Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22182 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 03/11/2016), n.22182
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.S.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sez. staccata di Siracusa, n. 72/16/11, depositata il 16
febbraio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16
giugno 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Massimo Bachetti per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
SANLORENZO Rita, il quale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto il diritto di G.S. al rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal datore di lavoro, negli anni dal 1998 al 2005, sulla somma corrispostagli a titolo di incentivo alle dimissioni, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, (poi divenuto art. 19, comma 4-bis nuovo TUIR).
La domanda di rimborso, presentata nell’ottobre 2006, era basata sulla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 21 luglio 2005, resa in causa C-207/04, Vergani, con la quale la norma nazionale sopra indicata (secondo la quale era prevista un’aliquota ridotta alla metà sulle somme erogate in favore dei lavoratori che avevano superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini) era stata dichiarata in contrasto con la Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE.
Il giudice d’appello ha ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso per tutti gli anni sopra indicati, osservando che il termine quadriennale stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 dovesse decorrere dalla data di pubblicazione dell’ordinanza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2008, solo a seguito della quale si era realizzato il presupposto del diritto alla restituzione.
2. Il contribuente non si è costituito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione proposta con il ricorso, attinente alla tempestività della domanda di rimborso limitatamente agli anni 1998/2001, è stata risolta dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 13676 del 2014, che ha affermato il principio in virtù del quale il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata effettuata, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti – esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
2. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando non dovuto il rimborso per gli anni dal 1998 al 2001.
3. Sussistono giusti motivi, in ragione del fatto che la questione è stata definitivamente risolta solo a seguito della citata pronuncia delle sezioni unite, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il rimborso per gli anni dal 1998 al 2001. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016