Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22182 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/08/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 03/08/2021), n.22182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26071-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA

21, presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIUMARA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., REGIONE CAMPANIA, incorporante di EQUITALIA

POLIS S.P.A., Società soggetta all’attività di direzione e

coordinamento di EQUITALIA S.P.A. ed appartenente al GRUPPO

EQUITALIA AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCIE DI BOLOGNA,

GENOVA, GORIZIA, PADOVA, PRATO, ROVIGO, VENEZIA, NAPOLI e CASERTA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA DE NUNZIO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA

SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

contro

B.G.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6181/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/10/2014 R.G.N. 2462/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI

ROBERTO, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 27.10.2014, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato B.G. tenuta a corrispondere all’INPS l’importo dei contributi e delle sanzioni che le era stato richiesto mediante notifica di cartella esattoriale tempestivamente opposta.

La Corte, in particolare, ha confermato la pronuncia del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato la decadenza dell’INPS dall’iscrizione a ruolo, ma ne ha riformato la statuizione di accoglimento dell’opposizione sul rilievo che la rilevazione della decadenza non esimeva comunque dall’esame del merito della pretesa relativa ai contributi; indi, disattesa l’eccezione di prescrizione di questi ultimi, previa acquisizione della relata di notifica del verbale di accertamento allegato agli atti del giudizio di primo grado, ha constatato che nessuna tempestiva contestazione era stata mossa dall’assicurata nei confronti delle risultanze del verbale e l’ha condannata alla rifusione della metà delle spese del doppio grado.

Avverso tali statuizioni B.G. ha ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura. L’INPS ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale, fondato su un motivo. La società concessionaria dei servizi di riscossione ha resistito con controricorso adesivo al controricorso dell’INPS, mentre B.G. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale dell’INPS.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale. La ricorrente principale ha altresì depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,414,416 e 437 c.p.c., per avere la Corte di merito accertato la sussistenza del debito contributivo pur confermando la statuizione di primo grado nella parte in cui aveva rilevato la decadenza dall’iscrizione a ruolo e in assenza di specifica domanda di accertamento da parte dell’INPS.

Con il secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 346 e 437 c.p.c. per non avere la Corte territoriale rilevato che, quand’anche una domanda di accertamento del debito contributivo fosse stata rinvenibile nella memoria di costituzione dell’INPS in primo grado, essa non era stata riproposta in appello e doveva perciò ritenersi rinunciata.

Con il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, proposti rispettivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente si duole di violazione degli artt. 342,346 e 434 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’ammissibilità dell’appello dell’INPS nonostante che non contenesse specifiche censure alla sentenza impugnata.

Con il quinto motivo del ricorso principale, la ricorrente deduce violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, e art. 416 c.p.c., art. 2697 c.c. e L. n. 335 del 1995, art6. 3 per avere la Corte territoriale ammesso in appello la produzione documentale richiesta dall’INPS e concernente l’avvenuta notifica del verbale di accertamento già prodotto in primo grado, nonostante che l’Istituto non avesse tempestivamente allegato l’avvenuta sua notificazione.

Con il sesto motivo del ricorso principale, la ricorrente si duole infine di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere la Corte di merito interamente compensato le spese del grado pur in presenza di soccombenza reciproca.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, (conv. con L. n. 122 del 2010) per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva rilevato la decadenza dall’iscrizione a ruolo, sul presupposto che, avendo l’Istituto accertato l’omissione contributiva giusta verbale del 30.9.2004, notificato il 6 ottobre successivo, l’iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12.2005, giusta il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 mentre nella specie era avvenuta nell’ottobre 2006.

