Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22180 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 12/09/2018), n.22180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17539/2016 proposto da:

AUCHAN S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio

dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO SAVERIO FRASCA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO INZERILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO MARICONDA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3796/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/05/2016 R.G.N. 4742/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. 1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, M.A., dipendente della Auchan S.p.A., quale addetto alle vendite, conveniva in giudizio la società per sentir accertare l’illegittimità del licenziamento intimatogli in data 5/6/2008.

1.2. Il Tribunale respingeva la domanda.

1.3. La decisione veniva rifermata dalla Corte di appello di Napoli che, con sentenza n. 3796/2016, accoglieva la domanda rilevando la totale insussistenza giuridica del fatto contestato (e cioè l’essersi il dipendente sottratto fraudolentemente all’obbligo di adempiere la prestazione lavorativa nelle giornate del 6, 29 e 30 marzo, asserendo di volta in volta e per ciascun giorno l’esistenza di una diversa patologia impeditiva, smentita invece dall’attività dal medesimo svolta presso un bar intestato al figlio).

2. Contro la sentenza d’appello ricorre la Auchan S.p.A. con quattro motivi.

3. M.A. resiste con controricorso.

4. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta, ex art. 391 c.p.c., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente.

2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA