Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22181 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. III, 25/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 25/10/2011), n.22181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22620-2009 proposto da:

C.P.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIROZZI GIAMPIETRO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), nella sua qualità di

Impresa Designata alla gestione per la Regione Campania del F.G.V.S.,

in persona dei suoi legali rappresentanti, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI TOR FIORENZA 56, presso lo studio dell’avvocato DI

GIORGIO FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato PALAGANO

MICHELE giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9139/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI del

21/07/08, depositata il 03/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letta la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. C.P.M. conveniva davanti al giudice di pace di Napoli, la s.p.a. Assicurazioni Generali, quale impresa designata per il F.G.V.S., in relazione al sinistro stradale provocato da motociclo non identificato avvenuto il (OMISSIS), nel quale aveva subito lesioni personali.

Il Giudice di pace rigettava la domanda. Il Tribunale di Napoli, adito dall’attrice, annullava la sentenza, ma rigettava nel merito egualmente la domanda dell’attrice, con sentenza depositata il 3.9.2008, ritenendo che non vi erano elementi sufficienti per concludere che il motociclo investitore fosse rimasto sconosciuto, con conseguente responsabilità del FGVS. Avverso questa sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’attrice.

Resiste con controricorso la s.p.a. Generali.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a).

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su punto decisivo della controversia, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme comunitarie.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c..

3. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso Decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del Decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè alcuno dei motivi relativi ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730).

In ogni caso l’inammissibilità del secondo motivo consegue anche al fatto che con esso si richiede a questa Corte di legittimità una rivalutazione degli elementi fattuali, rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, in assenza di vizi motivazionalì rilevabili in questa sede di legittimità. Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici, come nella fattispecie (Cass. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375)”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che la peculiarità della vicenda integra giusto motivo per la compensazione delle spese;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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