusione, idonei, con altrettanta credibilità logica e razionale, a costituire causa dell’epatite secondo il criterio del più probabile che non.

Ha proposto ricorso per cassazione F.M. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata depositata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 101 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, nonostante che l’incarico di CTU in appello avesse ad oggetto solo l’opportunità di accertare l’attualità dei postumi invalidanti e per chiarire l’affermazione fatta dal consulente di primo grado secondo cui non esistevano in letteratura casi di epatite post-trasfusionale a seguito dell’impiego del prodotto utilizzato nella terapia post-operatoria, il consulente aveva esteso l’indagine oltre i limiti del proprio mandato, ed in particolare l’indagine si era estesa al nesso causale, mutando peraltro il contenuto della relazione rispetto a taluni passaggi della bozza inviata alle parti, e che la corte territoriale aveva posto a base della propria decisione fatti arbitrariamente introdotti dalla nuova CTU. Aggiunge che nella comparsa conclusionale si era evidenziato che lo studio (OMISSIS) si riferiva ad un periodo in cui le percentuali di rischio infezione erano ben diverse rispetto all’epoca delle trasfusioni.

Il motivo è inammissibile. La censura inerente all’esorbitanza delle indagini del consulente d’ufficio rispetto ai quesiti formulati resta ininfluente ove le risposte del consulente stesso siano comunque attinenti alla materia in discussione, essendo in tal caso utilizzabili dal giudice per il proprio convincimento, indipendentemente dall’eventuale sconfinamento del mandato (Cass. n. 8479 del 2002; n. 117 del 2000; n. 14272 del 1999; n. 202 del 1995), stante il potere di libero apprezzamento delle prove cosiddette atipiche, ammissibili nel nostro ordinamento, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (Cass. n. 1223 del 1990).

Anche volendo ravvisare nel motivo di censura una ragione di nullità della consulenza, va rammentato che la nullità della consulenza tecnica ha carattere relativo, e pertanto deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, sia data comunicazione nelle forme di legge al difensore della parte interessata (fra le tante Cass. n. 4448 del 2014; n. 8347 del 2010). In violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la ricorrente non ha specificatamente indicato se l’eccezione di nullità sia stata tempestivamente sollevata. Quanto al resto del motivo di censura si fa riferimento a confutazioni del giudizio di fatto non scrutinabili nella presente sede di legittimità.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2043 c.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la ricorrente che le circostanze dei pregressi interventi chirurgici, dello studio (OMISSIS), della lieve epatomegalia e della mancanza di esami nel periodo (OMISSIS), oltre ad essere state abusivamente introdotte nel processo, erano erronee o irrilevanti, e comunque da valutare unitamente alle altre circostanze ed ai fatti non contestati dal convenuto, il quale non aveva mai contestato il nesso causale con la trasfusione, e che la corte territoriale non aveva valutato il parere favorevole espresso dalla commissione medica ospedaliera del (OMISSIS) e dall’ufficio medico legale del Ministero della salute. Aggiunge che non è stato considerato che lo studio (OMISSIS) si riferiva ad un periodo in cui le percentuali di rischio infezione erano ben diverse rispetto all’epoca delle trasfusioni, essendo cambiata negli ultimi decenni l’epidemiologia dell’epatite C in Italia, e che era stato enfatizzato il dato dell’epatomegalia, non solo errato ma anche, ove sussistente, non necessariamente sintomo di una malattia epatica in atto. Osserva inoltre che la presunta documentazione sanitaria relativa al periodo (OMISSIS), seppure fosse esistita, sarebbe stata del tutto irrilevante e che dalla cartella clinica relativa al (OMISSIS) non emergeva alcun elemento che facesse sospettare un’epatopatia in atto.

Il motivo è fondato per quanto di ragione. Deve premettersi che, in tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, l’accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, in base al quale è stato riconosciuto l’indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l’accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero (Cass. 15 giugno 2018, n. 15734).

La ricorrente ha specificatamente indicato che con parere della commissione medica ospedaliera del (OMISSIS) ai sensi della L. n. 210 del 1992 è stato affermato che “nel 1984 fu sottoposta a trasfusioni con emocomponenti non testati con l’HVC e che presumibilmente ha contratto l’epatopatia attraverso la somministrazione di unità verosimilmente infette”. L’inciso “presumibilmente” è suscettibile di qualificazione nei termini di “più probabile che non” il quale, come è noto, costituisce il criterio in materia civile della causalità materiale (fra le tante da ultimo Cass. 27 settembre 2018, n. 23197; 23 agosto 2018, n. 21008). Peraltro il criterio del “più probabile che non” si specifica in presenza di possibili concause dell’evento in termini di “probabilità relativa”, nel senso della causa che rispetto alle possibili altre appare come quella assistita dal “più probabile che non” quanto all’eziologia dell’evento (Cass. 21 luglio 2011, n. 15991; 26 luglio 2012, n. 13214; 22 ottobre 2013, n. 23933). Avuto pertanto riguardo alla portata probatoria del documento come appena specificato, deve concludersi nel senso che il giudice di merito non ha collegato l’efficacia di piena prova al verbale della Commissione medica in violazione dell’art. 116 c.p.c..

Il motivo va dunque accolto entro i limiti indicati, posto che quanto al resto si tratta di inammissibili censure al giudizio di fatto della corte territoriale (cfr. Cass. n. 7972 del 2007, n. 13485 del 2014, n. 1414 del 2015).

Il giudice di merito dovrà attenersi al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo per quanto di ragione e dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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