Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22182 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22730-2009 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55,

presso lo studio dell’avvocato COLETTA SALVATORE, rappresentata e

difesa dagli avvocati DE ANGELIS CORRADO, SIMONETTA CERRI giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA, C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 333/2008 del TRIBUNALE di LATINA, SEZIONE

DISTACCATA di GAETA del 18/06/08, depositata il 10/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

G.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Latina, sede distaccata di Gaeta n. 333/08 depositata il 10.7.2008, con cui venia rigettato il suo appello avverso una sentenza del Giudice di pace di Minturno, che aveva rigettato la domanda di esso appellante nei confronti C. V.e Fondiaria Sai per il risarcimento del danno da sinistro stradale.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e propone il seguente quesito di diritto: L’efficacia probatoria privilegiata può o meno essere estesa dall’organo giudicante al contenuto sostanziale delle dichiarazioni ovvero queste sono suscettibili di prova contraria.

Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve: concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione: di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, poichè la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”. (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n. 2658).

Nella specie il quesito di diritto proposto non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta e non indica nè nè quale sia l’errore in cui è incorso il giudice nè quale sia l’esatta regula iuris da applicare al caso concreto.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza nella ricostruzione fattuale.

Il motivo in parte è manifestamente infondato ed in parte è inammissibile.

E’ manifestamente infondato nella parte in cui lamenta che il giudice avrebbe escluso dalla valutazione la mancata comparizione della parte a rendere l’interrogatorio, con violazione degli artt. 116 e 232 c.p.c..

Infatti 1 tribunale si è solo limitato a dire, nel pieno rispetto dell’art. 232 c.p.c., che la sola mancata comparizione a rendere l’interrogatorio non costituiva ex se prova sufficiente. Ciò è conforme al disposto dell’art. 232 c.p.c., che richiede, ai fini della ficta confessio, l’esistenza anche di altri elementi di prova.

Il motivo è nel resto inammissibile.

Infatti da una parte lamenta la erronea valutazione della prova testimoniale, senza trascrivere nel ricorso le dichiarazioni testimoniali in questione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del ct., ecc), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

Dall’altra parte il motivo di ricorso mira ad una diversa valutazione del materiale probatorio, ai fini di una diversa ricostruzione dell’accertamento fattuale effettuato dal giudice di merito, mentre ciò è estraneo ai poteri di questa corte di legittimità”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere rigettate;

Che nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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