Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22180 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/10/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 14/10/2020), n.22180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo M. – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18075/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

Contro

S.S., S.M., S.P.,

L.V.M. e A.M., in qualità di eredi di S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 95/28/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sez. distaccata di Taranto, depositata il

28/5/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

febbraio 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 95/28/13, depositata il 28 maggio 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 495/3/07 della CTP di Taranto;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di maggiore valore ai fini INVIM di un fabbricato oggetto di vendita di cui era stato rettificato il valore finale sulla base della stima effettuata dall’UTE;

3. la CTP aveva accolto il ricorso proposto dalla parte personalmente; la CTR aveva invece dichiarato inammissibile l’appello, notificato dall’Agenzia delle Entrate direttamente agli eredi a mezzo posta, per l’assenza di una constatazione formale del decesso, sul presupposto che la notifica andasse effettuata prima al de cuis e solo dopo agli eredi;

4. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 17-72014, affidato ad un unico motivo; le parti intimate non hanno resistito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con unico motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 292,330,328,325,299 e 286 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, insistendo sulla regolarità della notifica effettuata personalmente agli eredi nei confronti di un soggetto deceduto nel corso del giudizio di merito. ed in assenza di dichiarazione dell’evento in quella fase del giudizio.

Osserva che:

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

1.1 Nel caso in esame siamo in presenza di una notifica dell’impugnazione effettuata personalmente nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto, costituito in giudizio personalmente, e non a mezzo di un difensore, sicchè l’evento, avvenuto prima della pronuncia di merito, non era stato dichiarato in quella fase del giudizio.

2. Per tale ipotesi erra la CTR nel ritenere che la notifica dell’impugnazione dovesse essere effettuata dapprima al defunto vittorioso in primo grado e solo successivamente agli eredi.

2.1. Questa Corte ha affermato (Sez. U, Sentenza n. 26279 del 16/12/2009), e ribadito più volte (sentenze n. 9551 del 2010, n. 7140 del 2013 e n. 30698 del 2017), che “l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 291 c.p.c.”.

2.2 Quanto poi alla regolarità della notifica effettuata personalmente agli eredi, e non agli stessi collettivamente ed impersonalmente, è sufficiente il rinvio all’insegnamento di questa Corte di legittimità alla cui stregua, qualora la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio per il giudizio, essendo rimasta contumace o essendosi costituita personalmente senza dichiarare la residenza o eleggere domicilio, la notificazione dell’impugnazione va effettuata personalmente, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., e quindi, in caso di decesso, la notifica agli eredi non può essere effettuata collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita nominativamente, ai sensi dell’art. 137 c.p.c. e ss., indipendentemente dall’avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che la morte della parte si sia verificata prima o dopo tale notifica (cfr. Cass. n. 3824 del 2015, conforme a Cass. n. 11315 del 2009).

2.3 La notifica impersonalmente e collettivamente agli eredi, (e non al defunto come affermato dalla sentenza impugnata) presso l’ultimo domicilio del defunto, o nel luogo dove è aperta la successione, costituisce poi una modalità aggiuntiva e non esclusiva rispetto a quella nominativa agli eredi; questa Corte ha infatti chiarito che “L’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall’eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purchè entro l’anno dalla pubblicazione (comprensivo dell’eventuale periodo di sospensione feriale), nell’ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l’avvenuta notificazione, nei luoghi di cui all’art. 330 c.p.c., comma 1” (Vedi Cass. Sez. U n. 14699 del 2010; n. 21079 del 2013; n. 5511 del 2016).

3. Per tutto quanto sopra esposto, ritenuta la ritualità della notifica dell’impugnazione effettuata personalmente agli eredi, e quindi l’ammissibilità dell’appello, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, sez. distaccata di Taranto, in diversa composizione, che procederà all’esame dei motivi di impugnazione ed anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso, in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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