Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22180 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4611-2018 proposto da:

C.C., C.A., CI.GI., V.R.,

C.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MALCESINE N. 30, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI PORCELLI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO BARBIANI;

– ricorrenti –

contro

S.K.B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1630/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso per cassazione notificato il 2 febbraio 2018 i ricorrenti in epigrafe specificati chiedono la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna numero 1630-2017, pubblicata l’11 luglio 2017, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che ha accolto la domanda S.K.B.S. tesa a veder dichiarato inefficace nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. l’atto pubblico di donazione stipulato da C.C. in data 13 dicembre 2012 delle quote di sua proprietà di alcuni beni immobili a favore della moglie e delle proprie figlie, di cui una è deceduta nel corso del giudizio. Nessuno compariva per il resistente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3, sull’assunto che l’insorgenza del credito non vada ricollegata alla pendenza della lite instaurata dal creditore per l’accertamento della pretesa creditoria, ma alla formazione del titolo giudiziale che detta pretesa abbia riconosciuto come esistente, intervenuta con sentenza pubblicata il 13 marzo 2013, con la quale si è riconosciuto il credito di Euro 180.617,96 nei confronti del dante causa C.C., per un fatto penale occorso in danno del creditore (lesioni gravi cagionate esplodendo due colpi di fucile).

1.1. Lamentano i ricorrenti che la Corte di merito non abbia tenuto conto di tale motivo d’appello e delle richieste di prova per testi reiterate in sede di appello al fine di superare il valore di taluni elementi presuntivi addotti dalla difesa del creditore quali indici rivelatori di un intento fraudolento in capo al disponente, vale a dire la data di stipula delle donazioni, pressochè a ridosso della pronuncia della sentenza di condanna penale e l’aver disposto dell’intero patrimonio suo immobiliare. Deduce che le prove avrebbero dimostrato l’intendimento perseguito dal “donatario” (recte donatore) non tanto di mettere in sicurezza il proprio patrimonio, ma di anticipare gli effetti di una successione familiare per le gravissime condizioni di salute in cui versava una delle due figlie, deceduta nell’agosto 2013. Ragioni di equità familiare hanno poi preteso che analogo trattamento di favore venisse riservata anche all’altra figlia.

1.2. Il motivo è infondato quanto ai suoi presupposti, e comunque è inammissibile laddove non si confronta con la ratio della decisione che ha correttamente ritenuto incontestabile che, per il credito risarcitorio derivante dal fatto illecito, a quella data debba riferirsi la sua insorgenza, e non alla data della sua liquidazione giudiziale. In riferimento alla gratuità dell’atto (nella specie costitutivo di atto di donazione di immobili ai propri discendenti diretti), a determinare l'”eventus damni” è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell’elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (“scientia damni”), ovvero la previsione di un mero danno potenziale. Pertanto, è sufficiente la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.

1.3. In tale contesto i motivi interni dell’atto donativo non hanno dunque rilevanza perchè prevale l’esigenza di recuperare la garanzia patrimoniale per il creditore andata perduta: l’azione revocatoria difatti può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15310 del 07/07/2007).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 650 e 651 c.p.p. e art. 2901 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la Corte d’appello ha ritenuto che le liberalità fossero successive al sorgere del credito, trattandosi di credito risarcitorio da fatto illecito per il quale il ricorrente C.C. era stato condannato al pagamento di una provvisionale con la sentenza di penale di primo grado pronunciata dal tribunale di Rimini in data 11 ottobre 2000, successivamente riformata in appello per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, con salvezza delle statuizioni civili, rilevando che l’art. 651 c.p.p. pone quale prima condizione per l’efficacia del giudicato penale che la responsabilità dell’imputato sia stata accertata con una pronuncia definitiva.

2.1. L’argomento è infondato in quanto le statuizioni civili sono state confermate nonostante la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, e poi definitivamente in sede civile, e pertanto il credito deve farsi risalire al tempo della commissione dell’illecito, una volta divenuta definitiva la sentenza che lo ha liquidato, essendo un credito per danno alla persona di natura risa rcitoria.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92 e 336 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, deducendo che la Corte d’appello, pur avendo parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ha limitato la propria pronuncia sulle spese del grado d’appello, violando in tal modo l’art. 336 c.p.c., comma 1 secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, determinando la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere per il giudice dell’appello di provvedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (v. Cassazione n. 13059-2007). Con il quarto motivo deducono violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. I motivi sono inammissibili ex art. 366 c.p.c., n. 4. La Corte d’appello ha riformato in parte la sentenza di primo grado ove non aveva tenuto conto che parte dei beni donati appartenevano alla coniuge e che pertanto l’inefficacia dichiarata del negozio dispositivo andava a incidere sul 50% della quota parte in proprietà del coniuge donante, e non sull’intera proprietà. Si tratta evidentemente della correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado che non rileva in relazione al giudizio di sostanziale soccombenza della parte appellante, come ritenuto dalla stessa Corte d’appello nel provvedimento di regolazione delle spese processuali del 20 grado di giudizio.

4. Pertanto, la Corte conclusivamente dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA