Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22183 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 03/11/2016), n.22183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Maria

Cristina n. 15, presso l’avv. Sebastiano Zimmitti, rappresentato e

difeso dall’avv. Sebastiano Cannizzo giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. staccata di Siracusa, n. 322/16/11, depositata il 16

novembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

giugno 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Bachetti per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, il quale ha concluso per l’improcedibilità o, in

subordine, l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale è stato riconosciuto il diritto di L.M.A. al rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal datore di lavoro, negli anni dal 1998 al 2004, sulla somma corrispostagli a titolo di incentivo alle dimissioni, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, (poi divenuto art. 19, comma 4-bis, del nuovo T.U.I.R.).

Il giudice d’appello ha ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso per tutti gli anni sopra indicati, osservando che il termine quadriennale stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, dovesse decorrere dalla data di pubblicazione dell’ordinanza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2008, solo a seguito della quale si era realizzato il presupposto del diritto alla restituzione.

2. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

La sentenza impugnata è stata, infatti, validamente notificata in data 6 dicembre 2011 e il ricorso risulta essere stato spedito a mezzo posta, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 55, in data 7 febbraio 2012, laddove l’ultimo giorno utile era il precedente 6 febbraio (lunedì).

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro. 1800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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