Ciò premesso, sebbene questa Corte abbia più volte affermato che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, dovendo altrimenti essere esaminato in presenza dell’attualità dell’interesse, che può sussistere solo in caso di fondatezza del ricorso principale (così da ult. Cass. n. 6138 del 2018), reputa il Collegio che il ricorso incidentale dell’INPS possa essere esaminato con priorità in quanto basato su di una ragione più liquida, tale da modificare l’ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (così Cass. nn. 23531 del 2016 e 9671 del 2018): la censura proposta dall’INPS investe infatti la pronuncia confermativa resa dai giudici di merito sull’avvenuta decadenza dall’iscrizione a ruolo e la sua eventuale fondatezza implicherebbe l’assorbimento delle prime due censure del ricorso principale, che avversano le statuizioni con cui la sentenza impugnata ha nondimeno ritenuto che alla rilevazione della decadenza dovesse far seguito una pronuncia circa la debenza dei contributi oggetto dell’iscrizione medesima, e altresì della sesta censura, che – sul presupposto della conferma della statuizione di prime cure in punto di decadenza dall’iscrizione a ruolo – si duole della mancata integrale compensazione delle spese di causa.

Si tratta, invero, di questione che è già stata oggetto di esame da parte di questa Corte e che è stata risolta osservando che l’efficacia della previsione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 già differita, rispetto all’entrata in vigore dell’intero procedimento di riscossione, dalla disposizione transitoria contenuta nell’art. 36, comma 6 medesimo decreto legislativo e poi più volte ulteriormente differita dalla L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 8, e L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 25, sino a prevederne l’applicazione dal 1 gennaio 2004, è stata ulteriormente oggetto di disciplina da parte del D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, (conv. con L. n. 122 del 2010), che, stabilendo che le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l’1.1.2010 e il 31.12.2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1.1.2004 dall’ente creditore, si è posto in chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe, di talché, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, ha consentito il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data suddetta, incidendo anche sulle decadenze già verificatesi nell’arco temporale compreso tra il 1.1.2004 ed il 1.1.2010 (così Cass. nn. 5963 del 2018, 16307 e 27726 del 2019 e succ. conf.).

Dovendo pertanto rilevarsi che ha errato la sentenza impugnata nel dichiarare la decadenza dall’iscrizione a ruolo dei contributi e derivandone, come anzidetto, l’assorbimento del primo, del secondo e del sesto motivo del ricorso principale, vengono in esame il terzo e il quarto motivo di quest’ultimo, che sono infondati: come già rilevato dai giudici territoriali e come desumibile dal contenuto degli atti rilevanti (debitamente trascritti alle pagg. 5-6 e 17-19 del ricorso per cassazione), l’appello dell’INPS ha formulato specifiche censure in diritto alla pronuncia di prime cure, che aveva accolto l’opposizione dell’odierna ricorrente sul presupposto dell’intervenuta decadenza; e valga al riguardo ricordare che, ai fini dell’ammissibilità del gravame, è sufficiente che l’appello contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, trattandosi pur sempre di una revisio prioris instantiae (così, tra le più recenti, Cass. n. 13535 del 2018).

Del pari infondato è il quinto motivo: decisivo, al riguardo, è rilevare che, costituendo l’eccezione di interruzione della prescrizione un’eccezione in senso lato e potendo pertanto essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo (e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all’esito dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio di cui all’art. 421 c.p.c., comma 2, e art. 437 c.p.c.), bene ha fatto la Corte territoriale ad acquisire la relata di notifica del verbale di accertamento da cui risultava l’avvenuta sua notificazione in tempo utile ad interrompere la prescrizione dei contributi, essendo stato il verbale ritualmente allegato agli atti fin dalla costituzione in primo grado (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Conclusivamente, va rigettato il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione proposta da B.G., che va altresì condannata alle spese dell’intero processo, liquidate come da dispositivo.

Tenuto conto del rigetto del ricorso principale e dell’accoglimento del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da B.G..

Condanna la ricorrente principale a rifondere le spese di lite all’INPS, che si liquidano in Euro 1.200,00 per il giudizio di primo grado, in Euro 1.900,00 per il giudizio di appello e in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, per la presente fase di legittimità, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Condanna la ricorrente principale a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate come sopra, a Equitalia Sud s. p.a. –

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA